Ultime notizie

L'INFORMAZIONE IN BREVE

Supplenze da assegnare a livello di graduatorie d’istituto e di GPS

Promozione delle attività sportive

Il certificato medico può decorrere anche dal giorno precedente la visita

Valorizzazione delle eccellenze il programma per l’a.s. 2026/2027

Prorogati i termini per la valutazione dei Dirigenti per l'anno scolastico 2025/26

Rimborsi fino al 90% per l'acquisto di riviste e materiali didattici: il bando per l'a.s. 2026/2027

Legge 9 giugno 2026, n. 104. Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico

Legge 104: permessi e superamento dei limiti previsti

PENSIONI E NUOVA PASSWEBLE modalità operative in Passweb PENSIONAMENTI AVENTI EFFETTO DAL 1° SETTEMBRE 2027

Come è noto le disposizioni ministeriali relativamente ai pensionamenti aventi effetto dal prossimo 1° settembre 2027 prevedono come adempimento da parte delle istituzioni scolastiche l'utilizzo dell'applicativo Nuova Passweb, per il caricamento dei dati pensionistici del personale per consentire l'erogazione della pensione.

Come prevede la circolare ministeriale  n.24818 del 24 settembre 2026 la sistemazione delle posizioni assicurative deve essere fatta entro l’11 gennaio 2027, utilizzando Nuova Passweb per consentire all'INPS di gestire i pensionamenti.

Su questa complessa materia EUROEDIZIONI vi propone due webinar formativi per chiarire al personale che dovrà fare il lavoro i dubbi su questi  adempimenti  di non semplice applicazione che riguardano il riconoscimento e l'inserimento dei servizi al sistema informatico per il calcolo della pensione.

La gestione dei procedimenti pensionistici si presenta molto complessa. Le istituzioni scolastiche in materia pensionistica non hanno competenza ad emettere i  provvedimenti,

Redazione

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2026 è stato pubblicato il DECRETO LEGGE n.170 del 30/9/2026 recante “Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027 e ulteriori misure urgenti in materia di istruzione e merito”.

Le principali innovazioni introdotte con tale decreto legge sono costituite da alcune misure di semplificazione dei servizi amministrativi in ambito scolastico (programma digitale sul sistema SIDI per la gestione del personale); dall’incremento del fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica; dall’incremento del finanziamento per il welfare studentesco del fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici; da alcune misure atte a favorire la conclusione delle attività del PNRR e la funzionalità della relativa struttura di missione.

In particolare si evidenziano le modifiche relative ai seguenti settori:

WhatsApp Image 2026 10 01 at 10.22.13ANGSA Torino ODV incontra Legale Scuola in "Scuola Senza Ostacoli"

Il primo Gruppo di Lavoro Operativo dell'anno è il momento in cui si decide come andrà la scuola di uno studente: quali obiettivi vengono scritti, con quali strumenti si lavorerà, quali risorse verranno chieste per l'anno successivo. Eppure è anche il tavolo a cui le famiglie arrivano con meno strumenti di tutti.

Da qui nasce l'incontro che ANGSA Torino ODV promuove insieme a Legale Scuola: non una lezione di diritto, ma un confronto concreto su come prepararsi al GLO e su come si legge davvero un PEI — chi siede al tavolo e con quale ruolo, che cosa il documento deve contenere, quali sono i passaggi dell'anno in cui una richiesta scritta può ancora cambiare le cose. Con spazio per le domande, perché le questioni che contano sono quelle che ciascuno porta dal proprio caso.

L'incontro è rivolto agli associati di ANGSA Torino ODV, ai genitori, agli insegnanti e ai dirigenti scolastici: il GLO è un organo collegiale, e funziona meglio quando tutte le sue componenti sanno che cosa possono e devono fare.

Giovedì 15 ottobre, ore 17:45, in via Osasco 62 a Torino, in presenza e in collegamento Meet. A seguire un rinfresco. Ingresso gratuito.

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ALS 1026 copArgomenti

Segreterie al collasso: perché nessuno parla mai del personale amministrativo sommerso dagli adempimenti?
Parlare del personale amministrativo significa riconoscere che la scuola non è composta soltanto da ciò che appare nelle aule, ma da un’organizzazione complessa che deve funzionare affinché l’insegnamento possa svolgersi.
Bruno Lorenzo Castrovinci

La doppia dirigenza a scuola: dalle parti della didattica
Nel momento in cui si accettasse l’idea della doppia dirigenza ci si troverebbe davanti alla montagna della definizione normativa costretta a disciplinare una convivenza dirigenziale che non ha eguali in alcun sistema amministrativo scolastico.
Stefano Stefanel

Guidare le scuole in tempi difficili
Gli scenari attuali mostrano la notevole fatica che la scuola compie ogni giorno per rincorrere sia le stimolazioni esterne di natura sociale, economica, tecnologica e digitale e sia per supplire alla carenza di fondi e di risorse umane.
Michela Lella

Vittorio VenutiPolizza sanitaria per il personale scolastico. Ottima iniziativa? Sì, ma, però…

Editoriale a cura di Vittorio Venuti

Non c’è che dire, il ministro Valditara le sa proprio tutte per mantenere l’attenzione sulla scuola e sul personale che ne dipende, anche intercettando aree d’intervento molto interessanti come anche di difficile approccio. In particolare, ci riferiamo alla polizza sanitaria gratuita per tutto il personale scolastico, ivi compreso anche il personale precario. Operazione possibile grazie ad una pregevole raccolta di fondi, in gran parte risorse del tutto nuove individuate da scelte di bilancio dell’attuale Governo, e poi anche da economie di bilancio del Ministero. Non è cosa da poco. L’intenzione appare nobile, considerato che gli stipendi del personale sono alquanto poverelli, a fronte del lavoro che svolgono, universalmente riconosciuto come tra i più difficili e faticosi in assoluto.

La polizza sanitaria gratuita progettata dal ministro popone una soluzione che vorrebbe rispondere alla sentita esigenza delle persone di sentirsi “coperti”, in qualche modo riscontrando la loro precaria condizione economica, ma… questo non è bastato a frenare le polemiche e le critiche che la polizza ha comunque generato da parte delle organizzazioni sindacali di base e del personale scolastico stesso, a fronte dell’accoglienza possibilista di una parte degli operatori della scuola,

In primo luogo si fa presente che l’iniziativa sottrae fondi pubblici che, invece, si sarebbe apprezzato fossero stati dirottati sul sistema scolastico pubblico, che ha certamente più nodi strutturali da sciogliere. Inoltre, si denuncia che, vincolati sulla polizza, si incentiva la privatizzazione della sanità, anziché migliorare la sanità pubblica accessibile a tutti e decisamente in forte affanno: un incentivo politico che suona come un ulteriore attacco al sistema sanitario nazionale, proprio mentre dilagano le iniziative private.

Comunque, si capirà qualcosa di più quando il sistema sanitario proposto entrerà in funzione. Intanto, merita voce anche chi afferma che al posto della polizza privata avrebbe preferito più soldi nel cedolino assumendo in proprio la decisione di scegliere dove andare a curarsi.

DLS 1026 copArgomenti

Polizza sanitaria per il personale scolastico. Ottima iniziativa? Sì, ma, però…
Non c’è che dire, il ministro Valditara le sa proprio tutte per mantenere l’attenzione sulla scuola e sul personale che ne dipende, anche intercettando aree d’intervento molto interessanti come anche di difficile approccio. In particolare, ci riferiamo alla polizza sanitaria gratuita per tutto il personale scolastico, ivi compreso anche il personale precario. Operazione possibile grazie ad una pregevole raccolta di fondi, in gran parte risorse del tutto nuove individuate da scelte di bilancio dell’attuale Governo, e poi anche da economie di bilancio del Ministero. Non è cosa da poco. L’intenzione appare nobile, considerato che gli stipendi del personale sono alquanto poverelli, a fronte del lavoro che svolgono, universalmente riconosciuto come tra i più difficili e faticosi in assoluto.
Editoriale a cura di... Vittorio Venuti

Il dirigente scolastico tra leadership e management
Un dirigente non può incarnare da solo tutte le risposte in contesti scolastici sempre più fluidi e complessi.
Tullio Faia

Smart working e organi collegiali a distanza nella scuola

RAS 0726 copL'INFORMAZIONE IN BREVE

Spezzoni inferiori a 7 ore nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Distacchi e permessi sindacali triennio 2025-2027

Riapertura della piattaforma PIMER per monitoraggio e rendicontazione formazione del personale scolastico

Direttiva accreditamento Enti di Formazione

La RSU deve poter disporre di spazi certi per la propria attività sindacale e  il DVR va consegnato agli RLS

Incarichi triennali ai Direttori SGA

Aggiornato il termine di completamento e rendicontazione dei progetti Agenda Sud e Agenda Nord

False dichiarazioni negli appalti

Garante privacy interviene sulle foto dei minori sui social: serve il consenso di entrambi i genitori

Il CSPI ha espresso il proprio parere sul riconoscimento di punteggi aggiuntivi per il servizio prestato nelle isole minori

I CASI DELLA SCUOLA... a cura della redazione di Giustoscuola

FLI 6 2025 26cop 1EDITORIALE Ivana Summa 

Libertà vo’ cercando che è sì cara… 

L'autonomia scolastica rappresenta la capacità di agire in modo indipendente, senza subire condizionamenti esterni eccessivi, al solo scopo di   perseguire gli obiettivi specifici ritenuti in grado di  perseguire le finalità stabilite dal sistema sovraordinato. Questo concetto si declina a diverso livello a seconda degli ambiti: dalla organizzazione alla didattica e alla ricerca, anche intesa come sperimentazione  del nuovo e allo sviluppo/implementazione di quanto si è sperimentato. 

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: l’attualità

Autonomia scolastica e Indicazioni Nazionali: un difficile rapporto Laura Bertocchi e Mario Maviglia

L'adozione alternativa dei libri di testo Renato Candia

Dalla Geostoria alla Storia e Geografia  Maurizia Maiano

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: riflessioni

L'educazione finanziaria Gian Carlo Sacchi

Leggere l’intelligenza artificiale come si legge un romanzo Giuseppe Benassi

Il mestiere del dirigente scolastico e quello del docente Stefano Stefanel

DLS 0726 copArgomenti

In ricordo di Edgar Morin
“La complessità non è un insieme di regole complicate, ma l'accettazione che ogni frammento di sapere ha senso solo se connesso all'insieme" - Edgar Morin
Edgar Morin è morto, lasciandoci orfani e più soli.......
Editoriale a cura di... Vittorio Venuti

Sapere per condividere: un ponte tra generazioni
Una collaborazione virtuosa tra la scuola secondaria e il territorio per attività di orientamento, educazione civica, formazione scuola-lavoro.
Antonietta Di Martino 

Un bilancio delle modifiche normative per il secondo ciclo  apportate con il DPR n.134 e DPR n.135 del 8 agosto 2025

ALS 0726 copArgomenti

La scuola tra eredità e innovazione
Michela Lella

Il pagamento dei compensi del mof a.s. 2025/2026 gli adempimenti delle segreterie scolastiche
Le istituzioni scolastiche devono erogare i compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo di istituto entro il 31/8/2026.
Maria Rosaria Tosiani

Il passaggio di consegne tra funzionari amministrativi
Il passaggio delle consegne in caso di cessazione dell'incarico  è atto dovuto.
Carmelo Febbe Angelo Orsingher

L’affidamento diretto ed il  principio di rotazione nelle polizze assicurative studenti e personale della scuola

Ivana SummaLibertà vo’ cercando che è sì cara…

Editoriale di Ivana Summa

L'autonomia scolastica rappresenta la capacità di agire in modo indipendente, senza subire condizionamenti esterni eccessivi, al solo scopo di   perseguire gli obiettivi specifici ritenuti in grado di  perseguire le finalità stabilite dal sistema sovraordinato. Questo concetto si declina a diverso livello a seconda degli ambiti: dalla organizzazione alla didattica e alla ricerca, anche intesa come sperimentazione  del nuovo e allo sviluppo/implementazione di quanto si è sperimentato. Non si tratta di perseguire un'autarchia irrealistica, quanto  di riconoscere ai singoli istituti scolastici la capacità  di identificare i bisogni specifici,  per poi trovare  il giusto equilibrio tra competenze professionali interne fruibili, cooperazione con soggetti esterni, acquisizione di specifiche risorse. Ma l’autonomia così intesa può davvero essere esercitata soltanto avvalendosi, concretamente, della libertà di insegnamento dei docenti, sancita dall’art. 33 della costituzione e poi meglio specificata nel dpr n. 417/1974 che dedica alla  libertà di insegnamento l’art. 1: “Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni.

Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi”.  Inoltre, il primo comma dell’articolo 2 è interessante perché definisce “La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”.

ALS 0826 copArgomenti

Il Direttore sga responsabile dell’organizzazione dei servizi generali ed amministrativi
Una competenza esclusiva del Direttore SGA, sia pure nell'ambito delle direttive di massima.
Rocco Callà

La disciplina del lavoro agile per il personale ATA
La disciplina nel CCNL 2029/2021.
Carmelo Febbe - Angelo Orsingher

Manutenzione degli edifici scolastici e responsabilità del dirigente scolastico
La figura del dirigente scolastico si colloca al centro di un sistema di obblighi che intersecano la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la disciplina sulla custodia dei beni.
Marta Brentan

SAS 0326 copCorruzione e trasparenza
Editoriale: di Anna Armone

Dedico questo editoriale ad uno dei tormentoni burocratici della scuola, la pubblicazione dei dati nell’area Amministrazione trasparente e al suo presupposto, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza. Siamo oramai abituati alla deriva burocratica dello spirito delle leggi. La trasparenza è uno di questi casi. Prima ancora di farla percepire ed esercitare come diritto civico, l’abbiamo strettamente collegata alla prevenzione e contrasto alla corruzione. Perché nel nostro Paese la corruzione ha radici profonde e inestirpabili? Perché funziona sempre la presunzione di colpevolezza al posto della presunzione di legalità?

Ripensare la leadership scolastica nell’era dei software di Intelligenza Artificiale di Patrizia Giorgi

Governare la scuola nel tempo dell’intelligenza artificiale di Susanna Granello

L’educazione civica tra prospettive disciplinari e trasversalità di Riccardo Lancellotti

A lezione americana da Calvino - prove per unità didattiche nel segno della riscolarizzazione dei valori nel mondo della digitalizzazione di Maurizia Maiano

RAS 0826 copL'INFORMAZIONE IN BREVE

Progetti di mobilità linguistica all’estero

Sicurezza delle scuole: i dati della Corte dei Conti in sede di esame del Rendiconto generale dello Stato 2025

Riunioni degli organi collegiali online anche per le sedute deliberative

Sul portale di ANAC avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da maggio a giugno 2026

Cessione del quinto: l'INPS aggiorna le regole per i prestiti

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni

Immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026/27

Trattenimento in servizio anche oltre i settanta anni per maturare la pensione di vecchiaia

Selezione di 120 docenti per la costituzione di équipe formative territoriali a.s. 2026/27

I CASI DELLA SCUOLA... a cura dell'Avv. Stefano Callà

Licenziamento per abuso del congedo straordinario per assistere il familiare disabile

Vittorio VenutiConosciamo davvero i nostri studenti?

Editoriale a cura di Vittorio Venuti

La gioventù che frequenta le aule scolastiche è la stessa che affolla a decine di migliaia, finanche a qualche centinaio di migliaia, gli stadi per ascoltare i molti idoli di turno? È la stessa che si arma di coltello e aggredisce il compagno o un ignaro passante? È la stessa che affolla le discoteche e sfida la sorte stipandosi in nove dentro una macchina per lanciarsi, nottetempo, in un folle rientro sotto gli effetti di alcool e di “sostanza”? Chi sono i nostri studenti? Veramente li conosciamo? Veramente sono gli stessi che al mattino ritroviamo nelle aule? Come si fa a rispondere? “Risposta non c’è o forse chi lo sa, caduta nel vento sarà”, come suggeriva lo splendido menestrello Bob Dylan alcuni decenni fa.

Facciamo fatica ad ammetterlo: l’impressione è quella di una marea di persone che si lascia pilotare e che ci riporta ad una semplice constatazione: non sono più i bambini e le bambine, i ragazzi le ragazze, gli e le adolescenti di una volta e che la scuola riusciva comunque a sostenere in ragione di una educazione che si poneva alla base della convivenza.

Gli studenti sono diventati “massa”, piatto appetibile per la società dei consumi, dell’usa e getta, del “perché no?”.

DLS 0926 copArgomenti

Conosciamo davvero i nostri studenti?
La gioventù che frequenta le aule scolastiche è la stessa che affolla a decine di migliaia, finanche a qualche centinaio di migliaia, gli stadi per ascoltare i molti idoli di turno? È la stessa che si arma di coltello e aggredisce il compagno o un ignaro passante? È la stessa che affolla le discoteche e sfida la sorte stipandosi in nove dentro una macchina per lanciarsi, nottetempo, in un folle rientro sotto gli effetti di alcool e di “sostanza”?
Chi sono i nostri studenti? Veramente li conosciamo? Veramente sono gli stessi che al mattino ritroviamo nelle aule? Come si fa a rispondere? ....
Editoriale a cura di... Vittorio Venuti 

Le attività di inizio anno scolastico di competenza del Dirigente scolastico
Breve guida agli adempimenti su aspetti fondamentali di programmazione e gestione.
Maria Rosaria Tosiani

Lo svolgimento a distanza delle riunioni collegiali anche a contenuto deliberativo
Aspetti operativi e uno schema tipo di regolamento interno.
Gianluca Dradi

Il piano delle attività del personale docente
Profili giuridici e giurisprudenziali.

ALS 0926 copArgomenti

L'organizzazione delle prestazioni lavorative del personale ata
Il piano delle attività del personale ATA.
Maria Rosaria Tosiani

L’uso strategico dell’orario di lavoro del personale ata
L’uso “strategico” dell’orario di lavoro è giuridicamente ammissibile quando è finalizzato al funzionamento dei servizi scolastici, non quando diventa uno strumento improprio o addirittura punitivo.
Raffaella Scibinico

Vigilanza e controllo dell’orario di lavoro del personale ata
La vigilanza sul personale costituisce un fondamentale diritto-dovere del Direttore SGA.

RAS 0926 copL'INFORMAZIONE IN BREVE

Siglato in via definitiva il CCNL dei Dirigenti 2022-2024

Firmato definitivamente il FMOF 2025/2026

Attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza 2024: avvio delle attività di verifica

NASPI, dimissioni per violenza di genere: quando spetta l'indennità

Esiti degli scrutini, degli Esami di Maturità e degli Esami del primo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2025/2026

LA SCUOLA NELLA GIURISPRUDENZA... a cura di Avv. Stefano Callà

L’utilizzo dei permessi ex L. 104/1992 in misura prevalente per finalità personali integra abuso del diritto

È legittimo il licenziamento del lavoratore che svolge una seconda attività lavorativa in orario di lavoro

FLI 1 2026 27copEDITORIALE Ivana Summa
La tenuta istituzionale della scuola

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: l’attualità
La tenuta istituzionale della scuola: reggere le pressioni senza perdere la funzione educativa
Eva Raffaella Maria Nicolò
L'illusione della gerarchia: perché la scuola italiana ragiona ancora come nel 1923
Rosa De Leonardis
Il diploma senza destino. La perdita di attrattività dell’istru zione tecnica e la licealizzazione della scuola italiana.
Bruno Lorenzo Castrovinci

TEMI E PROBLEMI DI SCUOLA: riflessioni
Leggere l’intelligenza artificiale come si legge un romanzo: il fictional
Gabriele Benassi

Competere vs Cooperare
Mario Maviglia e Laura Bertocchi

l lavoro tra pari. Come la collaborazione tra docente e tirocinante rinnova la didattica.
Francesca Alemanno

Ivana SummaChiunque oggi si misuri con i problemi dell’istruzione e della formazione si cimenta con la complessità; si ha la sensazione di dover intervenire su un  sistema scuola  che si trova in precario equilibrio su un piano inclinato: non lo si salva né facendolo scivolare  in avanti né tentando di spingerlo indietro. Di ogni tempo si dice che è tempo di transizione e di grandi cambiamenti, ma dobbiamo ammettere che oggi siamo dentro un passaggio  pieno di forti contraddizioni specialmente per la forza violenta con cui le innovazioni tecnologiche e scientifiche entrano nella vita quotidiana delle persone e disorientano le stesse istituzioni che strutturano le nostre società, alle prese con sconvolgimenti.  Ciò che contraddistingue l’attuale transizione è l’accelerazione dei processi di cambiamento. Ci riferiamo alla velocità con cui si accumulano e si diffondono le conoscenze e le informazioni, tanto che è stato coniato il termine di infodemia per significare il profluvio di informazioni, spesso inaccurate,  tale da generare disinformazione,  distorsione della realtà con  effetti  pericolosi sul piano delle reazioni e dei comportamenti sociali. Se l’infodemia produce tante e troppe informazioni con sovraccarico informativo  e distorsione del contenuto, l’entrata in scena dell’IA    crea “una condizione in cui la produzione del sapere è colonizzata dalla sua apparenza. Un’epidemia di testi verosimili che simulano razionalità, argomentazione, autorevolezza — senza alcuna garanzia di fondamento”. (Walter Quattrociocchi, L’inganno perfetto dell’intelligenza artificiale: scrive bene ma non sa nulla, Corriere.it, 25/7/2025).

RICOSTRUZIONE CARRIERA Il corso sul riconoscimento dei servizi ai fini della ricostruzione della carriera che vi proponiamo è aggiornato con le ultime  novità che sono state  introdotte con il decreto legge  n.69/2023, convertito in legge n. 103 del 10 agosto 2023

Vengono offerti 6 webinar per complessive n.12 ore di formazione che possono essere ascoltati quando si vuole e per il tempo che si vuole per mettervi in condizione di fare i provvedimenti sulla ricostruzione della carriera.

Relatrice: Maria Rosaria Tosiani

Il corso ha il taglio pratico operativo per mettervi in condizione di predisporre attraverso il sistema informatico del SIDI i decreti di ricostruzione della carriera del personale docente, docenti di religione personale amministrativo.

L’obiettivo del corso è quello di spiegare come si fanno i provvedimenti di carriera  attraverso la spiegazione dei casi dove sono presenti le maggiori difficoltà.

Il personale potrà fruire ed utilizzare i materiali utilizzati dal relatore durante le lezioni.

ABBONAMENTO ANNUALE GIUSTO PNGCon decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 10 settembre 2026 è stato emanato il bando per l'anno scolastico 2026/2027 relativo all'assegnazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che acquistino uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Si tratta della terza edizione della misura nell'assetto riformato dalla legge di bilancio per il 2024, che ha reso strutturale, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, un beneficio in precedenza episodico, ancorandolo a un procedimento a istanza di parte diretta al Dipartimento e a criteri fissati con il D.P.C.M. adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito in data 24 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2024 al n. 2203.

La dotazione finanziaria è determinata a monte dal D.P.C.M. del 5 agosto 2026, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2026 al n. 2384, con il quale, in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, è stata destinata alla misura la somma di euro 2.000.000,00. È un dato che conviene tenere presente fin dall'inizio, perché condiziona l'effettiva consistenza del beneficio: l'articolo 5 del bando riconosce sì a ciascuna istituzione scolastica richiedente e in possesso dei requisiti il rimborso nella percentuale di legge del novanta per cento della spesa ammissibile, ma fa salva, al comma 3, l'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle istanze ammesse, nella quale si procede al riparto proporzionale fra tutti i soggetti aventi diritto. Considerata l'ampiezza della platea potenziale — l'intero universo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado — la prospettiva di una decurtazione proporzionale non è un'eventualità remota, e va rappresentata con onestà agli organi collegiali quando si tratta di deliberare la spesa: il novanta per cento è il tetto normativo, non una garanzia di risultato.

Gli adolescenti e la “metafora del gambero”

Editoriale a cura di Vittorio Venuti

L’avvio della primavera non è stato felice per la scuola, teatro di fatti che l’hanno sconvolta profondamente e sui quali occorrerà riflettere con l’intenzione di capire dove stiamo andando e cosa fare per correggere il tiro, se ancora si è in tempo per porre un qualche rimedio. Riepiloghiamo sommariamente:

In una scuola del bergamasco, tredicenne accoltella gravemente l’insegnante di francese, rammaricandosi di non averla uccisa e, comunque, diffondendo in diretta su Instagram le immagini dell’attentato. A casa dello studente, i carabinieri troveranno del materiale esplosivo potenzialmente pericoloso. Sconcertante l’affermazione autoassolutoria del ragazzo: “Visto che a quanto pare i ‘ragazzi’ non capiscono cosa sia giusto e cosa no, userò questo a mio vantaggio. Non posso essere incarcerato, dato che in Italia l'età minima per la responsabilità penale è 14 anni, e non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare, uccidere lei e chiunque cerchi di impedirmelo.

Diciassettenne pescarese, domiciliato in provincia di Perugia e affiliato a gruppi neo nazisti su Telegram, viene arrestato con l’accusa di terrorismo per aver pianificato una strage in un liceo. La strage si sarebbe conclusa con il suo suicido, emulando quella compiuta da due adolescenti alla Columbine High School (Stati Uniti) nel 1999, nella quale morirono 14 persone oltre gli stragisti. Tra il materiale sequestrato figurano documenti contenenti indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, nonché vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali, il tutto inserito in una chiara cornice di finalità terroristica.

Altro tredicenne, nel biellese, anziché recarsi a scuola, tira dritto e porta a compimento una rapina in un ufficio postale puntando una pistola, che poi si è rivelata essere un’arma giocattolo; bottino 500 euro e fuga interrotta dall’intervento dei carabinieri. Data la giovane età, il ragazzo non è imputabile per legge.

La Casa Editrice Euroedizioni Torino propone un corso di formazione on line  dal taglio pratico ed operativo destinato ai Direttori amministrativi anche di nuova nomina e agli Assistenti amministrativi facenti funzioni  per metterli in condizione di svolgere con competenza e professionalità i delicati compiti che il profilo gli assegna.

ll corso si articola in 12 webinar per complessive 24 ore di formazione. I corsisti possono porre quesiti e richieste di chiarimento. Durante il corso saranno proposte esercitazioni pratiche anche sugli specifici adempimenti.

I corsisti potranno  fruire ed utilizzare i materiali che saranno prodotti durante i webinar. Le lezioni possono essere ascoltate anche in differita quando si vuole e per il tempo che si vuole. I contenuti del corso sono esplicitati nell’allegato elenco.

Per iscriversi  è sufficiente eseguire  il pagamento aggiungendo il prodotto al carrello oppure nel caso in cui l’acquisto è disposto dalla scuola è sufficiente inviare l’ordine per l’emissione della fattura  con l’indicazione del  CODICE CIG.

Nel caso in cui l’acquisto è disposto dalla scuola è sufficiente inviare l’ordine per l’emissione della fattura   con l’indicazione del  CODICE CIG.

La Casa Editrice EUROEDIZIONI propone un corso di formazione online dal taglio pratico ed operativo destinato ai Dirigenti scolastici anche di nuova nomina per metterli in condizione di svolgere con competenza e professionalità i delicati compiti che la funzione dirigenziale gli assegna.

ll corso si articola in 13 webinar per complessive 26 ore di formazione.

I corsisti possono porre quesiti e richieste di chiarimento. Durante il corso saranno proposte esercitazioni pratiche anche sugli specifici adempimenti.

I corsisti potranno  fruire ed utilizzare i materiali che saranno prodotti durante i webinar.

Le lezioni possono essere ascoltate anche in differita quando si vuole e per il tempo che si vuole. I contenuti del corso sono esplicitati nell'allegato elenco.

I temi che abbiamo scelto da trattare sono prettamente tecnici sotto il profilo pratico  amministrativo e contabile dove le difficoltà soprattutto per i nuovi dirigenti possono essere più rilevanti.

Il corso costa 130,00 euro.

Il corso può essere acquistato anche dalla scuola, in tal caso, è sufficiente inviare l’ordine con l’indicazione del CODICE CIG per l’emissione della fattura.
CODICE DEL CORSO PER ACQUISTO SU MEPA – CSEUDS26

Modalità di pagamento

Riforma della scuola sulla linea di partenza

Editoriale a cura di Vittorio Venuti

Infine, il ministro Valditara ce l’ha fatta. Con l’approvazione delle Indicazioni Nazionali per i licei, in concorso con le Indicazioni per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo e di una ricca serie di decreti, atti amministrativi e proposte di legge volti a modificare diversi aspetti del sistema educativo italiano, si può dire conclusa l’azione di riforma della scuola perseguita con apprezzabile pervicacia dal ministro Valditara. Non si può dire che il complesso degli interventi abbia avuto un felice riscontro da parte di chi nella scuola lavora e crede. È come se fosse stato decretato d’imperio il “è tutto da rifare” del campione ciclistico Gino Bartali.

I decreti delle Indicazioni Nazionali, in particolare, evidenziano risvolti problematici per quanto riguarda la stesura, sia nel metodo e sia nel merito, ma non staremo qui a rilevare criticamente ciò che costituisce dibattito già dalla data dell’approvazione. Sono state una sorpresa, perché, a priori, fanno piazza pulita di un impianto ben rodato da anni, senza se e senza ma, per nuovi fondanti riferimenti che entrano nel merito dell’essere e del consistere della scuola, riproponendo “programmi” e suggestioni condizionati da criteri ideologici che si credevano non confacenti con la visione di una scuola aperta al futuro. Ricordiamo che, in passato, nella stesura dei programmi prima e delle Indicazioni poi hanno partecipato pedagogisti e psicologi di chiara fama, che si è tenuto conto delle teorie di illustri personaggi, che i documenti hanno sempre evidenziato una trama che consentiva alle varie parti di confrontarsi ed integrarsi per dare il senso di un corpo unico e complesso, sebbene articolato in diverse sezioni.

Allo stato attuale, non si può fare a meno di chiedersi quali siano le coordinate che hanno definito la Nuove Indicazioni, quale sia stato il coordinamento delle varie parti, quale metodo e quale idea ha sostenuto la loro elaborazione.

Screenshot 3 6 2026 141252 192.168.1.9Argomenti

I compensi spettanti ai commissari interni ed esterni componenti delle commissioni degli esami di maturità 2025/2026
Liquidazione dei compensi -  situazioni e casi.
Maria Rosaria Tosiani

Adempimenti finali dell’anno di formazione e prova dei docenti
Il dirigente deve accertare preliminarmente che il docente abbia assolto gli obblighi minimi di servizio per la validità dell'anno di prova.
Lo Friddo Giuseppe

Dichiarazioni non veritiere rese in occasione dell’accesso alle graduatorie d'istituto
Non sempre la condanna penale è causa di decadenza automatica con la risoluzione del contratto.
Marta Brentan

La convenzione con le associazioni esterne per l’uso dei locali scolastici
Quadro normativo, requisiti di forma e ruolo dell’ente locale dopo la Legge 7 aprile 2026, n. 53.

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Riforma della scuola sulla linea di partenza
Infine, il ministro Valditara ce l’ha fatta. Con l’approvazione delle Indicazioni Nazionali per i licei, in concorso con le Indicazioni per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo e di una ricca serie di decreti, atti amministrativi e proposte di legge volti a modificare diversi aspetti del sistema educativo italiano, si può dire conclusa l’azione di riforma della scuola perseguita con apprezzabile pervicacia dal ministro Valditara. Non si può dire che il complesso degli interventi abbia avuto un felice riscontro da parte di chi nella scuola lavora e crede. È come se fosse stato decretato d’imperio il “è tutto da rifare” del campione ciclistico Gino Bartali.
Editoriale a cura di... Vittorio Venuti

La “fatica dell’amministrare” e la nuova disciplina del danno erariale
La nuova responsabilità erariale dopo la Legge Foti: tra superamento dello “scudo”, tipizzazione della colpa grave e tutela del decisore pubblico.
Gianluca Dradi

La nuova valutazione del comportamento
Quali sono le conseguenze di un voto pari o inferiore a sei e,soprattutto, quali ne sono i presupposti.

Fare l’insegnante: una professione in “tensione”

Editoriale di Ivana Summa

È possibile individuare una prospettiva che ci consenta di disegnare come si concretizza, nelle nostre scuole, il “fare l’insegnante”? Nel passaggio tra le descrizioni normative e contrattuali della professionalità docente e il suo farsi quotidiano si verifica una pluralità di interpretazioni, in parte dovute al loro coniugarsi in rapporto ai diversi gradi di scuola che accolgono alunni di età molto diverse e, in parte, alla persona dello stesso insegnante, con le sue competenze che riguardano anche aspetti relazionali. A tutto ciò oggi è necessario aggiungere la turbolenza sociale di quest’ultimo decennio che, per amor di sintesi, descriviamo come un flusso frenetico e continuo di innovazione tecnologica e, in particolare, la rivoluzione digitale  e dei dati che induce trasformazioni non solo nei comportamenti di tutti noi, e perfino nel nostro modo di osservare e comprendere il mondo. Il cambiamento della professionalità docente oggi è diventato  una necessità per sopravvivere cercando di dare risposte  adeguate, ma ciò comporta una “tensione”   sovraccarica di emozioni come ansia, paura dei rischi, spaesamento di  fronte ad un cambiamento sociale irruente e  poliedrico,  di cui è complesso per tutti stabilire la direzione o, meglio, le direzioni. Tensione che, è bene sottolinearlo,  è una caratteristica di ogni singolo docente, che la vive  con sfumature diverse, negative e/o positive, ma sempre irrisolta nel  tentativo di un   bilanciamento tra le rassicuranti vecchie pratiche e le nuove generate dalla propria professionalità, agendo in un  continuo flusso di norme che piovono dall’alto.  Il nodo fondamentale per la scuola si addensa intorno all’intreccio del processo di insegnamento   con quello dell’apprendimento, del come insegnare e del che cosa insegnare: il come riguarda soprattutto le scelte  collegiali ed individuali, il cosa riguarda soprattutto i decisori centrali che  hanno il potere di definire le linee guida entro cui le scuole dovrebbero muoversi, tra autonomia scolastica e libertà di insegnamento. Ma gli insegnanti, che lavorano  nelle migliaia di scuole sparse  su un territorio nazionale quanto mai vario, non operano in un vuoto sociale;  debbono fare i conti con le realtà con cui si confrontano quotidianamente: la tipologia di scuola/istituto, la composizione del personale docente, le modalità di conduzione delle scuole da parte del dirigente scolastico, gli alunni, le famiglie, la  composizione del territorio sia a livello di istituzioni (regione, comuni) che di presenza di risorse materiali ed immateriali.

a cura dell' Avvocato Gianluca Dradi - Dirigente scolastico

Una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. civ.  21593 del 19.09.2017) e le successive dichiarazioni della Ministra Fedeli, sulla necessità di rispettare le norme legislative che impediscono l’uscita autonoma da scuola degli studenti minori degli anni 14, ha acceso un  concitato dibattito che vede il mondo delle famiglie reclamare il diritto di fare uscire in autonomia gli studenti minorenni al termine delle lezioni e, sull’altro versante, il mondo degli operatori scolastici preoccupato delle responsabilità connesse a tale pratica.

Contestualmente è stata depositata alla Camera dei Deputati una proposta di legge per consentire l’uscita autonoma da scuola e verosimilmente altre ne seguiranno. Si cercherà allora di fare chiarezza sugli aspetti giuridici relativi all’obbligo di vigilanza, alla sua estensione temporale, al tema delle connesse responsabilità civili e penali, tentando anche di prefigurare una “via d’uscita” in attesa delle annunciate riforme normative.

 

L’obbligo di vigilanza e la sua estensione

E’ ormai consolidato e noto l’orientamento interpretativo in virtù del quale l’iscrizione a scuola fonda un vincolo giuridico negoziale tra la famiglia dell’allievo e la scuola in virtù del quale quest’ultima assume, oltre all’obbligo di istruire, anche quello di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica degli allievi. In virtù di tale obbligo, come chiarito dalla Cass. SU con la sent. 9346/2002, nel caso di danno arrecato dall’allievo a se stesso, la scuola risponde a titolo di responsabilità contrattuale (che implica l’onere della scuola di dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno); nel caso, invece, di lesioni che gli alunni provocano ad altri studenti, gli insegnati ne rispondono ai sensi degli artt. 2047 e 2048 Cod. civ., salvo non provino di “non aver potuto impedire il fatto”.

Resta, invece, più controverso il tema dell’intensità e dell’estensione temporale dell’obbligo di vigilanza.

Quanto all’intensità, vale il principio di una sua variabilità in relazione all’età ed al grado di maturazione raggiunto dall’allievo (Cass. sent. 9337/2016), il che significa che man mano che lo studente si approssima alla maggiore età, si attenua il grado di sorveglianza richiedibile agli operatori della scuola (docenti e bidelli).  Come è facile intuire, il principio fissato dalla giurisprudenza non consente di stabilire con assoluta certezza cosa si deve fare per esercitare una vigilanza appropriata al caso concreto. Nondimeno, è intuitivo che un conto è sorvegliare il comportamento di bambini frequentanti una scuola dell’infanzia o primaria, che vanno seguiti con particolare cura e assiduità, altra cosa è farlo nei confronti di studenti delle superiori, che dovrebbero aver ormai raggiunto un discreto livello di autonomia e di responsabilità personale: ad esempio Cass. 369/1980 ha ritenuto insussistente l’obbligo di vigilare su ragazzi quattordicenni durante il tragitto da un locale all’altro della scuola, trattandosi di tragitto ben noto e privo di pericoli diversi da quelli percepibili da ragazzi di quell’età normalmente sviluppati.

Quanto alla durata dell’obbligo di vigilanza, dalle disposizioni contrattuali si ricava che gli insegnanti devono accogliere e vigilare gli alunni a partire da 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e sino all’uscita da scuola (art. 29 CCNL Scuola), mentre i bidelli hanno l’obbligo di sorveglianza “nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione” (tabella A CCNL).  Al di fuori di questa estensione temporale, l’obbligo cessa, come ben chiarito dalla seguente pronuncia della Suprema Corte:

“è utile chiarire cosa s'intenda per ambito e per orario scolastico, in modo tale da potere estendere o meno l’obbligo dell'Istituto di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dello scolaro fin dalla fase di ingresso nell'edificio; fin dal momento cioè in cui l'allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente.

Ora, in verità, un tale ampliamento dei concetti richiamati, vorrebbe significare anticipare l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, ad un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, il personale della scuola non è in grado di esercitare seriamente le sue proprie funzioni. In realtà, infatti, gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto scattano solo quando l'allievo si trovi all'interno della struttura” (Cass. 3081/2015), con ciò escludendo la responsabilità dell’istituto scolastico con riguardo all’infortunio subito da un minore dopo l’uscita da scuola, allorché, mentre era seduto sul parapetto della scala dell’edificio scolastico, cadeva all’indietro in seguito alla spinta di un compagno.

Questi principi non risultano minimamente scalfiti dalla recente pronuncia della Cassazione, citata in apertura, che ha dato il via a dichiarazioni allarmistiche, posto che l’affermata responsabilità dell’istituto scolastico conseguente  alla morte di alunno undicenne investito da un autobus poco distante dall’uscita da scuola, deriva dal fatto che quella scuola si era assunta, con il proprio regolamento di istituto, l’obbligo – in concreto non mantenuto- di assistere gli alunni nella fase di salita e discesa dai mezzi di trasporto scolastico.

Proprio in virtù di quel vincolo negoziale, che ha esteso il tempo della vigilanza oltre l’orario scolastico, è quindi sorta l’obbligazione di sorvegliare gli alunni anche una volta usciti da scuola.

Chiarito l’aspetto dell’estensione temporale, si affronta ora la questione, parzialmente diversa, relativa alla possibilità di far uscire da scuola gli alunni minorenni senza sincerarsi che vi siano altri soggetti autorizzati a prenderli in custodia.

 

L’uscita autonoma da scuola e la posizione di garanzia

Nelle dichiarazioni della Ministra Fedeli si è fatto cenno all’età di 14 anni come discrimine tra la possibilità, o meno, di uscire da scuola in autonomia.

Questa soglia di età si ricava dall’art. 591 del Codice penale, relativo all’abbandono dei minori.

Orbene,l’interpretazione giurisprudenziale della norma è piuttosto rigorosa, posto che l’elemento materiale del reato, ossia l’abbandono, è individuato in qualunque azione contrastante con il dovere di cura o custodia e lo stesso sussiste anche in caso di temporaneità del fatto.

Nonostante qualche pronuncia in senso contrario, la tesi prevalente ritiene tuttavia che per integrare l’elemento materiale del reato sia necessaria la sussistenza di una situazione di pericolo, perlomeno potenziale, per l’incolumità del soggetto.

Ed il reato doloso richiede la coscienza e volontà di  abbandonare il soggetto passivo, incapace di provvedere alla proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua incolumità fisica, di cui si abbia l’esatta percezione (Cass. pen. 35214/2015).

L’applicabilità di tale fattispecie al caso dell’uscita autonoma da scuola varia a seconda dei casi: appare abbastanza certo che possa trovare applicazione agli alunni delle scuole primarie, posto che il loro grado di maturazione è generalmente insufficiente, mentre è molto più controverso per quelli delle scuole secondarie di primo grado, dovendosi fare un accertamento caso per caso, in relazione allo stato dei luoghi (ad esempio strada trafficata o meno) ed al grado di maturità del ragazzo.

Al di là dell’ipotesi dell’abbandono dei minori, reato che nella maggior parte dei casi non sussisterà per l’assenza dell’elemento psicologico (dolo), resta invece il rischio che, nel caso di lesioni o di morte di un alunno, il personale scolastico possa essere chiamato a rispondere dei reati colposi previsti dagli artt. 589-590 Cod. pen., ove si ritenga che la posizione di garanzia (con finalità di protezione) non si esaurisca con la fine delle lezioni, ma solo con il cessare delle esigenze di tutela conseguenti al passaggio del minore sotto altra sfera di protezione.

Secondo diverse sentenze (ad esempio Cass. 3074/1999; Trib. BO 4.05.2004), infatti, l’istituto scolastico ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi “per tutto il tempo per cui gli sono affidati e quindi fino al momento del subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori”.

Con quest’ultima sibillina espressione (subentro almeno potenziale), giungiamo alla conclusione del ragionamento, proponendo un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, in relazione alla possibilità di consentire l’uscita da scuola anche in assenza di genitori che subentrino concretamente nell’obbligo di custodia e vigilanza.

 

Il ruolo educativo della famiglia

In primo luogo è opportuno rammentare che l’art. 30 della Costituzione assegna innanzitutto ai genitori il diritto-dovere di istruire ed educare i figli.

Coerentemente l’art. 1 della L. 53/2003, nell’indicare le finalità generali da perseguire nella definizione delle norme generali sull’istruzione, precisa che il Governo è delegato ad adottare dette norme “nel rispetto… delle scelte educative della famiglia”.

Anche le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo, adottate nel settembre 2012, affermano che “l’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli ed ambiti educativi”.

Pare difficile negare che la scelta di lasciare che i propri figli si rechino a scuola in autonomia, come in autonomia facciano ritorno a casa, debba considerarsi una scelta educativa che compete alle famiglie e che la scuola, in linea di principio, dovrebbe limitarsi a rispettare.

La modalità più corretta attraverso la quale evidenziare la scelta della famiglia di promuovere l’autonomia dei ragazzi nell’effettuazione del percorso casa-scuola, è prevedere nel Patto di Corresponsabilità (previsto dall’art. 5bis del DPR 235/2007) la condivisione tra genitori e scuola di questo obiettivo educativo: le famiglie si assumeranno l’obbligo di insegnare ai loro figli il percorso più sicuro per effettuare il tragitto, si impegneranno a dare chiare istruzioni volte al rispetto delle regole fondamentali della circolazione e forniranno l’assicurazione di aver già sperimentato la capacità dei loro ragazzi a muoversi con autonomia nel traffico cittadino; chiedendo alla scuola di rispettare questo percorso educativo. L’istituzione scolastica, dal canto suo, potrà impegnarsi ad attivare tempestivamente dei corsi di formazione sull’educazione stradale e, ove le circostanze relative ai luoghi lo suggeriscano, a richiedere l’assistenza della Polizia Municipale durante gli orari di entrata e uscita da scuola.

Con tale modalità, che appare certamente congrua per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, salvo ovviamente diversa valutazione del caso concreto (ad esempio in presenza di un minore “problematico” e chiaramente immaturo o della collocazione della scuola in un luogo particolarmente pericoloso), si può ritenere che con l’uscita da scuola cessi l’obbligo di vigilanza del personale scolastico, poiché subentra – quanto meno potenzialmente – quello della famiglie, le cui scelte educative appaiono appropriate.

Se questa interpretazione può soddisfare le esigenze di autoresponsabilizzazione dei minorenni che frequentano la scuola secondaria di primo grado, anche senza la necessità di una riforma legislativa, non altrettanto può dirsi per gli alunni della scuola primaria, per i quali gli operatori scolastici non possono ritenere sufficiente la sola scelta educativa della famiglia, posto che la stessa, per poter dar luogo, secondo un parametro di adeguata diligenza, ad una valutazione di assenza di pericoli per l’incolumità, deve fondarsi su elementi oggettivi che consentano una valutazione sulla maturità degli alunni e sullo stato dei luoghi quindi,  che dovranno essere apprezzati caso per caso.

 

Le norme coinvolte

Codice civile

Art. 2047

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

….

Art. 2048

1.Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

2. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

3. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

 

Codice penale

Art. 591

1. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

…

3. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

 

Testo Unico in materia di Istruzione

Art. 10, comma 3, D.Lgs. 297/1994

Il Consiglio di Istituto … ha potere deliberante … sulle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che deve fra l’altro stabilire le modalità … per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima …

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