Ultime notizie

L'INFORMAZIONE IN BREVE

Progetti di mobilità linguistica all’estero

Sicurezza delle scuole: i dati della Corte dei Conti in sede di esame del Rendiconto generale dello Stato 2025

Riunioni degli organi collegiali online anche per le sedute deliberative

Sul portale di ANAC avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da maggio a giugno 2026

Cessione del quinto: l'INPS aggiorna le regole per i prestiti

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni

Immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026/27

Trattenimento in servizio anche oltre i settanta anni per maturare la pensione di vecchiaia

Selezione di 120 docenti per la costituzione di équipe formative territoriali a.s. 2026/27

I CASI DELLA SCUOLA... a cura dell'Avv. Stefano Callà

Licenziamento per abuso del congedo straordinario per assistere il familiare disabile

Corruzione e trasparenza
Editoriale: di Anna Armone

Dedico questo editoriale ad uno dei tormentoni burocratici della scuola, la pubblicazione dei dati nell’area Amministrazione trasparente e al suo presupposto, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza. Siamo oramai abituati alla deriva burocratica dello spirito delle leggi. La trasparenza è uno di questi casi. Prima ancora di farla percepire ed esercitare come diritto civico, l’abbiamo strettamente collegata alla prevenzione e contrasto alla corruzione. Perché nel nostro Paese la corruzione ha radici profonde e inestirpabili? Perché funziona sempre la presunzione di colpevolezza al posto della presunzione di legalità?

Ripensare la leadership scolastica nell’era dei software di Intelligenza Artificiale di Patrizia Giorgi

Governare la scuola nel tempo dell’intelligenza artificiale di Susanna Granello

L’educazione civica tra prospettive disciplinari e trasversalità di Riccardo Lancellotti

A lezione americana da Calvino - prove per unità didattiche nel segno della riscolarizzazione dei valori nel mondo della digitalizzazione di Maurizia Maiano

Gli adolescenti e la “metafora del gambero”

Editoriale a cura di Vittorio Venuti

L’avvio della primavera non è stato felice per la scuola, teatro di fatti che l’hanno sconvolta profondamente e sui quali occorrerà riflettere con l’intenzione di capire dove stiamo andando e cosa fare per correggere il tiro, se ancora si è in tempo per porre un qualche rimedio. Riepiloghiamo sommariamente:

In una scuola del bergamasco, tredicenne accoltella gravemente l’insegnante di francese, rammaricandosi di non averla uccisa e, comunque, diffondendo in diretta su Instagram le immagini dell’attentato. A casa dello studente, i carabinieri troveranno del materiale esplosivo potenzialmente pericoloso. Sconcertante l’affermazione autoassolutoria del ragazzo: “Visto che a quanto pare i ‘ragazzi’ non capiscono cosa sia giusto e cosa no, userò questo a mio vantaggio. Non posso essere incarcerato, dato che in Italia l'età minima per la responsabilità penale è 14 anni, e non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare, uccidere lei e chiunque cerchi di impedirmelo.

Diciassettenne pescarese, domiciliato in provincia di Perugia e affiliato a gruppi neo nazisti su Telegram, viene arrestato con l’accusa di terrorismo per aver pianificato una strage in un liceo. La strage si sarebbe conclusa con il suo suicido, emulando quella compiuta da due adolescenti alla Columbine High School (Stati Uniti) nel 1999, nella quale morirono 14 persone oltre gli stragisti. Tra il materiale sequestrato figurano documenti contenenti indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, nonché vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali, il tutto inserito in una chiara cornice di finalità terroristica.

Altro tredicenne, nel biellese, anziché recarsi a scuola, tira dritto e porta a compimento una rapina in un ufficio postale puntando una pistola, che poi si è rivelata essere un’arma giocattolo; bottino 500 euro e fuga interrotta dall’intervento dei carabinieri. Data la giovane età, il ragazzo non è imputabile per legge.

Argomenti

Il Direttore sga responsabile dell’organizzazione dei servizi generali ed amministrativi
Una competenza esclusiva del Direttore SGA, sia pure nell'ambito delle direttive di massima.
Rocco Callà

La disciplina del lavoro agile per il personale ATA
La disciplina nel CCNL 2029/2021.
Carmelo Febbe - Angelo Orsingher

Manutenzione degli edifici scolastici e responsabilità del dirigente scolastico
La figura del dirigente scolastico si colloca al centro di un sistema di obblighi che intersecano la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la disciplina sulla custodia dei beni.
Marta Brentan

Libertà vo’ cercando che è sì cara…

Editoriale di Ivana Summa

L'autonomia scolastica rappresenta la capacità di agire in modo indipendente, senza subire condizionamenti esterni eccessivi, al solo scopo di   perseguire gli obiettivi specifici ritenuti in grado di  perseguire le finalità stabilite dal sistema sovraordinato. Questo concetto si declina a diverso livello a seconda degli ambiti: dalla organizzazione alla didattica e alla ricerca, anche intesa come sperimentazione  del nuovo e allo sviluppo/implementazione di quanto si è sperimentato. Non si tratta di perseguire un'autarchia irrealistica, quanto  di riconoscere ai singoli istituti scolastici la capacità  di identificare i bisogni specifici,  per poi trovare  il giusto equilibrio tra competenze professionali interne fruibili, cooperazione con soggetti esterni, acquisizione di specifiche risorse. Ma l’autonomia così intesa può davvero essere esercitata soltanto avvalendosi, concretamente, della libertà di insegnamento dei docenti, sancita dall’art. 33 della costituzione e poi meglio specificata nel dpr n. 417/1974 che dedica alla  libertà di insegnamento l’art. 1: “Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni.

Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi”.  Inoltre, il primo comma dell’articolo 2 è interessante perché definisce “La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”.

EDITORIALE Ivana Summa 

Libertà vo’ cercando che è sì cara… 

L'autonomia scolastica rappresenta la capacità di agire in modo indipendente, senza subire condizionamenti esterni eccessivi, al solo scopo di   perseguire gli obiettivi specifici ritenuti in grado di  perseguire le finalità stabilite dal sistema sovraordinato. Questo concetto si declina a diverso livello a seconda degli ambiti: dalla organizzazione alla didattica e alla ricerca, anche intesa come sperimentazione  del nuovo e allo sviluppo/implementazione di quanto si è sperimentato. 

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: l’attualità

Autonomia scolastica e Indicazioni Nazionali: un difficile rapporto Laura Bertocchi e Mario Maviglia

L'adozione alternativa dei libri di testo Renato Candia

Dalla Geostoria alla Storia e Geografia  Maurizia Maiano

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: riflessioni

L'educazione finanziaria Gian Carlo Sacchi

Leggere l’intelligenza artificiale come si legge un romanzo Giuseppe Benassi

Il mestiere del dirigente scolastico e quello del docente Stefano Stefanel

Argomenti

La scuola tra eredità e innovazione
Michela Lella

Il pagamento dei compensi del mof a.s. 2025/2026 gli adempimenti delle segreterie scolastiche
Le istituzioni scolastiche devono erogare i compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo di istituto entro il 31/8/2026.
Maria Rosaria Tosiani

Il passaggio di consegne tra funzionari amministrativi
Il passaggio delle consegne in caso di cessazione dell'incarico  è atto dovuto.
Carmelo Febbe Angelo Orsingher

L’affidamento diretto ed il  principio di rotazione nelle polizze assicurative studenti e personale della scuola

Argomenti

In ricordo di Edgar Morin
“La complessità non è un insieme di regole complicate, ma l'accettazione che ogni frammento di sapere ha senso solo se connesso all'insieme" - Edgar Morin
Edgar Morin è morto, lasciandoci orfani e più soli.......
Editoriale a cura di... Vittorio Venuti

Sapere per condividere: un ponte tra generazioni
Una collaborazione virtuosa tra la scuola secondaria e il territorio per attività di orientamento, educazione civica, formazione scuola-lavoro.
Antonietta Di Martino 

Un bilancio delle modifiche normative per il secondo ciclo  apportate con il DPR n.134 e DPR n.135 del 8 agosto 2025

L'INFORMAZIONE IN BREVE

Spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Distacchi e permessi sindacali triennio 2025-2027

Riapertura della piattaforma PIMER per monitoraggio e rendicontazione formazione del personale scolastico

Direttiva accreditamento Enti di Formazione

La RSU deve poter disporre di spazi certi per la propria attività sindacale e  il DVR va consegnato agli RLS

Incarichi triennali ai Direttori SGA

Aggiornato il termine di completamento e rendicontazione dei progetti Agenda Sud e Agenda Nord

False dichiarazioni negli appalti

Garante privacy interviene sulle foto dei minori sui social: serve il consenso di entrambi i genitori

Il CSPI ha espresso il proprio parere sul riconoscimento di punteggi aggiuntivi per il servizio prestato nelle isole minori

I CASI DELLA SCUOLA... a cura della redazione di Giustoscuola

La Casa Editrice Euroedizioni Torino propone un corso di formazione on line  dal taglio pratico ed operativo destinato ai Direttori amministrativi anche di nuova nomina e agli Assistenti amministrativi facenti funzioni  per metterli in condizione di svolgere con competenza e professionalità i delicati compiti che il profilo gli assegna.

ll corso si articola in 12 webinar per complessive 24 ore di formazione. I corsisti possono porre quesiti e richieste di chiarimento. Durante il corso saranno proposte esercitazioni pratiche anche sugli specifici adempimenti.

I corsisti potranno  fruire ed utilizzare i materiali che saranno prodotti durante i webinar. Le lezioni possono essere ascoltate anche in differita quando si vuole e per il tempo che si vuole. I contenuti del corso sono esplicitati nell’allegato elenco.

Per iscriversi  è sufficiente eseguire  il pagamento aggiungendo il prodotto al carrello oppure nel caso in cui l’acquisto è disposto dalla scuola è sufficiente inviare l’ordine per l’emissione della fattura  con l’indicazione del  CODICE CIG.

Nel caso in cui l’acquisto è disposto dalla scuola è sufficiente inviare l’ordine per l’emissione della fattura   con l’indicazione del  CODICE CIG.

La Casa Editrice EUROEDIZIONI propone un corso di formazione online dal taglio pratico ed operativo destinato ai Dirigenti scolastici anche di nuova nomina per metterli in condizione di svolgere con competenza e professionalità i delicati compiti che la funzione dirigenziale gli assegna.

ll corso si articola in 13 webinar per complessive 26 ore di formazione.

I corsisti possono porre quesiti e richieste di chiarimento. Durante il corso saranno proposte esercitazioni pratiche anche sugli specifici adempimenti.

I corsisti potranno  fruire ed utilizzare i materiali che saranno prodotti durante i webinar.

Le lezioni possono essere ascoltate anche in differita quando si vuole e per il tempo che si vuole. I contenuti del corso sono esplicitati nell'allegato elenco.

I temi che abbiamo scelto da trattare sono prettamente tecnici sotto il profilo pratico  amministrativo e contabile dove le difficoltà soprattutto per i nuovi dirigenti possono essere più rilevanti.

Il corso costa 130,00 euro.

Il corso può essere acquistato anche dalla scuola, in tal caso, è sufficiente inviare l’ordine con l’indicazione del CODICE CIG per l’emissione della fattura.
CODICE DEL CORSO PER ACQUISTO SU MEPA – CSEUDS26

Modalità di pagamento

Riforma della scuola sulla linea di partenza

Editoriale a cura di Vittorio Venuti

Infine, il ministro Valditara ce l’ha fatta. Con l’approvazione delle Indicazioni Nazionali per i licei, in concorso con le Indicazioni per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo e di una ricca serie di decreti, atti amministrativi e proposte di legge volti a modificare diversi aspetti del sistema educativo italiano, si può dire conclusa l’azione di riforma della scuola perseguita con apprezzabile pervicacia dal ministro Valditara. Non si può dire che il complesso degli interventi abbia avuto un felice riscontro da parte di chi nella scuola lavora e crede. È come se fosse stato decretato d’imperio il “è tutto da rifare” del campione ciclistico Gino Bartali.

I decreti delle Indicazioni Nazionali, in particolare, evidenziano risvolti problematici per quanto riguarda la stesura, sia nel metodo e sia nel merito, ma non staremo qui a rilevare criticamente ciò che costituisce dibattito già dalla data dell’approvazione. Sono state una sorpresa, perché, a priori, fanno piazza pulita di un impianto ben rodato da anni, senza se e senza ma, per nuovi fondanti riferimenti che entrano nel merito dell’essere e del consistere della scuola, riproponendo “programmi” e suggestioni condizionati da criteri ideologici che si credevano non confacenti con la visione di una scuola aperta al futuro. Ricordiamo che, in passato, nella stesura dei programmi prima e delle Indicazioni poi hanno partecipato pedagogisti e psicologi di chiara fama, che si è tenuto conto delle teorie di illustri personaggi, che i documenti hanno sempre evidenziato una trama che consentiva alle varie parti di confrontarsi ed integrarsi per dare il senso di un corpo unico e complesso, sebbene articolato in diverse sezioni.

Allo stato attuale, non si può fare a meno di chiedersi quali siano le coordinate che hanno definito la Nuove Indicazioni, quale sia stato il coordinamento delle varie parti, quale metodo e quale idea ha sostenuto la loro elaborazione.

Screenshot 3 6 2026 141252 192.168.1.9Argomenti

I compensi spettanti ai commissari interni ed esterni componenti delle commissioni degli esami di maturità 2025/2026
Liquidazione dei compensi -  situazioni e casi.
Maria Rosaria Tosiani

Adempimenti finali dell’anno di formazione e prova dei docenti
Il dirigente deve accertare preliminarmente che il docente abbia assolto gli obblighi minimi di servizio per la validità dell'anno di prova.
Lo Friddo Giuseppe

Dichiarazioni non veritiere rese in occasione dell’accesso alle graduatorie d'istituto
Non sempre la condanna penale è causa di decadenza automatica con la risoluzione del contratto.
Marta Brentan

La convenzione con le associazioni esterne per l’uso dei locali scolastici
Quadro normativo, requisiti di forma e ruolo dell’ente locale dopo la Legge 7 aprile 2026, n. 53.

Screenshot 3 6 2026 14849 ds718Argomenti

Riforma della scuola sulla linea di partenza
Infine, il ministro Valditara ce l’ha fatta. Con l’approvazione delle Indicazioni Nazionali per i licei, in concorso con le Indicazioni per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo e di una ricca serie di decreti, atti amministrativi e proposte di legge volti a modificare diversi aspetti del sistema educativo italiano, si può dire conclusa l’azione di riforma della scuola perseguita con apprezzabile pervicacia dal ministro Valditara. Non si può dire che il complesso degli interventi abbia avuto un felice riscontro da parte di chi nella scuola lavora e crede. È come se fosse stato decretato d’imperio il “è tutto da rifare” del campione ciclistico Gino Bartali.
Editoriale a cura di... Vittorio Venuti

La “fatica dell’amministrare” e la nuova disciplina del danno erariale
La nuova responsabilità erariale dopo la Legge Foti: tra superamento dello “scudo”, tipizzazione della colpa grave e tutela del decisore pubblico.
Gianluca Dradi

La nuova valutazione del comportamento
Quali sono le conseguenze di un voto pari o inferiore a sei e,soprattutto, quali ne sono i presupposti.

Fare l’insegnante: una professione in “tensione”

Editoriale di Ivana Summa

È possibile individuare una prospettiva che ci consenta di disegnare come si concretizza, nelle nostre scuole, il “fare l’insegnante”? Nel passaggio tra le descrizioni normative e contrattuali della professionalità docente e il suo farsi quotidiano si verifica una pluralità di interpretazioni, in parte dovute al loro coniugarsi in rapporto ai diversi gradi di scuola che accolgono alunni di età molto diverse e, in parte, alla persona dello stesso insegnante, con le sue competenze che riguardano anche aspetti relazionali. A tutto ciò oggi è necessario aggiungere la turbolenza sociale di quest’ultimo decennio che, per amor di sintesi, descriviamo come un flusso frenetico e continuo di innovazione tecnologica e, in particolare, la rivoluzione digitale  e dei dati che induce trasformazioni non solo nei comportamenti di tutti noi, e perfino nel nostro modo di osservare e comprendere il mondo. Il cambiamento della professionalità docente oggi è diventato  una necessità per sopravvivere cercando di dare risposte  adeguate, ma ciò comporta una “tensione”   sovraccarica di emozioni come ansia, paura dei rischi, spaesamento di  fronte ad un cambiamento sociale irruente e  poliedrico,  di cui è complesso per tutti stabilire la direzione o, meglio, le direzioni. Tensione che, è bene sottolinearlo,  è una caratteristica di ogni singolo docente, che la vive  con sfumature diverse, negative e/o positive, ma sempre irrisolta nel  tentativo di un   bilanciamento tra le rassicuranti vecchie pratiche e le nuove generate dalla propria professionalità, agendo in un  continuo flusso di norme che piovono dall’alto.  Il nodo fondamentale per la scuola si addensa intorno all’intreccio del processo di insegnamento   con quello dell’apprendimento, del come insegnare e del che cosa insegnare: il come riguarda soprattutto le scelte  collegiali ed individuali, il cosa riguarda soprattutto i decisori centrali che  hanno il potere di definire le linee guida entro cui le scuole dovrebbero muoversi, tra autonomia scolastica e libertà di insegnamento. Ma gli insegnanti, che lavorano  nelle migliaia di scuole sparse  su un territorio nazionale quanto mai vario, non operano in un vuoto sociale;  debbono fare i conti con le realtà con cui si confrontano quotidianamente: la tipologia di scuola/istituto, la composizione del personale docente, le modalità di conduzione delle scuole da parte del dirigente scolastico, gli alunni, le famiglie, la  composizione del territorio sia a livello di istituzioni (regione, comuni) che di presenza di risorse materiali ed immateriali.

EDITORIALE Ivana Summa 

Fare l’insegnante: una professione in “tensione”

È possibile individuare una prospettiva che ci consenta di disegnare come si concretizza, nelle nostre scuole, il “fare l’insegnante”? Nel passaggio tra le descrizioni normative e contrattuali della professionalità docente e il suo farsi quotidiano si verifica una pluralità di interpretazioni, in parte dovute al loro coniugarsi in rapporto ai diversi gradi di scuola che accolgono alunni di età molto diverse e, in parte, alla persona dello stesso insegnante, con le sue competenze che riguardano anche aspetti relazionali. 

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: l’attualità

AISO: un Outdoor immersivo e solidale Andrea Porcarelli

Per una professionalità docente Renato Candia

Come sono gli insegnanti oggi Gian Carlo Sacchi

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: riflessioni

“Ma il dirigente che animale è?”

Editoriale di Anna Armone
Direttore Responsabile

Prendo spunto dalle prove scritte del concorso a dirigente scolastico della Provincia di Trento per fare una riflessione: la figura dirigenziale nella scuola è una figura collocata nell’ambito della dirigenza amministrativa di cui al d.lgs. 165, art. 17, è un leader educativo o è un ibrido che naviga a vista?

Le prove scritte del concorso trentino propendono sicuramente sul secondo modello, considerato che tutte e tre le prove vertono su materie organizzative e pratiche didattiche. In effetti, prima di continuare, preciso che le prove preselettive hanno testato le conoscenze giuridiche e finanziarie del dirigente, cosa che fa pensare ad una selezione progressiva. Una volta accertate le competenze “hard” si è passati alle competenze “soft”. In questo caso la selezione risponderebbe alla duplice “faccia” del dirigente scolastico descritta nel profilo di cui all’art. 25 del d.lgs. 165/2001. Ma noi proseguiamo il nostro ragionamento.

Se pensiamo al dirigente pubblico lo vediamo dirigere la propria organizzazione con strumenti formali che consentono di tenere sotto controllo la struttura. Ciò è garantito da un’organizzazione ancora oggi piramidale (in particolare dopo il d.lgs. 150/2009) che vede una funzione dirigenziale sovraesposta rispetto alla base operativa. L’equiparazione della funzione dirigenziale in ambito pubblico alla dirigenza privatistica poggia essenzialmente sui poteri attivabili così come prevede il codice civile nel Libro V del lavoro. È ovvio che l’efficienza di qualsiasi ufficio pubblico non poggia esclusivamente su strumenti formali, anzi, al contrario, ha bisogno di una leadership autorevole che motivi e valorizzi il personale. Questo assetto è correlato alla produzione di un servizio che non è “funzione sociale” (se non nel caso della sanità) e produce atti, verifiche, controlli, servizi. L’istituzione scolastica si colloca nel panorama pubblico in una posizione unica, assimilabile, ma non completamente al sistema sanitario. L’esercizio della funzione sociale diventa sempre più complesso a seguito della valutazione economica del servizio che porta le decisioni politiche a compiere valutazioni di policy condizionate ai limiti della finanza e, nel caso della disponibilità straordinaria, come nel caso del PNRR, a peccare di capacità programmatoria.

“Ma il dirigente che animale è?”
Editoriale: di Anna Armone

Prendo spunto dalle prove scritte del concorso a dirigente scolastico della Provincia di Trento per fare una riflessione: la figura dirigenziale nella scuola è una figura collocata nell’ambito della dirigenza amministrativa di cui al d.lgs. 165, art. 17, è un leader educativo o è un ibrido che naviga a vista?
Le prove scritte del concorso trentino propendono sicuramente sul secondo modello, considerato che tutte e tre le prove vertono su materie organizzative e pratiche didattiche. In effetti, prima di continuare, preciso che le prove preselettive hanno testato le conoscenze giuridiche e finanziarie del dirigente, cosa che fa pensare ad una selezione progressiva. Una volta accertate le competenze “hard” si è passati alle competenze “soft”. In questo caso la selezione risponderebbe alla duplice “faccia” del dirigente scolastico descritta nel profilo di cui all’art. 25 del d.lgs. 165/2001. Ma noi proseguiamo il nostro ragionamento.

Sanzioni disciplinari e valutazione del comportamento degli alunni - Seconda Parte di  Riccardo Lancellotti

Il danno da mobbing tra tipicità e atipicità dell’illecito: profili definitori e tutela risarcitoria di Francesco Baccolini

Digitalizzazione e Cyberbullismo di Maurizia Maiano

Guida pratica e coordinata agli Esami di Maturità nel Secondo Ciclo a.s. 2025/2026
a cura di
Antonio Di Lello

1. I candidati
1.1. Generalità
1.2. I Candidati interni
1.2.1. L’ammissione
1.2.2. PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro) e Invalsi nell’Esami di Maturità
1.2.3. La validità dell’anno scolastico
1.2.4. Le Sedi di esame
1.2.5. La presentazione delle domande
1.3. I Candidati esterni
1.3.1. L’ammissione
1.3.2. Le Sedi di esame e l’assegnazione ad esse
1.3.3. La presentazione delle domande
1.3.4. Deroghe alla territorialità
1.3.5. L’esame preliminare

Dal 14 al 18 maggio 2026, presso il Lingotto Fiere, si terrà la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, il principale appuntamento italiano dedicato all’editoria, capace ogni anno di riunire centinaia di editori, autori e professionisti del settore, con un’affluenza che supera le duecentomila presenze.

In questo contesto di rilievo nazionale e internazionale, Euroedizioni Torino sarà presente tra gli espositori dell’edizione 2026, portando al Salone la propria consolidata esperienza editoriale e il proprio impegno nella produzione di contenuti specialistici destinati al mondo della scuola.

Sarà possibile incontrarci presso il Padiglione 2 – Stand H06, al seguente link:
https://www.salonelibro.it/elenco-espositori/euroedizioni/SL4113426038

La partecipazione al Salone rappresenta per Euroedizioni un momento centrale di incontro e confronto diretto con docenti, dirigenti scolastici, personale amministrativo e, più in generale, con tutti gli operatori del settore educativo. Si tratta di un’occasione particolarmente significativa per intercettare le trasformazioni in atto nel panorama culturale e formativo, nonché per presentare le proprie pubblicazioni, le riviste specialistiche e i progetti editoriali in corso di sviluppo.

Si fa riferimento all'Avviso 95165, che segue al  D.M. n.38 del 6 marzo 2026, esplicita la destinazione di risorse per la formazione del personale docente ed educativo della scuola, nell’ambito del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027”, in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060.

Vi proponiamo una serie di laboratori di formazione per personale docente secondo le indicazioni fornite nell'avviso ministeriale sui seguenti moduli formativi:

 

·        MODULO - Competenze culturali, disciplinari, educative, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche, digitali, metodologiche e relazionali, riflessive ed autovalutative

·        MODULO- Competenze nella micro e macro-progettazione didattica ed educativa

·        MODULO - Competenze nella gestione dei gruppi classe, nella costruzione di ambienti favorevoli all’apprendimento e di relazioni positive con gli studenti

·        MODULO - Competenze nella didattica orientativa

·        MODULO -Competenze nello svolgimento dei compiti connessi con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica

 

I corsi saranno articolati in diverse aree tematiche ognuna con la propria specificità, mantenendo un filo logico lungo tutto il percorso.

I corsi avranno la durata di 30 ore e saranno erogati online o in presenza a seconda della specifica richiesta degli istituti scolastici.

L'INFORMAZIONE IN BREVE

CCNL 2025-2027 Istruzione e Ricerca - parte Economica

In presenza di un distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta, occorre riproporzionare i permessi ex art. 33 della legge 104/1992?

Il dipendente/dirigente sindacale in distacco part-time, che ha subito durante lo svolgimento del proprio servizio un infortunio sul lavoro, può recuperare le giornate non fruite di distacco sindacale durante il periodo di infortunio?

Come deve intendersi l’espressione “i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico” contenuta nell’art. 19, comma 3 del CCNQ 4 dicembre 2017?

Vi sono limiti - eventualmente connessi alla dimensione dell’Ente o alla consistenza associativa di una organizzazione sindacale - al numero di dipendenti che possono essere nominati dirigenti sindacali?

Incentivo al posticipo del pensionamento: le novità per il 2026 comunicate dall'INPS

Graduatorie GAE 2026-28: Apertura delle funzioni per la scelta delle sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto

Graduatorie 24 mesi personale ATA

L'INPS ha comunicato l’apertura del servizio per la presentazione delle domande del Bonus nuovi nati 2026

Argomenti

Gli adolescenti e la “metafora del gambero”
L’avvio della primavera non è stato felice per la scuola, teatro di fatti che l’hanno sconvolta profondamente e sui quali occorrerà riflettere con l’intenzione di capire dove stiamo andando e cosa fare per correggere il tiro, se ancora si è in tempo per porre un qualche rimedio. Riepiloghiamo sommariamente: In una scuola del bergamasco, tredicenne accoltella gravemente l’insegnante di francese, rammaricandosi di non averla uccisa e, comunque, diffondendo in diretta su Instagram le immagini dell’attentato. A casa dello studente, i carabinieri troveranno del materiale esplosivo potenzialmente pericoloso. Sconcertante l’affermazione autoassolutoria del ragazzo: “Visto che a quanto pare i ‘ragazzi’ non capiscono cosa sia giusto e cosa no, userò questo a mio vantaggio. Non posso essere incarcerato, dato che in Italia l'età minima per la responsabilità penale è 14 anni, e non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare, uccidere lei e chiunque cerchi di impedirmelo".
Editoriale a cura di... Vittorio Venuti

La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza
Quello che occorre sapere in otto domande e risposte.
Antonietta Di Martino

Operazioni connesse con lo svolgimento degli esami di maturità
Schema riassuntivo delle attività per agevolare il lavoro delle commissione.

Gli adolescenti e la “metafora del gambero”

Editoriale a cura di Vittorio Venuti

L’avvio della primavera non è stato felice per la scuola, teatro di fatti che l’hanno sconvolta profondamente e sui quali occorrerà riflettere con l’intenzione di capire dove stiamo andando e cosa fare per correggere il tiro, se ancora si è in tempo per porre un qualche rimedio. Riepiloghiamo sommariamente:

In una scuola del bergamasco, tredicenne accoltella gravemente l’insegnante di francese, rammaricandosi di non averla uccisa e, comunque, diffondendo in diretta su Instagram le immagini dell’attentato. A casa dello studente, i carabinieri troveranno del materiale esplosivo potenzialmente pericoloso. Sconcertante l’affermazione autoassolutoria del ragazzo: “Visto che a quanto pare i ‘ragazzi’ non capiscono cosa sia giusto e cosa no, userò questo a mio vantaggio. Non posso essere incarcerato, dato che in Italia l'età minima per la responsabilità penale è 14 anni, e non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare, uccidere lei e chiunque cerchi di impedirmelo.

Diciassettenne pescarese, domiciliato in provincia di Perugia e affiliato a gruppi neo nazisti su Telegram, viene arrestato con l’accusa di terrorismo per aver pianificato una strage in un liceo. La strage si sarebbe conclusa con il suo suicido, emulando quella compiuta da due adolescenti alla Columbine High School (Stati Uniti) nel 1999, nella quale morirono 14 persone oltre gli stragisti. Tra il materiale sequestrato figurano documenti contenenti indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, nonché vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali, il tutto inserito in una chiara cornice di finalità terroristica.

Altro tredicenne, nel biellese, anziché recarsi a scuola, tira dritto e porta a compimento una rapina in un ufficio postale puntando una pistola, che poi si è rivelata essere un’arma giocattolo; bottino 500 euro e fuga interrotta dall’intervento dei carabinieri. Data la giovane età, il ragazzo non è imputabile per legge.

L'INFORMAZIONE IN BREVE

Congedo parentale: limite esteso ai 14 anni del figlio

Nuovo ISEE 2026 - L'INPS aggiorna il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e la relativa attestazione ISEE

Mobilità scuola triennio 2025-2028: dopo la firma del CCNI emanate le ordinanze

Proroga per la predisposizione del Conto Consuntivo 2025

Aggiornati i nuovi requisiti pensionistici per il 2027 e il 2028 - Le nuove disposizioni relative all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita

Mobilità scuole italiane all’estero

Accordo quadro Viaggi di istruzione e Stage linguistici

Il Garante ribadisce il diritto all’assistenza degli alunni con disabilità

Riforma degli Istituti tecnici

Si fa riferimento all'Avviso MIM prot. 0073226 del 27.03.2026 – PNRR M4C1 Investimento 2.1 – Snodi formativi per la transizione digitale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola per informare che la Casa Editrice Euroedizioni - divisione formazione - organizza dei corsi di formazione finalizzati alla progettazione  di Snodi formativi per la transizione digitale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola – PNRR M4C1 Investimento 2.1.

In allegato il progetto formativo, redatto da Euroedizioni, calibrato per ridurre al minimo il carico sul personale scolastico, nel pieno rispetto dei requisiti dell'Avviso:

  • Modulo A (percorsi teorici) interamente online: video-lezioni asincrone fruibili in autonomia da pc o smartphone, con un unico webinar live di 2 ore per edizione – senza impatto sull'orario di servizio
  • Modulo B (laboratori sul campo) concentrato in giornate intensive singole da 6 ore, collocabili in sabati o giornate di programmazione già previste in calendario – zero supplenze, zero chiusure di classi
  • Copertura normativa completa: AI Act, D.M. 166/2025, GDPR, DigComp 3.0 e DigCompEdu
  • Gestione integrale della rendicontazione PNRR: piattaforme, attestati, dichiarazioni UCS, reportistica

La candidatura viene presentata dalla scuola sulla piattaforma Futura PNRR – Gestione Progetti (pnrr.istruzione.it). Euroedizioni supporta il Dirigente Scolastico e il DSGA in ogni fase della compilazione del formulario, inclusa la generazione del CUP.

Il coordinamento scientifico e didattico di tutte le attività formative previste dal progetto sarà svolto da personale qualificato, scelto da Euroedizioni, con specifica competenza nell’applicazione dell’IA in ambito educativo e nella progettazione di percorsi formativi per il personale scolastico, che assicura la piena coerenza dei percorsi con i requisiti dell’Avviso MIM prot. 0073226/2026, con le Linee guida sull’IA nelle scuole (D.M. 166/2025) e con il quadro normativo europeo (AI Act, Reg. UE 2024/1689).

Considerata l'imminenza della scadenza, Le chiediamo di manifestare il proprio interesse entro il 14 aprile 2026, così da consentire il completamento del formulario nei termini previsti.

Euroedizioni

[email protected]

“Una riforma annunciata: la nuova responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici”

Editoriale di Anna Armone
Direttore Responsabile

Un inizio d’anno colpevole di tragedie e disastri ambientali che hanno coinvolto tutti noi cittadini facendo luce su aspetti della realtà che non escludono nessuno.

Nel mondo legislativo la legge n. 1 del 2026 riguarda le modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni, nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. Il dibattito su questa riforma è in corso sin dal 2020 quando il Decreto Semplificazione introdusse la limitazione della responsabilità amministrativa al dolo e alla colpa grave solo omissiva. Già quella disposizione fu oggetto di ricorso alla Corte costituzionale che, con la sentenza 132/2025, ha messo le basi legittimanti della nuova legge n. 1/2026. La Corte, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale della menzionata scelta legislativa, in una decisione che costituisce la testata d’angolo della sua giurisprudenza nella materia, ha chiarito che già i relativi lavori preparatori evidenziavano «l’intento di predisporre, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici un assetto normativo in cui il timore della responsabilità non esponga all’eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell’attività amministrativa» (sentenza n. 371 del 1998).

Pertanto, «nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza che connotano l’istituto qui in esame, la disposizione risponde [...] alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo» (così, la citata sentenza n. 371 del 1998).

“Una riforma annunciata: la nuova responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici”
Editoriale: di Anna Armone

Un inizio d’anno colpevole di tragedie e disastri ambientali che hanno coinvolto tutti noi cittadini facendo luce su aspetti della realtà che non escludono nessuno. 
Nel mondo legislativo la legge n. 1 del 2026 riguarda le modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni, nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. Il dibattito su questa riforma è in corso sin dal 2020 quando il Decreto Semplificazione introdusse la limitazione della responsabilità amministrativa al dolo e alla colpa grave solo omissiva.

Sanzioni disciplinari e valutazione del comportamento degli alunni di Riccardo Lancellotti

Le indicazioni nazionali per il primo ciclo di Gian Carlo Sacchi

Bullismo all’incontrario di Maurizia Maiano

Argomenti

La verifica del possesso dei requisiti nei contratti ad evidenza pubblica
Non sempre un operatore economico può partecipare ad un bando né tantomeno aggiudicarsi il contratto proprio a causa della mancanza di determinati requisiti.
Maria Rosaria Tosiani

Assenza per infortuni del dipendente causato da terzi rivalsa dell'amministrazione
La Corte di Cassazione ha affermato che il responsabile di lesioni personali in danno a un lavoratore dipendente è tenuto al risarcimento in favore del datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative.
Rocco Callà

Il contributo volontario delle famiglie.Tra autonomia scolastica, partecipazione e corresponsabilità educativa
Laura Bertocchi - Mario Maviglia

Prevalenza del principio del favor anche per le assenze post ricovero
L'importanza delle deroghe introdotte per via contrattuale.
Angelo Muratore

Disciplina fiscale e previdenziale dei contratti con esperti esterni e gestione separata inps (aliquote contributive anno 2026)

Il dado è tratto, la riforma della scuola è bella e pronta

Editoriale a cura di Vittorio Venuti

A discreti e decisi passi, si va completando sempre più il quadro riformatore della scuola secondo Valditara, un profondo rinnovamento che ha toccato i punti strategici del sistema d’istruzione, dalla disciplina alla valutazione della condotta - che ritorna ad essere fondamentale ai fini di promozione o bocciatura -, dalla valorizzazione del merito al lancio della filiera 4+2 per collegare meglio istruzione e lavoro, dal divieto di smartphone in classe ai programmi scolastici (3-14 anni), che segnano il ritorno alle materie tradizionali, con latino facoltativo alle medie, il potenziamento della grammatica e l’accentramento sulla storia italiana ed europea, ed altro ancora, a disegnare un puzzle che sradica la scuola dal percorso che stava seguendo, in stretto raccordo con gli orientamenti europei, per essere dirottata verso il mito del merito, della disciplina e della sanzione, per di più volgendo lo sguardo all’indietro, come in preda ad un nostalgico “ritorno al futuro”.

Una riforma che è stata pennellata un po’ alla volta secondo una precisa visione ideologica più che non secondo rilievi di inadeguatezze o intercettazione di più proficui orientamenti: uno sradicamento che intende privilegiare visioni che, al momento, sembrano essere orfane del contributo della psicologia, della pedagogia, della didattica funzionale.  Un cambiamento radicale del quale non si riesce ad apprezzare un ordito che risponda alle esigenze di una attualità proiettata sul futuro, aspetto che non riusciamo ad apprezzare e neanche ad intravvedere nel nuovo quadro riformatorio. Eppure bisognerà pur sempre condividerla e, concorrere perché la scuola trovi un po’ di ristoro e, comunque, sappia riemergere magari intervenendo con un po’ di saggia creatività, pur sempre all’ombra dei grandi della psicologia e della pedagogia.

Gli articoli di questo numero:

Lunedì 27 novembre si è insediato il nuovo Osservatorio permanente per l’Inclusione.

“L’Osservatorio sarà uno spazio essenziale e molto operativo di confronto. Abbiamo chiesto ai partecipanti –ha sottolineato la Ministra Valeria Fedeli-di lavorare insieme al Ministero in questa fase di attuazione dei decreti della legge 107 del 2015. Come ho più volte ricordato i decreti attuativi rappresentano una delle parti più qualificanti della riforma. Dobbiamo lavorare insieme, ognuno per la propria parte, per consentire una attuazione rapida ed efficace delle norme che metta al centro le nostre ragazze e i nostri ragazzi”. Il Miur, in particolare, ha proposto all’Osservatorio di attivare un gruppo di lavoro per ciascuna delle deleghe della legge 107. L’Osservatorio si darà anche un regolamento interno per coordinare i due organismi nei quali si articola: Comitato Tecnico scientifico e Consulta delle Associazioni. Il regolamento sarà predisposto entro metà dicembre per consentire un veloce avvio dei gruppi di lavoro.

Nel decreto fiscale di fine anno c'è  il via libera  alla proposta di modifica per consentire ai minori di 14 anni di uscire da scuola autonomamente sollevando l'istituto e il personale scolastico dalle responsabilità di vigilanza, previa specifica autorizzazione dei genitori. L'esonero dall'obbligo di vigilanza, si specifica, avviene anche nei confronti di quegli alunni che si avvalgono del servizio di trasporto scolastico.

Interpellata dall’agenzia di stampa Dire, a margine della premiazione delle Olimpiadi di Debate a Roma, sui compiti a casa, la Ministra Fedeli è stata esplicita sull’argomento:  "Ci sono tesi a favore e tesi contro – dice Fedeli – e questo è ovviamente espressione del dibattito che ci sarebbe in tutta Italia qualora questo diventasse un tema della politica. Credo che ci debba essere un atteggiamento sicuramente migliorativo rispetto a quello tradizionale ‘Ti faccio la lezione frontale, poi tu approfondisci a casa da solo’. Credo che questo non sia più il tempo né della sola lezione frontale né dei singoli compiti a casa”.

Inoltre ha aggiunto che i ragazzi hanno bisogno non di schemi rigidi: “Ci sono condizioni differenti, opportunità differenti: a volte serve concentrarsi singolarmente su un compito necessario, anche con un approfondimento; di contro sarebbe anche importante che ci fosse la possibilità di fare dentro il percorso scolastico, magari il pomeriggio, magari in termini più socializzanti, anche approfondimenti collettivi soprattutto nelle scuole che assumono innovazione didattica e approfondimenti curriculari molto più flessibili e moderni, molto più legati anche alla trasversalità dei saperi”.

In Francia non si assegnano compiti per casa. Da settembre, infatti, orari ed attività scolastiche sono stati riorganizzati: ogni mese i bambini rimangono a scuola fino ad un massimo di 15 ore in più per svolgere compiti ed attività extra finalizzate all'approfondimento e al consolidamento di quanto appreso in classe durante l'orario curricolare.

In Italia, invece, da oltre il movimento 'Basta Compiti', nato su iniziativa di Maurizio Parodi, chiede l'abolizione dei compiti a casa, anche con una petizione - che è stata firmata da circa 24mila persone - e con un gruppo social che conta circa diecimila iscritti.

Sull'esempio del modello finlandese, che ha abolito da tempo i compiti a casa, e da Biella - città capofila del progetto “Niente compiti” - è partita una sperimentazione che si è estesa in tutta Italia e che, quest'anno vede la partecipazione anche di 90 classi della provincia di Milano, di 40 della provincia di Trapani e di altri istituti delle province di Torino e Verbania. I ragazzi frequentano la scuola col solito orario e svolgono la loro lezione seguendo per una o due settimane lo stesso argomento portato avanti dai docenti in maniera interdisciplinare.

Già il Liceo “Virgilio” di Roma si era segnalato per l’esplosione di petardi nel cortile durante la ricreazione e per episodi di spaccio, adesso si segnala per un video che ritrae due studenti che fanno sesso durante l’occupazione avvenuta ad ottobre; video girato all’insaputa dei protagonisti e di cui, prima che la notizia uscisse sui giornali, nessuno aveva mai sentito parlare.

“I fatti emersi in questi giorni dalle cronache sono preoccupanti e meritano i dovuti approfondimenti. Abbiamo letto di episodi di spaccio, di bombe carta lanciate in cortile, di video rubati con minorenni coinvolti. Sono episodi che vanno condannati e affrontati con fermezza -  così la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, è intervenuta su quanto accaduto al liceo Virgilio di Roma. - Ci sono gli strumenti per prevenirli e sanzionarli, anche in ambito scolastico. Sono certa che la comunità educante del Virgilio saprà trovare le modalità per farlo. E che tutte le istituzioni coinvolte faranno la loro parte per aiutare a fare chiarezza. Per questo è urgente ripristinare il dialogo che si è interrotto fra le varie componenti della comunità scolastica. Arginando immediatamente anche la fuga di studentesse e studenti che stanno chiedendo il nulla osta per cambiare istituto”.

Il presidente uscente del comitato genitori, Marco Luzzatto, mette in discussione che il video davvero esista: “Io vedo un accanimento mediatico contro questa scuola di 1.300 ragazzi, che vengono da diverse estrazioni sociali e culturali e che sono stati capaci di costruire un'uguaglianza nella diversità. Si parla di qualche petardo ma non dell'edilizia scolastica fatiscente e della mancanza del 'luogo sicuro nel piano della sicurezza' all'esterno della scuola”.

Ad ottobre gli studenti occuparono l'istituto per la questione dell'edilizia scolastica dopo il crollo di una parte del solaio dell'ala seicentesca della scuola. L'occupazione si concluse con un party a pagamento per gli esterni che sollevò molte polemiche. La vicenda fu denunciata da un giornalista del Messaggero e nei giorni scorsi i ragazzi del liceo sono andati a manifestare sotto la sede del quotidiano romano.

 

 

Sono trascorsi dieci anni dall’emanazione del primo “patto di corresponsabilità, voluto nel 2007 dall’allora Ministro Fioroni. Lo stesso Fioroni, insieme alla Ministra Fedeli hanno colto l’occasione per avviare i lavori “Verso il nuovo patto di corresponsabilità”, per innovare e rinnovare il testo, coerentemente con i cambiamenti in atto nella società contemporanea.

Nel corso dell’incontro, svoltosi il 21 novembre, i rappresentanti dei Forum delle associazioni dei genitori e degli studenti , alcuni protagonisti del mondo scuola, i componenti del tavolo tecnico che sta curando anche i lavori per la definizione di una proposta di riforma sulla rappresentanza, hanno illustrato un pacchetto di proposte di modifica.

L’aggiornamento del testo ha lo scopo di rafforzare il patto educativo e le relazioni positive tra scuola e famiglia. L’estensione del Patto alla scuola primaria, una  maggiore chiarezza del procedimento sanzionatorio, il miglioramento e il rafforzamento della comunicazione fra scuola e famiglia e fra scuola e studenti, sono alcune delle proposte emerse.  Alla base di questi aggiustamenti restano i principi informatori di legalità, condivisione e convivenza tra le parti, affinché si possa migliorare la comunicazione tra giovani, famiglie e scuole e rafforzare la partecipazione responsabile di tutti i soggetti di fronte alla nuove sfide educative.

“In un sistema plurale di rappresentanza, è importante trovare punti di condivisione. Il lavoro che insieme stiamo affrontando aumenta e valorizza il protagonismo di studentesse e studenti”, ha affermato la Ministra Fedeli. L’ex Ministro Fioroni ha ribadito il senso del Patto di corresponsabilità:

Si propone anche di modificare il nome da Patto Educativo di Corresponsabilità a Patto di Corresponsabilità Educativa..

“Genitori e docenti devono intendere l’educazione dei giovani come una missione comune. È questo il primo fondamento del Patto di Corresponsabilità. Scuola e famiglia devono stare dalla stessa parte”.

La nuova versione del Patto sarà pronta entro il mese di gennaio 2018.

 

Dalla pubblicazione curata dall’Ufficio  Statistica e Studi del MIUR sulla dispersione scolastica, emerge che il fenomeno è in calo ma permane il divario tra Nord e Sud del Paese, sia alle Secondaria di I grado sia nella Secondaria di II grado. I numeri parlano chiaro: i maschi sono più coinvolti delle femmine, e percentuali più alte di “dispersi” si registrano fra i ragazzi immigrati che non sono nati in Italia.

Nel passaggio dall'anno scolastico 2015-2016 a quello successivo (2016-2017), dei 556.598 ragazze e ragazzi che hanno frequentato il terzo anno delle Medie, 34.286 sono usciti dal sistema scolastico, pari al 6,16% della platea di riferimento; il 4,47% è passato alla formazione professionale regionale, l'1,61% ha abbandonato del tutto.

L'abbandono alle Superiori è del 4,3% (112.240 ragazzi), con una percentuale molto elevata nel primo anno di corso (7%) e con i maschi che abbandonano più delle femmine. Tra le regioni con maggiore abbandono spiccano Sardegna, Campania e Sicilia, con punte rispettivamente del 5,5%, del 5,1% e del 5,0%. Per contro, le percentuali più basse di abbandono si registrano in Umbria (2,9%), in Veneto e Molise con valori del 3,1%.

Il fenomeno della dispersione interessa maggiormente gli alunni con ritardo scolastico: 14,5% contro 1,2% degli alunni in regola. Inoltre, tra le tipologie di istituti interessati eccellono gli istituti professionali, cove il fenomeno è dell’8,7% più distanziati gli istituti tecnici (4,8%) e ancora più distanziati i licei (2,1%).

Si conferma una forte correlazione tra la condizione socio-economica e il successo (o l’insuccesso) scolastico, fenomeno che, in Italia, è più forte che altrove: nelle scuole che presentano un indice socio-economico basso il numero di alunni bocciati cresce notevolmente.

 

La Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera all’emendamento Pd a firma Marcucci e Puglisi che risolve la questione dell’uscita dalle scuole medie per i ragazzi al di sotto dei 14anni:  potranno uscire da scuola da soli, previa autorizzazione dei genitori che esonera gli istituti dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza. L’emendamento precisa anche la modalità di esenzione dalla responsabilità in caso di servizi di utilizzo degli scuolabus.

 

In Commissione Bilancio al Senato è stato approvato un emendamento che semplifica la materia sulla vaccinazione obbligatoria per l’accesso a scuola sospendendo l’autocertificazione. Dal prossimo anno scolastico, infatti, gli istituti forniranno alle Asl gli elenchi degli iscritti e, successivamente, le Asl comunicheranno alle scuole i nominativi degli eventuali alunni inadempienti.

Fervono le trattative tra Miur e Sindacati sul contratto della scuola. Nell’ultimo incontro del 9 novembre all’Aran sono state avanzate delle proposte da parte dei sindacati che sembrano di difficile attuazione.

Uno dei temi centrali è quello riguardante l’eliminazione degli scatti d’anzianità dai parametri con i quali stabilire l’aumento di stipendio; verrebbero introdotti nuovi criteri basati sul merito, e questa è un’opzione che piace al governo ma che i sindacati non intendono prendere in considerazione.

Per contro, i sindacati hanno fatto sapere che all’Aran verrà chiesto il recupero degli scatti perduti, anche per tutti i docenti che nel frattempo sono andati in pensione, un tema che coinvolge circa 650mila insegnanti ed è per questo che potrebbero essere necessari più di 380milioni di euro, cifra che non sembra alla portata del Governo e che potrebbe non trovare alcuna risposta positiva.

Altro tema affrontato è quello che riguarda i bonus previsti dalla legge 107. I sindacati vogliono arrivare ad una contrattualizzazione del bonus, e all’inserimento in busta paga sia del bonus  da 500 euro sia di quello premiale per i docenti meritevoli. Anche questa proposta dei sindacati, però, come quella del  recupero degli scatti perduti, comporta un notevole esborso economico per le casse del governo. Per questo motivo, anche su questo tema il governo ha fatto sapere che almeno per ora le risorse economiche non ci sono, e quindi almeno per questa legge di bilancio non ci sono speranze per le proposte avanzate dai sindacati.

Altro argomento discusso concerne l’orario di lavoro dei docenti.  La questione è stata posta all’attenzione da Rino Di Meglio il coordinatore della Gilda Insegnanti, il quale annunciato  che il suo sindacato si opporrà a qualsiasi tentativo di aumentare l’orario di lavoro dei docenti italiani, ed ha sollecitato che nel rinnovo contrattuale della scuola che si sta mettendo a punto si chiarisca meglio la definizione di “orario di lavoro”, specificando che in questo è compreso anche il tempo in cui il dipendente non è a lavoro ma a disposizione del datore di lavoro e “nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La proposta di Di Meglio vuole fare emergere il lavoro sommerso degli insegnanti che sono costretti a passare molto tempo a scuola e a casa per lo svolgimento di quelle mansioni utili per svolgere il loro lavoro (preparazione delle lezioni, correzione dei compiti in classe) senza alcun riconoscimento professionale né retributivo.

Nel recente incontro al Ministero tra il Miur e i Sindacati, in merito alla Carta del Docente che permette di avere 500 euro una tantum per docente, sono emerse diverse novità che riguardano i destinatari del Bonus e le modalità con cui andrà speso.

Stando a quanto emerso dalla riunione, il Ministero ha stabilito che le cifre che non saranno spese dai 500 euro totali potranno essere spese al massimo entro i 2 anni e potrà essere cumulabile con l’importo dell’anno successivo solo per un anno; la somma non spesa nell’anno 2016/2017 dovrà però essere spesa entro la fine dell’anno scolastico 2017/2018., inoltre gli importi non spesi nell’anno scolastico 2016-2017 saranno riaccreditati nel borsellino del docente entro fine anno, ma dovranno essere spesi necessariamente entro il 31 agosto 2018, altrimenti saranno persi.

Per quanto riguarda gli educatori, che non hanno ricevuto i 500 euro del 2017/18, preso atto del contenzioso in atto, l’amministrazione si riserva di dare una risposta dopo aver fatto le necessarie verifiche.

Il limite del 30 ottobre per la registrazione dei neoassunti o di chi non si era registrato non è tassativo, la possibilità di registrarsi rimane aperta anche nel corso dell’anno scolastico 2017/18.

Secondo i dati del monitoraggio sulla carta del Docente, il Bonus è stata un’iniziativa molto apprezzata dai docenti e la maggior parte dei fondi messi a disposizione è stata spesa: dati:

·       635.098 docenti registrati in piattaforma, pari all’87% del totale

·       euro 256.534.568,71 l’importo validato, cioè l’80,79% di quello utilizzabile

·       euro 317.549.000 l’ammontare del fondo utilizzabile (635.098 x 500).

In via sperimentale, da febbraio 2018 partirà il percorso formativo sperimentale “Primo soccorso a scuola”, realizzato dal MIUR e dal Ministero della Salute, in collaborazione con il SIS 118 (Società italiana sistema 118), in attuazione del comma 10 dell’articolo 1della legge 107 del 2015, la “Buona Scuola”.

Il progetto coinvolgerà le scuole di tredici province: Trieste, Padova, Sondrio, Savona, Macerata, Perugia, Pistoia, Latina, Campobasso, Salerno, Taranto, Vibo Valentia, Sassari. Per ciascuna provincia saranno selezionate 14 classi (1 classe della scuola dell’infanzia; 1 classe seconda e 2 classi quinte della scuola primaria; 2 classi prime e 2 classi seconde della scuola secondaria di primo grado; 2 classi seconde, 2 classi quarte e 2 classi quinte della scuola secondaria di secondo grado), per un totale di circa 4.500 studentesse e studenti, che saranno coinvolti in due mesi di corsi teorici e pratici. Gli operatori del 118, delle società scientifiche e del volontariato realizzeranno i percorsi formativi nelle scuole insieme ai docenti e ai dirigenti scolastici che potranno trovare tutte le informazioni utili, i materiali didattici, la presentazione della sperimentazione e uno spazio dedicato alle varie esperienze formative in un portale dedicato che presentato nel corso della conferenza stampa. Il portale andrà on line a gennaio. Una cabina di regia nazionale sarà costituita con il compito di supervisionare e curare i materiali che saranno inseriti nel portale, per la compilazione dei quali saranno consultati esperti delle società scientifiche, del volontariato e dell’editoria di settore. Al termine della sperimentazione, prevista per la metà del mese di marzo 2018, e dopo la presentazione dei report territoriali ai componenti della cabina di regia, verrà definito il programma formativo per l’avvio del progetto nell’anno scolastico 2018/2019.

“Partiamo quest’anno con una sperimentazione - ha dichiarato la Ministra Valeria Fedeli -, per poi portare il progetto in tutte le istituzioni scolastiche italiane a partire dall’anno scolastico 2018/2019. Imparare a riconoscere le situazioni di emergenza e di pericolo, saper assistere una persona in difficoltà nell’attesa che arrivino i soccorsi è fondamentale. Anche questi sono strumenti per una cittadinanza attiva e consapevole, per rafforzare nelle nostre giovani e nei nostri giovani la capacità e la volontà di partecipare alla costruzione e al miglioramento di una società più attiva e solidale”.

“La conoscenza delle tecniche di Primo Soccorso può salvare innumerevoli vite – ha ricordato la Ministra Beatrice Lorenzin nel messaggio inviato alla Ministra Fedeli e ai partecipanti alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa – Portare questa conoscenza all’interno degli istituti scolastici significa sviluppare tra i giovani una cultura del primo soccorso per renderli consapevoli che le proprie capacità ed i propri comportamenti possono fare la differenza. In tal modo sarà possibile incrementare sensibilmente la cultura della sicurezza e l’efficacia degli interventi in emergenza: rappresenta una maniera concreta affinché il rischio che si verifichino eventi drammatici, facilmente evitabili, si riduca drasticamente”.

Programma: http://www.istruzione.it/allegati/2017/Programma_Primo_Soccorso_a_Scuola_071117.pdf

Linee guida: http://www.istruzione.it/allegati/2017/Linee_guida_071117.pdf

 

Nella Conferenza Unificata del 2 novembre è stata raggiunta l’intesa per la presentazione del Piano pluriennale di azione nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai 6 anni.

Il Piano prevede l’assegnazione alle Regioni di 209 milioni di euro che vengono erogati dal Miur direttamente ai Comuni beneficiari, in forma singola o associata.

Il Piano, di durata triennale, finanzierà interventi in materia di edilizia scolastica, sia con nuove costruzioni che con azioni di ristrutturazione, restauro, riqualificazione, messa in sicurezza e risparmio energetico di stabili di proprietà delle amministrazioni locali. Le risorse sosterranno anche parte delle spese di gestione per l’istruzione 0-6 anni, con lo scopo di incrementare i servizi offerti alle famiglie nonché di ridurre i costi che devono sostenere.

Per l’anno 2017, il Fondo è ripartito tra le Regioni:

·       per il 40% in proporzione alla popolazione di età 0-6 anni, in base ai dati Istat;

·       per il 50% in proporzione alla percentuale di iscritti ai servizi educativi al 31 dicembre 2015;

·       per il 10% in proporzione alla popolazione di età 3-6 anni, non iscritta alla scuola dell’infanzia statale, in modo da garantire un accesso maggiore.

“Con questo Piano – ha dichiarato la Ministra Valeria Fedeli - stiamo garantendo alle bambine e ai bambini pari opportunità di educazione, istruzione, cura, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche e culturali. Grazie alla legge 107 i servizi per l’infanzia escono dalla dimensione assistenziale ed entrano a pieno titolo nella sfera educativa. L’obiettivo è lavorare in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte per offrire alle famiglie strutture e servizi ispirati a standard uniformi su tutto il territorio nazionale. L’assegnazione dei 209 milioni è un atto importante al quale dobbiamo fare seguire il nostro impegno condiviso per accelerare la realizzazione del sistema integrato. Fare crescere bene i più piccoli, fornire loro un’educazione e un’istruzione di qualità è una sfida che come Paese abbiamo deciso di fronteggiare aderendo all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile”.

Il decreto attuativo della legge 107 approvato ad aprile prevede, inoltre, la costituzione di Poli per l’infanzia per bambine e bambini di età fino a 6 anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi, che serviranno a potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico: il decreto di riparto dei 150 milioni di euro di risorse Inail per il triennio 2018-2020, che le Regioni potranno utilizzare per la realizzazione di Poli per l’infanzia, è stato firmato a luglio scorso. Viene prevista la qualifica universitaria come titolo di accesso per il personale, anche per i servizi da 0 a 3 anni, nell’ottica di garantire una sempre maggiore qualità del sistema. Per la prima volta sarà istituita una soglia massima per la contribuzione da parte delle famiglie. È prevista una specifica governance del Sistema integrato di educazione e di istruzione. Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca spetterà un ruolo di coordinamento, indirizzo e promozione, in sintonia con le Regioni e gli Enti locali, sulla base del Piano di Azione Nazionale che sarà adottato dal Governo.

Con un emendamento al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili in atto in sede di conversione al Parlamento sarà inserita la norma che  consentirà agli alunni inferiori di 14 anni di poter uscire da scuola da soli.

Il testo prevede che i genitori, i tutori o i soggetti affidatari possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezione.

La norma si applica a tutte le istituzioni scolastiche pubbliche e private facenti parte del sistema nazionale d'istruzione.

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

In caso contrario, cioè in mancanza di autorizzazione, la scuola non potrà far uscire l'alunno se a riprenderlo non ci sarà un adulto autorizzato dalla famiglia. Quindi, è opportuno che la scuola faccia dichiarare ai genitori con quali modalità e a chi desiderano che avvenga la riconsegna dei figli. Ma se i genitori tardano ad arrivare, l'alunno non può essere lasciato senza vigilanza, neppure se vi è stato accordo con i genitori di lasciarlo, in un certo luogo, in attesa che questi lo raggiungano

a cura dell' Avvocato Gianluca Dradi - Dirigente scolastico

Una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. civ.  21593 del 19.09.2017) e le successive dichiarazioni della Ministra Fedeli, sulla necessità di rispettare le norme legislative che impediscono l’uscita autonoma da scuola degli studenti minori degli anni 14, ha acceso un  concitato dibattito che vede il mondo delle famiglie reclamare il diritto di fare uscire in autonomia gli studenti minorenni al termine delle lezioni e, sull’altro versante, il mondo degli operatori scolastici preoccupato delle responsabilità connesse a tale pratica.

Contestualmente è stata depositata alla Camera dei Deputati una proposta di legge per consentire l’uscita autonoma da scuola e verosimilmente altre ne seguiranno. Si cercherà allora di fare chiarezza sugli aspetti giuridici relativi all’obbligo di vigilanza, alla sua estensione temporale, al tema delle connesse responsabilità civili e penali, tentando anche di prefigurare una “via d’uscita” in attesa delle annunciate riforme normative.

Leggi tutto...

Il segretario del Pd, Renzi, aveva annunciato che avrebbe chiesto a Simona Malpezzi, responsabile scuola del partito, di cambiare la legge e di presentare un emendamento per modificare le regole riguardo all’accompagnamento dei minori a scuola, in modo che siano i genitori a scegliere e ad assumersi le responsabilità.

L’interessata, Simona Malpezzi, non ha messo tempo in mezzo è ha già pubblicato su face book il testo della proposta di legge che ha presentato -insieme ai colleghi del Pd della commissione cultura e istruzione- per risolvere la questione dell’uscita da scuola dei ragazzi alle medie.

 

Testo della proposta di modifica

___________________________________________________________________________________________

Art.1

(Misure volte a  incentivare il processo di autoresponsabilizzazione dei minori di quattordici anni, finalizzate a consentire l'uscita autonoma dei minori dai locali scolastici)

 

1. I genitori esercenti la potestà genitoriale e i tutori dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori dai locali scolastici al termine  dell'orario delle lezioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

 

_________________________________________________________________________________________

 

La relazione tecnica della proposta di legge

Simona Malpezzi ha pubblicato la relazione tecnica della proposta di legge avente per oggetto la sorveglianza degli allievi minorenni a cura della scuola e responsabilità dei genitori in ordine all’accompagnamento:

Sulla scuola incombe il dovere di sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati. L’obbligo di vigilanza sul minore ha due generali finalità:

a) impedire che il minore compia atti illeciti:

sulla scuola e per essa a diverso titolo su docenti, personale ATA e dirigente scolastico grava un obbligo giuridico di controllo per evitare la commissione di fatti illeciti da parte del minore; l’art. 2048 c.c. dispone che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”, prevedendo che tali persone siano “liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

b) salvaguardare l’incolumità fisica del minore:

sulla scuola e per essa a diverso titolo su docenti, personale ATA e dirigente scolastico grava un obbligo giuridico di protezione, per evitare che il minore sia vittima di lesioni; secondo costante giurisprudenza, la responsabilità dell'istituto scolastico nasce dall'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, che fa sorgere a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; la responsabilità del precettore dipendente dell'istituto scolastico discenda dal fatto che tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (da ultimo, Cass. Civ. 19 luglio 2016, n.14701).

L’obbligo di vigilanza è previsto in capo ai seguenti soggetti:

–​per il dirigente scolastico, il D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede la sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, adottando tutti i provvedimenti organizzativi di sua spettanza ovvero sollecitando l’intervento di coloro su cui gli stessi ricadono (ad esempio, allorché non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell’ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare un regolamento di istituto dall’organo collegiale competente previsto dall’art. 10, lett. a), del D.Lgs. n. 297 del 1994 avente ad oggetto la “vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima”;

–​per i docenti, l’art. 29, comma 5, del CCNL 2006-2009 relativo al personale del comparto Scuola, il quale stabilisce che “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”;

–​per il personale ATA, il CCNL citato, alla Tabella A dei profili ATA, per l’area A, il quale prevede che il personale “(…) È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

Quanto al soggetto vigilato, le disposizioni citate si applicano in genere a tutti i minori, e quindi fino alla maggiore età (18 anni), non esistendo una disposizione normativa che limiti gli obblighi di vigilanza solo fino ai quattordici anni.

Questo perché tutti i minorenni sono privi della capacità di agire (e dunque di assumersi direttamente le conseguenze giuridiche degli atti e delle azioni compiuti). Nel nostro ordinamento (art. 2, comma 1, codice civile), la generale capacità di agire si acquista al compimento del diciottesimo anno di età.

Tuttavia, già a partire da 14 anni si considera che il minore abbia maturato una certa capacità di intendere e volere, intesa come sua idoneità alla autodeterminazione, nella consapevolezza dell’incidenza del proprio operare sul mondo esterno.

La capacità di intendere e volere del minore va accertata caso per caso, tenendo non solo presente l’età dello stesso e le modalità del fatto, ma anche considerando lo sviluppo intellettivo e fisico raggiunto dal minore, tale da consentirgli di comprendere il valore etico-sociale delle proprie azioni.
La Cassazione civile ha spiegato che il dovere di vigilanza imposto ai docenti non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno.

In ambito penale, la distinzione tra il regime applicabile al minore di 14 anni ed a chi ha un’età compresa tra 14 e 18 anni è più netta.

L’art. 97 del codice penale contiene una presunzione assoluta di non imputabilità del minore di anni 14, mentre per chi ha un’età compresa tra 14 e 18 anni è richiesto che il giudice accerti in concreto la sussistenza della capacità di intendere e di volere , intese rispettivamente come consapevolezza del disvalore sociale del fatto di reato e come capacità di autodeterminazione.
Sempre sul piano della responsabilità penale, il codice penale considera perseguibile penalmente per abbandono di persona minore o incapace “chiunque abbandona una persona minore di anni 14 della quale abbia la custodia o debba avere cura” (art. 591 c.p.), prevedendo un aumento della pena se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Come è noto, una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (“ordinanza” 19 settembre 2017 n. 21593) ha statuito che la verificazione di un incidente ad un minore fuori dal perimetro scolastico non esclude la responsabilità della scuola. Nel caso di specie, un bambino di 11 anni era stato investito dall'autobus di linea sulla strada pubblica all'uscita di scuola.
La Cassazione ha testualmente affermato che l’obbligo di vigilanza in capo all'amministrazione scolastica con conseguente responsabilità ministeriale discendeva da una precisa disposizione del Regolamento d'istituto, che poneva a carico del personale scolastico l'obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandava al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardassero.
Pertanto, l'attività di vigilanza della quale l'amministrazione scolastica era onerata non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell'istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza, nella specie quella del personale addetto al trasporto.

Dalla lettura di questa ordinanza del 2017 sembrerebbe potersi concludere che la responsabilità della scuola sussiste solo se il Regolamento di istituto impone al personale scolastico compiti di vigilanza specifici che vengono violati.

In realtà, invece, la responsabilità della scuola si ricollega più in generale al fatto stesso dell’affidamento del minore alla vigilanza della stessa.

La Cassazione civile ha sovente affermato il principio secondo cui l’istituto scolastico ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati e quindi fino al momento del subentro almeno potenziale della vigilanza dei genitori o di chi per loro (si veda ad esempio la storica sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999).

Secondo la Cassazione, il dovere di sorveglianza degli alunni minorenni è di carattere generale e assoluto, tanto che non viene meno neppure in caso di disposizioni impartite dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo.
L’obbligo di vigilanza, sebbene trovi la sua fonte nel contratto tra la scuola ed i genitori del minore, non si esaurisce con la fine delle lezioni ma perdura anche oltre, cessando solo con l’effettivo venir meno delle esigenze di tutela, ossia solamente in virtù dell’effettivo passaggio del minore sotto un’altra sfera di protezione (quella del genitore o di altro soggetto).

In alcuni casi, nella prassi si ricorre all’uso delle c.d. “liberatorie” a firma dei genitori per esonerare l’istituzione scolastica dalla responsabilità nei confronti degli alunni una volta usciti da scuola.
Al riguardo, però, in carenza di normativa primaria che ne stabilisca gli effetti, è stato osservato che tali liberatorie, anziché escludere la responsabilità della scuola, costituirebbero proprio la prova della consapevolezza, da parte dell'istituto scolastico, che una modalità libera di uscita dei minori da scuola espone a pericolo la loro incolumità, con conseguente implicita ammissione di omessa vigilanza sugli allievi.

La norma si propone di consentire ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di autoresponsabilizzazione, di autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione all’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni.

Viene altresì specificamente stabilito che l’autorizzazione in argomento esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

 

bottone per editoriale sito n. 6 6

Copertina

RAS-8.jpeg

Copyright © 2010 Euroedizioni Torino
Via Osasco 62 - 10141 (TO)
Tel. +39 0112264714 Fax. +39 011 2730803 P.I. 07009890018