Con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, pubblicata in gazzetta ufficiale il 21 dicembre 2021, all'art.13 bis vengono introdotte importanti disposizioni che riguardano gli adempimenti di sicurezza a scuola e le responsabilità del dirigente scolastico.
La modifica riguarda l’articolo 18, del D.l.vo n.81/2008 relativo agli obblighi del datore di lavoro e in particolare le responsabilità in materia di sicurezza dei dirigenti scolastici.
Con questa nuova modifica si stabilisce che i dirigenti scolastici sono esonerati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica
periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi
delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.
Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.
Nei casi di cui sopra non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza
dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.
Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici.
Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.