FONTI NORMATIVE
La prosecuzione volontaria dei contributi ai fini pensionistici in precedenza prevista solo per il settore privato, con effetto dal 12/07/1998, grazie all'art. 5 del D. L.vo n. 184 del 30/04/1997, è stata estesa anche ai dipendenti pubblici. Specifici chiarimenti sull'argomento sono stati dati con le seguenti circolari:
Circolare INPDAP n. 23 del 10/04/1998;
Circolare INPDAP n. 53 del 17/12/1998;
Circolare INPDAP n. 13 del 1/03/2000;
Circolare Pubblica Istruzione prot. 1189 del 30/03/2000.
I dipendenti statali finora, una volta cessato il servizio senza diritto a pensione, non potevano in nessun caso proseguire la propria posizione assicurativa, che poteva solo essere trasferita all'INPS ai sensi della legge n. 322 del 2/04/1958.
Ora, con tale estensione, viene offerta ai dipendenti pubblici iscritti all'INPDAP la possibilità, nelle ipotesi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi scoperti da contribuzione al fine di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo precedentemente instaurato con l'INPDAP, ovvero di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. Tali requisiti saranno quelli richiesti dalla normativa vigente alla data in cui gli interessati termineranno il versamento della contribuzione volontaria.
Tra le ipotesi di interruzione del servizio vanno ricompresi tutti i periodi che non comportano l'obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere una retribuzione e, quindi, di provvedere al versamento contributivo come, ad esempio, le aspettative per motivi di famiglia, per motivi di studio, i periodi di interruzioni di lavori discontinui o stagionali, i periodi intercorrenti nei lavori a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico.
Molto importante è la precisazione fornita dall'INDAP, secondo cui la prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, è ammessa solo qualora l'iscritto non abbia maturato i requisiti contributivi minimi congiuntamente a quelli anagrafici richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, e comunque fino al raggiungimento della data prescritta per la liquidazione del trattamento pensionistico. In tali casi il dipendente per conseguire il trattamento di pensione di anzianità o di vecchiaia deve proseguire nella contribuzione volontaria fino alla data prescritta per la liquidazione del trattamento pensionistico. Al termine di tale periodo, qualora il dipendente abbia raggiunti i requisiti prescritti dalla vigente normativa per il diritto a pensione e non abbia nel frattempo ripreso servizio presso l'amministrazione di appartenenza, l' INPDAP, a richiesta del dipendente, provvederà a liquidare il trattamento di pensione sulla base dei dati già in suo possesso. I requisiti pensionistici saranno verificati con quelli in vigore alla data in cui gli interessati avranno terminato il versamento della contribuzione volontaria.
In alternativa, è comunque consentito il trasferimento dei contributi all'INPS, ai sensi della legge n. 322 del 2/04/1958, come avveniva finora.
La prosecuzione volontaria non è ammessa qualora l'interessato risulti iscritto per gli stessi periodi a forme di previdenza obbligatoria, nonché per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, di anzianità o di inabilità liquidata a carico delle predette forme di previdenza.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PROSECUZIONE VOLONTARIA DEI CONTRIBUTI
L'interessato deve presentare apposita domanda di prosecuzione volontaria, in duplice copia, da inviare al Provveditorato agli Studi e alla sede provinciale INPDAP.
La domanda di autorizzazione deve essere redatta secondo lo schema a margine riportato [si veda il numero di dicembre 2000 di "Amministrare la Scuola"], e va corredata dalle certificazioni attestanti il servizio prestato e le retribuzioni contributive annue percepite che è tenuto a rilasciare il datore di lavoro.
Mediante la prosecuzione volontaria è possibile coprire i periodi successivi alla domanda. In base all'art. 6 del D. L.vo 184/97 è possibile versare la contribuzione anche per i sei mesi precedenti la data della domanda. Cosicché un dipendente che voglia coprire, ad esempio, un periodo di aspettativa per famiglia, poiché la copertura assicurativa con contributi volontari può retroagire al massimo di sei mesi, contestualmente alla richiesta di aspettativa deve presentare la richiesta di prosecuzione volontaria dei contributi.
Nei casi in cui non è possibile richiedere la prosecuzione volontaria, il dipendente, per i periodi di aspettativa senza assegni effettuati, anche prima del 12/07/1999, può presentare la domanda di riscatto.
IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
Il Provveditorato è competente al rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi. Questi, dopo aver ricevuto la domanda dell'interessato, deve accertare che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dal D. L.vo n. 184/97. Quindi, procederà alla determinazione della retribuzione da prendere a riferimento per la quantificazione del contributo settimanale dovuto alla data della domanda.
Completata l'istruttoria, il Provveditorato deve trasmettere alla sede provinciale dell'INPDAP copia della domanda di prosecuzione volontaria e la certificazione necessaria per mettere in condizione l'ente previdenziale di potere provvedere ai seguenti adempimenti:
valutazione dei requisiti del richiedente;
calcolo del contributo;
gestione dei versamenti;
determinazione ed attribuzione delle pensione alla maturazione dei requisiti nei casi previsti.
I REQUISITI CHE DEVE POSSEDERE CHI RICHIEDE LA PROSECUZIONE VOLONTARIA
L'autorizzazione è concessa qualora l'interessato possa far valere nel quinquennio precedente la domanda almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro anche non continuativamente presso l'INPDAP, 3 dei quali nell'ultimo quinquennio. In mancanza del predetto requisito l'amministrazione deve respingere la domanda.
Esempio:
| servizio effettivo: | 1 anno 11 mesi 10 giorni + |
| ricongiunzione Legge 29: | 8 mesi 16 giorni + |
| riscatto: | 5 mesi 1 giorno |
| ------------------------- | |
| Totale: | 3 anni 00 mesi 27 giorni |
| = a 36 mesi |
Per la determinazione del suddetto requisito sono validi anche i periodi ricongiunti o riscattati e non sono ammessi arrotondamenti.
Per i periodi successivi al 31/12/1996, non coperti da contribuzione, intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro, nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei e quelli di non effettuazione della prestazione lavorativa nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico, è confermato il requisito minimo contributivo ridotto a dodici mesi, già previsto dagli artt. 7 e 8 del D. L.vo n. 564/96.
COME SI DETERMINA IL COSTO DELLA CONTRIBUZIONE
Il procedimento per la determinazione dell'importo della contribuzione volontaria è il seguente:
quantificazione della retribuzione percepita. Va calcolata la media delle retribuzioni imponibili (contribuzione effettiva, con esclusione di eventuali interruzioni) percepite nei dodici mesi precedenti la data della domanda di prosecuzione volontaria. Per la determinazione della retribuzione base imponibile occorre fare riferimento a quella considerata ai fin pensionistici, cioè stipendio lordo, 13a mensilità, indennità integrativa speciale, compreso l'importo corrisposto sulla 13a mensilità, ed eventuali assegni pensionabili; a tali voci va aggiunta la quota corrispondente alla maggiorazione del 18% prevista dall'art. 15 della legge n. 177/76, sullo stipendio e sugli assegni pensionabili esclusa l'indennità integrativa speciale, inoltre vanno aggiunti i compensi accessori percepiti per la parte eccedente la maggiorazione del 18%, di cui all'art. 15 legge 177/76
trasformazione della retribuzione media contributiva annua in retribuzione contributiva settimanale (cioè dividendo l'importo per 52). Si arrotonda alle cento lire superiori
applicare su detto importo l'aliquota del 32,95, oltre quella eventualmente aggiuntiva dell'1% a carico del dipendente, al fine di determinare l'ammontare del contributo volontario settimanale da versare
In ogni caso l'importo minimo di retribuzione sul quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore al 40% del trattamento minimo mensile di pensione INPS. Pertanto, considerato che per il 2000 il minimale retributivo è pari a 15.009.280 lire, la retribuzione imponibile settimanale non potrà essere inferiore a lire 288.640.
Svolti gli adempimenti predetti, il Provveditorato emana il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria contenente la quantificazione del contributo settimanale alla data della domanda. L'importo del contributo volontario è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT, con effetto dal 1/01 di ogni anno.
GLI ADEMPIMENTI DELLE SEDI PROVINCIALI DELL'INPDAP
Le sedi INPDAP, da parte loro, dopo aver ricevuto il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dal Provveditorato agli Studi, dovranno fornire all' interessato il numero di conto corrente postale e provvedere alla rideterminazione dell'importo del contributo in occasione delle rivalutazioni annuali ed in caso di modifica dell'aliquota contributiva.
MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
L'interessato per ciascun trimestre solare deve versare un importo pari a quello del contributo settimanale, come sopra determinato, moltiplicato per il numero dei sabati compresi nel trimestre stesso, mediante appositi bollettini di c/ c postale rilasciati dall'INPDAP. Il C/C va intestato a:
INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE - PROSECUZIONE VOLONTARIA DIPENDENTI STATALI D. L.VO 184/97)
I versamenti vanno effettuati entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione. I contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e la data di rilascio dell'autorizzazione devono essere versati nel trimestre successivo a tale data.
Ad esempio:
domanda presentata il 5/10/1999 ed autorizzazione rilasciata il 10/01/2000. Il versamento dei contributi volontari relativi al periodo dal 9/10/1999 (primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda) al 31/12/1999 ed al periodo dal 1/01/2000 (inizio trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione) al 31/03/2000, dovrà essere effettuato entro il 30/06/2000. Il versamento dei contributi volontari relativi al periodo dal 1/04/2000 al 30/06/2000 dovrà essere effettuato entro il 30/09/2000.
I termini per i versamenti dei contributi volontari sono perentori. Le somme versate in ritardo vengono rimborsate senza interessi, salvo la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.
Relatori: Le lezioni saranno tenute dalla D.ssa Antonietta Di Martino e Ing. Paolo Pieri autori del testo SALUTE e SICUREZZA NELLA SCUOLA Edito da Euroedizioni




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