Ultime notizie

L'INFORMAZIONE IN BREVE

Progetti di mobilità linguistica all’estero

Sicurezza delle scuole: i dati della Corte dei Conti in sede di esame del Rendiconto generale dello Stato 2025

Riunioni degli organi collegiali online anche per le sedute deliberative

Sul portale di ANAC avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da maggio a giugno 2026

Cessione del quinto: l'INPS aggiorna le regole per i prestiti

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni

Immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026/27

Trattenimento in servizio anche oltre i settanta anni per maturare la pensione di vecchiaia

Selezione di 120 docenti per la costituzione di équipe formative territoriali a.s. 2026/27

I CASI DELLA SCUOLA... a cura dell'Avv. Stefano Callà

Licenziamento per abuso del congedo straordinario per assistere il familiare disabile

Corruzione e trasparenza
Editoriale: di Anna Armone

Dedico questo editoriale ad uno dei tormentoni burocratici della scuola, la pubblicazione dei dati nell’area Amministrazione trasparente e al suo presupposto, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza. Siamo oramai abituati alla deriva burocratica dello spirito delle leggi. La trasparenza è uno di questi casi. Prima ancora di farla percepire ed esercitare come diritto civico, l’abbiamo strettamente collegata alla prevenzione e contrasto alla corruzione. Perché nel nostro Paese la corruzione ha radici profonde e inestirpabili? Perché funziona sempre la presunzione di colpevolezza al posto della presunzione di legalità?

Ripensare la leadership scolastica nell’era dei software di Intelligenza Artificiale di Patrizia Giorgi

Governare la scuola nel tempo dell’intelligenza artificiale di Susanna Granello

L’educazione civica tra prospettive disciplinari e trasversalità di Riccardo Lancellotti

A lezione americana da Calvino - prove per unità didattiche nel segno della riscolarizzazione dei valori nel mondo della digitalizzazione di Maurizia Maiano

Gli adolescenti e la “metafora del gambero”

Editoriale a cura di Vittorio Venuti

L’avvio della primavera non è stato felice per la scuola, teatro di fatti che l’hanno sconvolta profondamente e sui quali occorrerà riflettere con l’intenzione di capire dove stiamo andando e cosa fare per correggere il tiro, se ancora si è in tempo per porre un qualche rimedio. Riepiloghiamo sommariamente:

In una scuola del bergamasco, tredicenne accoltella gravemente l’insegnante di francese, rammaricandosi di non averla uccisa e, comunque, diffondendo in diretta su Instagram le immagini dell’attentato. A casa dello studente, i carabinieri troveranno del materiale esplosivo potenzialmente pericoloso. Sconcertante l’affermazione autoassolutoria del ragazzo: “Visto che a quanto pare i ‘ragazzi’ non capiscono cosa sia giusto e cosa no, userò questo a mio vantaggio. Non posso essere incarcerato, dato che in Italia l'età minima per la responsabilità penale è 14 anni, e non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare, uccidere lei e chiunque cerchi di impedirmelo.

Diciassettenne pescarese, domiciliato in provincia di Perugia e affiliato a gruppi neo nazisti su Telegram, viene arrestato con l’accusa di terrorismo per aver pianificato una strage in un liceo. La strage si sarebbe conclusa con il suo suicido, emulando quella compiuta da due adolescenti alla Columbine High School (Stati Uniti) nel 1999, nella quale morirono 14 persone oltre gli stragisti. Tra il materiale sequestrato figurano documenti contenenti indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, nonché vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali, il tutto inserito in una chiara cornice di finalità terroristica.

Altro tredicenne, nel biellese, anziché recarsi a scuola, tira dritto e porta a compimento una rapina in un ufficio postale puntando una pistola, che poi si è rivelata essere un’arma giocattolo; bottino 500 euro e fuga interrotta dall’intervento dei carabinieri. Data la giovane età, il ragazzo non è imputabile per legge.

Argomenti

Il Direttore sga responsabile dell’organizzazione dei servizi generali ed amministrativi
Una competenza esclusiva del Direttore SGA, sia pure nell'ambito delle direttive di massima.
Rocco Callà

La disciplina del lavoro agile per il personale ATA
La disciplina nel CCNL 2029/2021.
Carmelo Febbe - Angelo Orsingher

Manutenzione degli edifici scolastici e responsabilità del dirigente scolastico
La figura del dirigente scolastico si colloca al centro di un sistema di obblighi che intersecano la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la disciplina sulla custodia dei beni.
Marta Brentan

Libertà vo’ cercando che è sì cara…

Editoriale di Ivana Summa

L'autonomia scolastica rappresenta la capacità di agire in modo indipendente, senza subire condizionamenti esterni eccessivi, al solo scopo di   perseguire gli obiettivi specifici ritenuti in grado di  perseguire le finalità stabilite dal sistema sovraordinato. Questo concetto si declina a diverso livello a seconda degli ambiti: dalla organizzazione alla didattica e alla ricerca, anche intesa come sperimentazione  del nuovo e allo sviluppo/implementazione di quanto si è sperimentato. Non si tratta di perseguire un'autarchia irrealistica, quanto  di riconoscere ai singoli istituti scolastici la capacità  di identificare i bisogni specifici,  per poi trovare  il giusto equilibrio tra competenze professionali interne fruibili, cooperazione con soggetti esterni, acquisizione di specifiche risorse. Ma l’autonomia così intesa può davvero essere esercitata soltanto avvalendosi, concretamente, della libertà di insegnamento dei docenti, sancita dall’art. 33 della costituzione e poi meglio specificata nel dpr n. 417/1974 che dedica alla  libertà di insegnamento l’art. 1: “Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni.

Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi”.  Inoltre, il primo comma dell’articolo 2 è interessante perché definisce “La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”.

EDITORIALE Ivana Summa 

Libertà vo’ cercando che è sì cara… 

L'autonomia scolastica rappresenta la capacità di agire in modo indipendente, senza subire condizionamenti esterni eccessivi, al solo scopo di   perseguire gli obiettivi specifici ritenuti in grado di  perseguire le finalità stabilite dal sistema sovraordinato. Questo concetto si declina a diverso livello a seconda degli ambiti: dalla organizzazione alla didattica e alla ricerca, anche intesa come sperimentazione  del nuovo e allo sviluppo/implementazione di quanto si è sperimentato. 

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: l’attualità

Autonomia scolastica e Indicazioni Nazionali: un difficile rapporto Laura Bertocchi e Mario Maviglia

L'adozione alternativa dei libri di testo Renato Candia

Dalla Geostoria alla Storia e Geografia  Maurizia Maiano

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: riflessioni

L'educazione finanziaria Gian Carlo Sacchi

Leggere l’intelligenza artificiale come si legge un romanzo Giuseppe Benassi

Il mestiere del dirigente scolastico e quello del docente Stefano Stefanel

Argomenti

La scuola tra eredità e innovazione
Michela Lella

Il pagamento dei compensi del mof a.s. 2025/2026 gli adempimenti delle segreterie scolastiche
Le istituzioni scolastiche devono erogare i compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo di istituto entro il 31/8/2026.
Maria Rosaria Tosiani

Il passaggio di consegne tra funzionari amministrativi
Il passaggio delle consegne in caso di cessazione dell'incarico  è atto dovuto.
Carmelo Febbe Angelo Orsingher

L’affidamento diretto ed il  principio di rotazione nelle polizze assicurative studenti e personale della scuola

Argomenti

In ricordo di Edgar Morin
“La complessità non è un insieme di regole complicate, ma l'accettazione che ogni frammento di sapere ha senso solo se connesso all'insieme" - Edgar Morin
Edgar Morin è morto, lasciandoci orfani e più soli.......
Editoriale a cura di... Vittorio Venuti

Sapere per condividere: un ponte tra generazioni
Una collaborazione virtuosa tra la scuola secondaria e il territorio per attività di orientamento, educazione civica, formazione scuola-lavoro.
Antonietta Di Martino 

Un bilancio delle modifiche normative per il secondo ciclo  apportate con il DPR n.134 e DPR n.135 del 8 agosto 2025

L'INFORMAZIONE IN BREVE

Spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Distacchi e permessi sindacali triennio 2025-2027

Riapertura della piattaforma PIMER per monitoraggio e rendicontazione formazione del personale scolastico

Direttiva accreditamento Enti di Formazione

La RSU deve poter disporre di spazi certi per la propria attività sindacale e  il DVR va consegnato agli RLS

Incarichi triennali ai Direttori SGA

Aggiornato il termine di completamento e rendicontazione dei progetti Agenda Sud e Agenda Nord

False dichiarazioni negli appalti

Garante privacy interviene sulle foto dei minori sui social: serve il consenso di entrambi i genitori

Il CSPI ha espresso il proprio parere sul riconoscimento di punteggi aggiuntivi per il servizio prestato nelle isole minori

I CASI DELLA SCUOLA... a cura della redazione di Giustoscuola

La Casa Editrice Euroedizioni Torino propone un corso di formazione on line  dal taglio pratico ed operativo destinato ai Direttori amministrativi anche di nuova nomina e agli Assistenti amministrativi facenti funzioni  per metterli in condizione di svolgere con competenza e professionalità i delicati compiti che il profilo gli assegna.

ll corso si articola in 12 webinar per complessive 24 ore di formazione. I corsisti possono porre quesiti e richieste di chiarimento. Durante il corso saranno proposte esercitazioni pratiche anche sugli specifici adempimenti.

I corsisti potranno  fruire ed utilizzare i materiali che saranno prodotti durante i webinar. Le lezioni possono essere ascoltate anche in differita quando si vuole e per il tempo che si vuole. I contenuti del corso sono esplicitati nell’allegato elenco.

Per iscriversi  è sufficiente eseguire  il pagamento aggiungendo il prodotto al carrello oppure nel caso in cui l’acquisto è disposto dalla scuola è sufficiente inviare l’ordine per l’emissione della fattura  con l’indicazione del  CODICE CIG.

Nel caso in cui l’acquisto è disposto dalla scuola è sufficiente inviare l’ordine per l’emissione della fattura   con l’indicazione del  CODICE CIG.

La Casa Editrice EUROEDIZIONI propone un corso di formazione online dal taglio pratico ed operativo destinato ai Dirigenti scolastici anche di nuova nomina per metterli in condizione di svolgere con competenza e professionalità i delicati compiti che la funzione dirigenziale gli assegna.

ll corso si articola in 13 webinar per complessive 26 ore di formazione.

I corsisti possono porre quesiti e richieste di chiarimento. Durante il corso saranno proposte esercitazioni pratiche anche sugli specifici adempimenti.

I corsisti potranno  fruire ed utilizzare i materiali che saranno prodotti durante i webinar.

Le lezioni possono essere ascoltate anche in differita quando si vuole e per il tempo che si vuole. I contenuti del corso sono esplicitati nell'allegato elenco.

I temi che abbiamo scelto da trattare sono prettamente tecnici sotto il profilo pratico  amministrativo e contabile dove le difficoltà soprattutto per i nuovi dirigenti possono essere più rilevanti.

Il corso costa 130,00 euro.

Il corso può essere acquistato anche dalla scuola, in tal caso, è sufficiente inviare l’ordine con l’indicazione del CODICE CIG per l’emissione della fattura.
CODICE DEL CORSO PER ACQUISTO SU MEPA – CSEUDS26

Modalità di pagamento

Riforma della scuola sulla linea di partenza

Editoriale a cura di Vittorio Venuti

Infine, il ministro Valditara ce l’ha fatta. Con l’approvazione delle Indicazioni Nazionali per i licei, in concorso con le Indicazioni per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo e di una ricca serie di decreti, atti amministrativi e proposte di legge volti a modificare diversi aspetti del sistema educativo italiano, si può dire conclusa l’azione di riforma della scuola perseguita con apprezzabile pervicacia dal ministro Valditara. Non si può dire che il complesso degli interventi abbia avuto un felice riscontro da parte di chi nella scuola lavora e crede. È come se fosse stato decretato d’imperio il “è tutto da rifare” del campione ciclistico Gino Bartali.

I decreti delle Indicazioni Nazionali, in particolare, evidenziano risvolti problematici per quanto riguarda la stesura, sia nel metodo e sia nel merito, ma non staremo qui a rilevare criticamente ciò che costituisce dibattito già dalla data dell’approvazione. Sono state una sorpresa, perché, a priori, fanno piazza pulita di un impianto ben rodato da anni, senza se e senza ma, per nuovi fondanti riferimenti che entrano nel merito dell’essere e del consistere della scuola, riproponendo “programmi” e suggestioni condizionati da criteri ideologici che si credevano non confacenti con la visione di una scuola aperta al futuro. Ricordiamo che, in passato, nella stesura dei programmi prima e delle Indicazioni poi hanno partecipato pedagogisti e psicologi di chiara fama, che si è tenuto conto delle teorie di illustri personaggi, che i documenti hanno sempre evidenziato una trama che consentiva alle varie parti di confrontarsi ed integrarsi per dare il senso di un corpo unico e complesso, sebbene articolato in diverse sezioni.

Allo stato attuale, non si può fare a meno di chiedersi quali siano le coordinate che hanno definito la Nuove Indicazioni, quale sia stato il coordinamento delle varie parti, quale metodo e quale idea ha sostenuto la loro elaborazione.

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I compensi spettanti ai commissari interni ed esterni componenti delle commissioni degli esami di maturità 2025/2026
Liquidazione dei compensi -  situazioni e casi.
Maria Rosaria Tosiani

Adempimenti finali dell’anno di formazione e prova dei docenti
Il dirigente deve accertare preliminarmente che il docente abbia assolto gli obblighi minimi di servizio per la validità dell'anno di prova.
Lo Friddo Giuseppe

Dichiarazioni non veritiere rese in occasione dell’accesso alle graduatorie d'istituto
Non sempre la condanna penale è causa di decadenza automatica con la risoluzione del contratto.
Marta Brentan

La convenzione con le associazioni esterne per l’uso dei locali scolastici
Quadro normativo, requisiti di forma e ruolo dell’ente locale dopo la Legge 7 aprile 2026, n. 53.

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Riforma della scuola sulla linea di partenza
Infine, il ministro Valditara ce l’ha fatta. Con l’approvazione delle Indicazioni Nazionali per i licei, in concorso con le Indicazioni per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo e di una ricca serie di decreti, atti amministrativi e proposte di legge volti a modificare diversi aspetti del sistema educativo italiano, si può dire conclusa l’azione di riforma della scuola perseguita con apprezzabile pervicacia dal ministro Valditara. Non si può dire che il complesso degli interventi abbia avuto un felice riscontro da parte di chi nella scuola lavora e crede. È come se fosse stato decretato d’imperio il “è tutto da rifare” del campione ciclistico Gino Bartali.
Editoriale a cura di... Vittorio Venuti

La “fatica dell’amministrare” e la nuova disciplina del danno erariale
La nuova responsabilità erariale dopo la Legge Foti: tra superamento dello “scudo”, tipizzazione della colpa grave e tutela del decisore pubblico.
Gianluca Dradi

La nuova valutazione del comportamento
Quali sono le conseguenze di un voto pari o inferiore a sei e,soprattutto, quali ne sono i presupposti.

Fare l’insegnante: una professione in “tensione”

Editoriale di Ivana Summa

È possibile individuare una prospettiva che ci consenta di disegnare come si concretizza, nelle nostre scuole, il “fare l’insegnante”? Nel passaggio tra le descrizioni normative e contrattuali della professionalità docente e il suo farsi quotidiano si verifica una pluralità di interpretazioni, in parte dovute al loro coniugarsi in rapporto ai diversi gradi di scuola che accolgono alunni di età molto diverse e, in parte, alla persona dello stesso insegnante, con le sue competenze che riguardano anche aspetti relazionali. A tutto ciò oggi è necessario aggiungere la turbolenza sociale di quest’ultimo decennio che, per amor di sintesi, descriviamo come un flusso frenetico e continuo di innovazione tecnologica e, in particolare, la rivoluzione digitale  e dei dati che induce trasformazioni non solo nei comportamenti di tutti noi, e perfino nel nostro modo di osservare e comprendere il mondo. Il cambiamento della professionalità docente oggi è diventato  una necessità per sopravvivere cercando di dare risposte  adeguate, ma ciò comporta una “tensione”   sovraccarica di emozioni come ansia, paura dei rischi, spaesamento di  fronte ad un cambiamento sociale irruente e  poliedrico,  di cui è complesso per tutti stabilire la direzione o, meglio, le direzioni. Tensione che, è bene sottolinearlo,  è una caratteristica di ogni singolo docente, che la vive  con sfumature diverse, negative e/o positive, ma sempre irrisolta nel  tentativo di un   bilanciamento tra le rassicuranti vecchie pratiche e le nuove generate dalla propria professionalità, agendo in un  continuo flusso di norme che piovono dall’alto.  Il nodo fondamentale per la scuola si addensa intorno all’intreccio del processo di insegnamento   con quello dell’apprendimento, del come insegnare e del che cosa insegnare: il come riguarda soprattutto le scelte  collegiali ed individuali, il cosa riguarda soprattutto i decisori centrali che  hanno il potere di definire le linee guida entro cui le scuole dovrebbero muoversi, tra autonomia scolastica e libertà di insegnamento. Ma gli insegnanti, che lavorano  nelle migliaia di scuole sparse  su un territorio nazionale quanto mai vario, non operano in un vuoto sociale;  debbono fare i conti con le realtà con cui si confrontano quotidianamente: la tipologia di scuola/istituto, la composizione del personale docente, le modalità di conduzione delle scuole da parte del dirigente scolastico, gli alunni, le famiglie, la  composizione del territorio sia a livello di istituzioni (regione, comuni) che di presenza di risorse materiali ed immateriali.

EDITORIALE Ivana Summa 

Fare l’insegnante: una professione in “tensione”

È possibile individuare una prospettiva che ci consenta di disegnare come si concretizza, nelle nostre scuole, il “fare l’insegnante”? Nel passaggio tra le descrizioni normative e contrattuali della professionalità docente e il suo farsi quotidiano si verifica una pluralità di interpretazioni, in parte dovute al loro coniugarsi in rapporto ai diversi gradi di scuola che accolgono alunni di età molto diverse e, in parte, alla persona dello stesso insegnante, con le sue competenze che riguardano anche aspetti relazionali. 

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: l’attualità

AISO: un Outdoor immersivo e solidale Andrea Porcarelli

Per una professionalità docente Renato Candia

Come sono gli insegnanti oggi Gian Carlo Sacchi

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: riflessioni

“Ma il dirigente che animale è?”

Editoriale di Anna Armone
Direttore Responsabile

Prendo spunto dalle prove scritte del concorso a dirigente scolastico della Provincia di Trento per fare una riflessione: la figura dirigenziale nella scuola è una figura collocata nell’ambito della dirigenza amministrativa di cui al d.lgs. 165, art. 17, è un leader educativo o è un ibrido che naviga a vista?

Le prove scritte del concorso trentino propendono sicuramente sul secondo modello, considerato che tutte e tre le prove vertono su materie organizzative e pratiche didattiche. In effetti, prima di continuare, preciso che le prove preselettive hanno testato le conoscenze giuridiche e finanziarie del dirigente, cosa che fa pensare ad una selezione progressiva. Una volta accertate le competenze “hard” si è passati alle competenze “soft”. In questo caso la selezione risponderebbe alla duplice “faccia” del dirigente scolastico descritta nel profilo di cui all’art. 25 del d.lgs. 165/2001. Ma noi proseguiamo il nostro ragionamento.

Se pensiamo al dirigente pubblico lo vediamo dirigere la propria organizzazione con strumenti formali che consentono di tenere sotto controllo la struttura. Ciò è garantito da un’organizzazione ancora oggi piramidale (in particolare dopo il d.lgs. 150/2009) che vede una funzione dirigenziale sovraesposta rispetto alla base operativa. L’equiparazione della funzione dirigenziale in ambito pubblico alla dirigenza privatistica poggia essenzialmente sui poteri attivabili così come prevede il codice civile nel Libro V del lavoro. È ovvio che l’efficienza di qualsiasi ufficio pubblico non poggia esclusivamente su strumenti formali, anzi, al contrario, ha bisogno di una leadership autorevole che motivi e valorizzi il personale. Questo assetto è correlato alla produzione di un servizio che non è “funzione sociale” (se non nel caso della sanità) e produce atti, verifiche, controlli, servizi. L’istituzione scolastica si colloca nel panorama pubblico in una posizione unica, assimilabile, ma non completamente al sistema sanitario. L’esercizio della funzione sociale diventa sempre più complesso a seguito della valutazione economica del servizio che porta le decisioni politiche a compiere valutazioni di policy condizionate ai limiti della finanza e, nel caso della disponibilità straordinaria, come nel caso del PNRR, a peccare di capacità programmatoria.

“Ma il dirigente che animale è?”
Editoriale: di Anna Armone

Prendo spunto dalle prove scritte del concorso a dirigente scolastico della Provincia di Trento per fare una riflessione: la figura dirigenziale nella scuola è una figura collocata nell’ambito della dirigenza amministrativa di cui al d.lgs. 165, art. 17, è un leader educativo o è un ibrido che naviga a vista?
Le prove scritte del concorso trentino propendono sicuramente sul secondo modello, considerato che tutte e tre le prove vertono su materie organizzative e pratiche didattiche. In effetti, prima di continuare, preciso che le prove preselettive hanno testato le conoscenze giuridiche e finanziarie del dirigente, cosa che fa pensare ad una selezione progressiva. Una volta accertate le competenze “hard” si è passati alle competenze “soft”. In questo caso la selezione risponderebbe alla duplice “faccia” del dirigente scolastico descritta nel profilo di cui all’art. 25 del d.lgs. 165/2001. Ma noi proseguiamo il nostro ragionamento.

Sanzioni disciplinari e valutazione del comportamento degli alunni - Seconda Parte di  Riccardo Lancellotti

Il danno da mobbing tra tipicità e atipicità dell’illecito: profili definitori e tutela risarcitoria di Francesco Baccolini

Digitalizzazione e Cyberbullismo di Maurizia Maiano

Guida pratica e coordinata agli Esami di Maturità nel Secondo Ciclo a.s. 2025/2026
a cura di
Antonio Di Lello

1. I candidati
1.1. Generalità
1.2. I Candidati interni
1.2.1. L’ammissione
1.2.2. PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro) e Invalsi nell’Esami di Maturità
1.2.3. La validità dell’anno scolastico
1.2.4. Le Sedi di esame
1.2.5. La presentazione delle domande
1.3. I Candidati esterni
1.3.1. L’ammissione
1.3.2. Le Sedi di esame e l’assegnazione ad esse
1.3.3. La presentazione delle domande
1.3.4. Deroghe alla territorialità
1.3.5. L’esame preliminare

Dal 14 al 18 maggio 2026, presso il Lingotto Fiere, si terrà la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, il principale appuntamento italiano dedicato all’editoria, capace ogni anno di riunire centinaia di editori, autori e professionisti del settore, con un’affluenza che supera le duecentomila presenze.

In questo contesto di rilievo nazionale e internazionale, Euroedizioni Torino sarà presente tra gli espositori dell’edizione 2026, portando al Salone la propria consolidata esperienza editoriale e il proprio impegno nella produzione di contenuti specialistici destinati al mondo della scuola.

Sarà possibile incontrarci presso il Padiglione 2 – Stand H06, al seguente link:
https://www.salonelibro.it/elenco-espositori/euroedizioni/SL4113426038

La partecipazione al Salone rappresenta per Euroedizioni un momento centrale di incontro e confronto diretto con docenti, dirigenti scolastici, personale amministrativo e, più in generale, con tutti gli operatori del settore educativo. Si tratta di un’occasione particolarmente significativa per intercettare le trasformazioni in atto nel panorama culturale e formativo, nonché per presentare le proprie pubblicazioni, le riviste specialistiche e i progetti editoriali in corso di sviluppo.

Si fa riferimento all'Avviso 95165, che segue al  D.M. n.38 del 6 marzo 2026, esplicita la destinazione di risorse per la formazione del personale docente ed educativo della scuola, nell’ambito del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027”, in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060.

Vi proponiamo una serie di laboratori di formazione per personale docente secondo le indicazioni fornite nell'avviso ministeriale sui seguenti moduli formativi:

 

·        MODULO - Competenze culturali, disciplinari, educative, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche, digitali, metodologiche e relazionali, riflessive ed autovalutative

·        MODULO- Competenze nella micro e macro-progettazione didattica ed educativa

·        MODULO - Competenze nella gestione dei gruppi classe, nella costruzione di ambienti favorevoli all’apprendimento e di relazioni positive con gli studenti

·        MODULO - Competenze nella didattica orientativa

·        MODULO -Competenze nello svolgimento dei compiti connessi con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica

 

I corsi saranno articolati in diverse aree tematiche ognuna con la propria specificità, mantenendo un filo logico lungo tutto il percorso.

I corsi avranno la durata di 30 ore e saranno erogati online o in presenza a seconda della specifica richiesta degli istituti scolastici.

L'INFORMAZIONE IN BREVE

CCNL 2025-2027 Istruzione e Ricerca - parte Economica

In presenza di un distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta, occorre riproporzionare i permessi ex art. 33 della legge 104/1992?

Il dipendente/dirigente sindacale in distacco part-time, che ha subito durante lo svolgimento del proprio servizio un infortunio sul lavoro, può recuperare le giornate non fruite di distacco sindacale durante il periodo di infortunio?

Come deve intendersi l’espressione “i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell’amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico” contenuta nell’art. 19, comma 3 del CCNQ 4 dicembre 2017?

Vi sono limiti - eventualmente connessi alla dimensione dell’Ente o alla consistenza associativa di una organizzazione sindacale - al numero di dipendenti che possono essere nominati dirigenti sindacali?

Incentivo al posticipo del pensionamento: le novità per il 2026 comunicate dall'INPS

Graduatorie GAE 2026-28: Apertura delle funzioni per la scelta delle sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto

Graduatorie 24 mesi personale ATA

L'INPS ha comunicato l’apertura del servizio per la presentazione delle domande del Bonus nuovi nati 2026

Argomenti

Gli adolescenti e la “metafora del gambero”
L’avvio della primavera non è stato felice per la scuola, teatro di fatti che l’hanno sconvolta profondamente e sui quali occorrerà riflettere con l’intenzione di capire dove stiamo andando e cosa fare per correggere il tiro, se ancora si è in tempo per porre un qualche rimedio. Riepiloghiamo sommariamente: In una scuola del bergamasco, tredicenne accoltella gravemente l’insegnante di francese, rammaricandosi di non averla uccisa e, comunque, diffondendo in diretta su Instagram le immagini dell’attentato. A casa dello studente, i carabinieri troveranno del materiale esplosivo potenzialmente pericoloso. Sconcertante l’affermazione autoassolutoria del ragazzo: “Visto che a quanto pare i ‘ragazzi’ non capiscono cosa sia giusto e cosa no, userò questo a mio vantaggio. Non posso essere incarcerato, dato che in Italia l'età minima per la responsabilità penale è 14 anni, e non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare, uccidere lei e chiunque cerchi di impedirmelo".
Editoriale a cura di... Vittorio Venuti

La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza
Quello che occorre sapere in otto domande e risposte.
Antonietta Di Martino

Operazioni connesse con lo svolgimento degli esami di maturità
Schema riassuntivo delle attività per agevolare il lavoro delle commissione.

Gli adolescenti e la “metafora del gambero”

Editoriale a cura di Vittorio Venuti

L’avvio della primavera non è stato felice per la scuola, teatro di fatti che l’hanno sconvolta profondamente e sui quali occorrerà riflettere con l’intenzione di capire dove stiamo andando e cosa fare per correggere il tiro, se ancora si è in tempo per porre un qualche rimedio. Riepiloghiamo sommariamente:

In una scuola del bergamasco, tredicenne accoltella gravemente l’insegnante di francese, rammaricandosi di non averla uccisa e, comunque, diffondendo in diretta su Instagram le immagini dell’attentato. A casa dello studente, i carabinieri troveranno del materiale esplosivo potenzialmente pericoloso. Sconcertante l’affermazione autoassolutoria del ragazzo: “Visto che a quanto pare i ‘ragazzi’ non capiscono cosa sia giusto e cosa no, userò questo a mio vantaggio. Non posso essere incarcerato, dato che in Italia l'età minima per la responsabilità penale è 14 anni, e non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare, uccidere lei e chiunque cerchi di impedirmelo.

Diciassettenne pescarese, domiciliato in provincia di Perugia e affiliato a gruppi neo nazisti su Telegram, viene arrestato con l’accusa di terrorismo per aver pianificato una strage in un liceo. La strage si sarebbe conclusa con il suo suicido, emulando quella compiuta da due adolescenti alla Columbine High School (Stati Uniti) nel 1999, nella quale morirono 14 persone oltre gli stragisti. Tra il materiale sequestrato figurano documenti contenenti indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, nonché vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali, il tutto inserito in una chiara cornice di finalità terroristica.

Altro tredicenne, nel biellese, anziché recarsi a scuola, tira dritto e porta a compimento una rapina in un ufficio postale puntando una pistola, che poi si è rivelata essere un’arma giocattolo; bottino 500 euro e fuga interrotta dall’intervento dei carabinieri. Data la giovane età, il ragazzo non è imputabile per legge.

L'INFORMAZIONE IN BREVE

Congedo parentale: limite esteso ai 14 anni del figlio

Nuovo ISEE 2026 - L'INPS aggiorna il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e la relativa attestazione ISEE

Mobilità scuola triennio 2025-2028: dopo la firma del CCNI emanate le ordinanze

Proroga per la predisposizione del Conto Consuntivo 2025

Aggiornati i nuovi requisiti pensionistici per il 2027 e il 2028 - Le nuove disposizioni relative all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita

Mobilità scuole italiane all’estero

Accordo quadro Viaggi di istruzione e Stage linguistici

Il Garante ribadisce il diritto all’assistenza degli alunni con disabilità

Riforma degli Istituti tecnici

Si fa riferimento all'Avviso MIM prot. 0073226 del 27.03.2026 – PNRR M4C1 Investimento 2.1 – Snodi formativi per la transizione digitale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola per informare che la Casa Editrice Euroedizioni - divisione formazione - organizza dei corsi di formazione finalizzati alla progettazione  di Snodi formativi per la transizione digitale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola – PNRR M4C1 Investimento 2.1.

In allegato il progetto formativo, redatto da Euroedizioni, calibrato per ridurre al minimo il carico sul personale scolastico, nel pieno rispetto dei requisiti dell'Avviso:

  • Modulo A (percorsi teorici) interamente online: video-lezioni asincrone fruibili in autonomia da pc o smartphone, con un unico webinar live di 2 ore per edizione – senza impatto sull'orario di servizio
  • Modulo B (laboratori sul campo) concentrato in giornate intensive singole da 6 ore, collocabili in sabati o giornate di programmazione già previste in calendario – zero supplenze, zero chiusure di classi
  • Copertura normativa completa: AI Act, D.M. 166/2025, GDPR, DigComp 3.0 e DigCompEdu
  • Gestione integrale della rendicontazione PNRR: piattaforme, attestati, dichiarazioni UCS, reportistica

La candidatura viene presentata dalla scuola sulla piattaforma Futura PNRR – Gestione Progetti (pnrr.istruzione.it). Euroedizioni supporta il Dirigente Scolastico e il DSGA in ogni fase della compilazione del formulario, inclusa la generazione del CUP.

Il coordinamento scientifico e didattico di tutte le attività formative previste dal progetto sarà svolto da personale qualificato, scelto da Euroedizioni, con specifica competenza nell’applicazione dell’IA in ambito educativo e nella progettazione di percorsi formativi per il personale scolastico, che assicura la piena coerenza dei percorsi con i requisiti dell’Avviso MIM prot. 0073226/2026, con le Linee guida sull’IA nelle scuole (D.M. 166/2025) e con il quadro normativo europeo (AI Act, Reg. UE 2024/1689).

Considerata l'imminenza della scadenza, Le chiediamo di manifestare il proprio interesse entro il 14 aprile 2026, così da consentire il completamento del formulario nei termini previsti.

Euroedizioni

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“Una riforma annunciata: la nuova responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici”

Editoriale di Anna Armone
Direttore Responsabile

Un inizio d’anno colpevole di tragedie e disastri ambientali che hanno coinvolto tutti noi cittadini facendo luce su aspetti della realtà che non escludono nessuno.

Nel mondo legislativo la legge n. 1 del 2026 riguarda le modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni, nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. Il dibattito su questa riforma è in corso sin dal 2020 quando il Decreto Semplificazione introdusse la limitazione della responsabilità amministrativa al dolo e alla colpa grave solo omissiva. Già quella disposizione fu oggetto di ricorso alla Corte costituzionale che, con la sentenza 132/2025, ha messo le basi legittimanti della nuova legge n. 1/2026. La Corte, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale della menzionata scelta legislativa, in una decisione che costituisce la testata d’angolo della sua giurisprudenza nella materia, ha chiarito che già i relativi lavori preparatori evidenziavano «l’intento di predisporre, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici un assetto normativo in cui il timore della responsabilità non esponga all’eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell’attività amministrativa» (sentenza n. 371 del 1998).

Pertanto, «nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza che connotano l’istituto qui in esame, la disposizione risponde [...] alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo» (così, la citata sentenza n. 371 del 1998).

“Una riforma annunciata: la nuova responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici”
Editoriale: di Anna Armone

Un inizio d’anno colpevole di tragedie e disastri ambientali che hanno coinvolto tutti noi cittadini facendo luce su aspetti della realtà che non escludono nessuno. 
Nel mondo legislativo la legge n. 1 del 2026 riguarda le modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni, nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale. Il dibattito su questa riforma è in corso sin dal 2020 quando il Decreto Semplificazione introdusse la limitazione della responsabilità amministrativa al dolo e alla colpa grave solo omissiva.

Sanzioni disciplinari e valutazione del comportamento degli alunni di Riccardo Lancellotti

Le indicazioni nazionali per il primo ciclo di Gian Carlo Sacchi

Bullismo all’incontrario di Maurizia Maiano

Argomenti

La verifica del possesso dei requisiti nei contratti ad evidenza pubblica
Non sempre un operatore economico può partecipare ad un bando né tantomeno aggiudicarsi il contratto proprio a causa della mancanza di determinati requisiti.
Maria Rosaria Tosiani

Assenza per infortuni del dipendente causato da terzi rivalsa dell'amministrazione
La Corte di Cassazione ha affermato che il responsabile di lesioni personali in danno a un lavoratore dipendente è tenuto al risarcimento in favore del datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative.
Rocco Callà

Il contributo volontario delle famiglie.Tra autonomia scolastica, partecipazione e corresponsabilità educativa
Laura Bertocchi - Mario Maviglia

Prevalenza del principio del favor anche per le assenze post ricovero
L'importanza delle deroghe introdotte per via contrattuale.
Angelo Muratore

Disciplina fiscale e previdenziale dei contratti con esperti esterni e gestione separata inps (aliquote contributive anno 2026)

Il dado è tratto, la riforma della scuola è bella e pronta

Editoriale a cura di Vittorio Venuti

A discreti e decisi passi, si va completando sempre più il quadro riformatore della scuola secondo Valditara, un profondo rinnovamento che ha toccato i punti strategici del sistema d’istruzione, dalla disciplina alla valutazione della condotta - che ritorna ad essere fondamentale ai fini di promozione o bocciatura -, dalla valorizzazione del merito al lancio della filiera 4+2 per collegare meglio istruzione e lavoro, dal divieto di smartphone in classe ai programmi scolastici (3-14 anni), che segnano il ritorno alle materie tradizionali, con latino facoltativo alle medie, il potenziamento della grammatica e l’accentramento sulla storia italiana ed europea, ed altro ancora, a disegnare un puzzle che sradica la scuola dal percorso che stava seguendo, in stretto raccordo con gli orientamenti europei, per essere dirottata verso il mito del merito, della disciplina e della sanzione, per di più volgendo lo sguardo all’indietro, come in preda ad un nostalgico “ritorno al futuro”.

Una riforma che è stata pennellata un po’ alla volta secondo una precisa visione ideologica più che non secondo rilievi di inadeguatezze o intercettazione di più proficui orientamenti: uno sradicamento che intende privilegiare visioni che, al momento, sembrano essere orfane del contributo della psicologia, della pedagogia, della didattica funzionale.  Un cambiamento radicale del quale non si riesce ad apprezzare un ordito che risponda alle esigenze di una attualità proiettata sul futuro, aspetto che non riusciamo ad apprezzare e neanche ad intravvedere nel nuovo quadro riformatorio. Eppure bisognerà pur sempre condividerla e, concorrere perché la scuola trovi un po’ di ristoro e, comunque, sappia riemergere magari intervenendo con un po’ di saggia creatività, pur sempre all’ombra dei grandi della psicologia e della pedagogia.

Gli articoli di questo numero:

a cura dell' Avvocato Gianluca Dradi - Dirigente scolastico

Una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. civ.  21593 del 19.09.2017) e le successive dichiarazioni della Ministra Fedeli, sulla necessità di rispettare le norme legislative che impediscono l’uscita autonoma da scuola degli studenti minori degli anni 14, ha acceso un  concitato dibattito che vede il mondo delle famiglie reclamare il diritto di fare uscire in autonomia gli studenti minorenni al termine delle lezioni e, sull’altro versante, il mondo degli operatori scolastici preoccupato delle responsabilità connesse a tale pratica.

Contestualmente è stata depositata alla Camera dei Deputati una proposta di legge per consentire l’uscita autonoma da scuola e verosimilmente altre ne seguiranno. Si cercherà allora di fare chiarezza sugli aspetti giuridici relativi all’obbligo di vigilanza, alla sua estensione temporale, al tema delle connesse responsabilità civili e penali, tentando anche di prefigurare una “via d’uscita” in attesa delle annunciate riforme normative.

 

L’obbligo di vigilanza e la sua estensione

E’ ormai consolidato e noto l’orientamento interpretativo in virtù del quale l’iscrizione a scuola fonda un vincolo giuridico negoziale tra la famiglia dell’allievo e la scuola in virtù del quale quest’ultima assume, oltre all’obbligo di istruire, anche quello di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica degli allievi. In virtù di tale obbligo, come chiarito dalla Cass. SU con la sent. 9346/2002, nel caso di danno arrecato dall’allievo a se stesso, la scuola risponde a titolo di responsabilità contrattuale (che implica l’onere della scuola di dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno); nel caso, invece, di lesioni che gli alunni provocano ad altri studenti, gli insegnati ne rispondono ai sensi degli artt. 2047 e 2048 Cod. civ., salvo non provino di “non aver potuto impedire il fatto”.

Resta, invece, più controverso il tema dell’intensità e dell’estensione temporale dell’obbligo di vigilanza.

Quanto all’intensità, vale il principio di una sua variabilità in relazione all’età ed al grado di maturazione raggiunto dall’allievo (Cass. sent. 9337/2016), il che significa che man mano che lo studente si approssima alla maggiore età, si attenua il grado di sorveglianza richiedibile agli operatori della scuola (docenti e bidelli).  Come è facile intuire, il principio fissato dalla giurisprudenza non consente di stabilire con assoluta certezza cosa si deve fare per esercitare una vigilanza appropriata al caso concreto. Nondimeno, è intuitivo che un conto è sorvegliare il comportamento di bambini frequentanti una scuola dell’infanzia o primaria, che vanno seguiti con particolare cura e assiduità, altra cosa è farlo nei confronti di studenti delle superiori, che dovrebbero aver ormai raggiunto un discreto livello di autonomia e di responsabilità personale: ad esempio Cass. 369/1980 ha ritenuto insussistente l’obbligo di vigilare su ragazzi quattordicenni durante il tragitto da un locale all’altro della scuola, trattandosi di tragitto ben noto e privo di pericoli diversi da quelli percepibili da ragazzi di quell’età normalmente sviluppati.

Quanto alla durata dell’obbligo di vigilanza, dalle disposizioni contrattuali si ricava che gli insegnanti devono accogliere e vigilare gli alunni a partire da 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e sino all’uscita da scuola (art. 29 CCNL Scuola), mentre i bidelli hanno l’obbligo di sorveglianza “nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione” (tabella A CCNL).  Al di fuori di questa estensione temporale, l’obbligo cessa, come ben chiarito dalla seguente pronuncia della Suprema Corte:

è utile chiarire cosa s'intenda per ambito e per orario scolastico, in modo tale da potere estendere o meno l’obbligo dell'Istituto di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dello scolaro fin dalla fase di ingresso nell'edificio; fin dal momento cioè in cui l'allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente.

Ora, in verità, un tale ampliamento dei concetti richiamati, vorrebbe significare anticipare l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, ad un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, il personale della scuola non è in grado di esercitare seriamente le sue proprie funzioni. In realtà, infatti, gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto scattano solo quando l'allievo si trovi all'interno della struttura” (Cass. 3081/2015), con ciò escludendo la responsabilità dell’istituto scolastico con riguardo all’infortunio subito da un minore dopo l’uscita da scuola, allorché, mentre era seduto sul parapetto della scala dell’edificio scolastico, cadeva all’indietro in seguito alla spinta di un compagno.

Questi principi non risultano minimamente scalfiti dalla recente pronuncia della Cassazione, citata in apertura, che ha dato il via a dichiarazioni allarmistiche, posto che l’affermata responsabilità dell’istituto scolastico conseguente  alla morte di alunno undicenne investito da un autobus poco distante dall’uscita da scuola, deriva dal fatto che quella scuola si era assunta, con il proprio regolamento di istituto, l’obbligo – in concreto non mantenuto- di assistere gli alunni nella fase di salita e discesa dai mezzi di trasporto scolastico.

Proprio in virtù di quel vincolo negoziale, che ha esteso il tempo della vigilanza oltre l’orario scolastico, è quindi sorta l’obbligazione di sorvegliare gli alunni anche una volta usciti da scuola.

Chiarito l’aspetto dell’estensione temporale, si affronta ora la questione, parzialmente diversa, relativa alla possibilità di far uscire da scuola gli alunni minorenni senza sincerarsi che vi siano altri soggetti autorizzati a prenderli in custodia.

 

L’uscita autonoma da scuola e la posizione di garanzia

Nelle dichiarazioni della Ministra Fedeli si è fatto cenno all’età di 14 anni come discrimine tra la possibilità, o meno, di uscire da scuola in autonomia.

Questa soglia di età si ricava dall’art. 591 del Codice penale, relativo all’abbandono dei minori.

Orbene,l’interpretazione giurisprudenziale della norma è piuttosto rigorosa, posto che l’elemento materiale del reato, ossia l’abbandono, è individuato in qualunque azione contrastante con il dovere di cura o custodia e lo stesso sussiste anche in caso di temporaneità del fatto.

Nonostante qualche pronuncia in senso contrario, la tesi prevalente ritiene tuttavia che per integrare l’elemento materiale del reato sia necessaria la sussistenza di una situazione di pericolo, perlomeno potenziale, per l’incolumità del soggetto.

Ed il reato doloso richiede la coscienza e volontà di  abbandonare il soggetto passivo, incapace di provvedere alla proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua incolumità fisica, di cui si abbia l’esatta percezione (Cass. pen. 35214/2015).

L’applicabilità di tale fattispecie al caso dell’uscita autonoma da scuola varia a seconda dei casi: appare abbastanza certo che possa trovare applicazione agli alunni delle scuole primarie, posto che il loro grado di maturazione è generalmente insufficiente, mentre è molto più controverso per quelli delle scuole secondarie di primo grado, dovendosi fare un accertamento caso per caso, in relazione allo stato dei luoghi (ad esempio strada trafficata o meno) ed al grado di maturità del ragazzo.

Al di là dell’ipotesi dell’abbandono dei minori, reato che nella maggior parte dei casi non sussisterà per l’assenza dell’elemento psicologico (dolo), resta invece il rischio che, nel caso di lesioni o di morte di un alunno, il personale scolastico possa essere chiamato a rispondere dei reati colposi previsti dagli artt. 589-590 Cod. pen., ove si ritenga che la posizione di garanzia (con finalità di protezione) non si esaurisca con la fine delle lezioni, ma solo con il cessare delle esigenze di tutela conseguenti al passaggio del minore sotto altra sfera di protezione.

Secondo diverse sentenze (ad esempio Cass. 3074/1999; Trib. BO 4.05.2004), infatti, l’istituto scolastico ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi “per tutto il tempo per cui gli sono affidati e quindi fino al momento del subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori”.

Con quest’ultima sibillina espressione (subentro almeno potenziale), giungiamo alla conclusione del ragionamento, proponendo un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, in relazione alla possibilità di consentire l’uscita da scuola anche in assenza di genitori che subentrino concretamente nell’obbligo di custodia e vigilanza.

 

Il ruolo educativo della famiglia

In primo luogo è opportuno rammentare che l’art. 30 della Costituzione assegna innanzitutto ai genitori il diritto-dovere di istruire ed educare i figli.

Coerentemente l’art. 1 della L. 53/2003, nell’indicare le finalità generali da perseguire nella definizione delle norme generali sull’istruzione, precisa che il Governo è delegato ad adottare dette norme “nel rispetto… delle scelte educative della famiglia”.

Anche le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo, adottate nel settembre 2012, affermano che “l’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli ed ambiti educativi”.

Pare difficile negare che la scelta di lasciare che i propri figli si rechino a scuola in autonomia, come in autonomia facciano ritorno a casa, debba considerarsi una scelta educativa che compete alle famiglie e che la scuola, in linea di principio, dovrebbe limitarsi a rispettare.

La modalità più corretta attraverso la quale evidenziare la scelta della famiglia di promuovere l’autonomia dei ragazzi nell’effettuazione del percorso casa-scuola, è prevedere nel Patto di Corresponsabilità (previsto dall’art. 5bis del DPR 235/2007) la condivisione tra genitori e scuola di questo obiettivo educativo: le famiglie si assumeranno l’obbligo di insegnare ai loro figli il percorso più sicuro per effettuare il tragitto, si impegneranno a dare chiare istruzioni volte al rispetto delle regole fondamentali della circolazione e forniranno l’assicurazione di aver già sperimentato la capacità dei loro ragazzi a muoversi con autonomia nel traffico cittadino; chiedendo alla scuola di rispettare questo percorso educativo. L’istituzione scolastica, dal canto suo, potrà impegnarsi ad attivare tempestivamente dei corsi di formazione sull’educazione stradale e, ove le circostanze relative ai luoghi lo suggeriscano, a richiedere l’assistenza della Polizia Municipale durante gli orari di entrata e uscita da scuola.

Con tale modalità, che appare certamente congrua per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, salvo ovviamente diversa valutazione del caso concreto (ad esempio in presenza di un minore “problematico” e chiaramente immaturo o della collocazione della scuola in un luogo particolarmente pericoloso), si può ritenere che con l’uscita da scuola cessi l’obbligo di vigilanza del personale scolastico, poiché subentra – quanto meno potenzialmente – quello della famiglie, le cui scelte educative appaiono appropriate.

Se questa interpretazione può soddisfare le esigenze di autoresponsabilizzazione dei minorenni che frequentano la scuola secondaria di primo grado, anche senza la necessità di una riforma legislativa, non altrettanto può dirsi per gli alunni della scuola primaria, per i quali gli operatori scolastici non possono ritenere sufficiente la sola scelta educativa della famiglia, posto che la stessa, per poter dar luogo, secondo un parametro di adeguata diligenza, ad una valutazione di assenza di pericoli per l’incolumità, deve fondarsi su elementi oggettivi che consentano una valutazione sulla maturità degli alunni e sullo stato dei luoghi quindi,  che dovranno essere apprezzati caso per caso.

 

Le norme coinvolte

Codice civile

Art. 2047

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

….

Art. 2048

1.Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

2. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

3. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

 

Codice penale

Art. 591

1. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

3. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

 

Testo Unico in materia di Istruzione

Art. 10, comma 3, D.Lgs. 297/1994

Il Consiglio di Istituto … ha potere deliberante … sulle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che deve fra l’altro stabilire le modalità … per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima …

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