In seguito della Circolare del Ministro dell'Istruzione e del Merito dell'8 febbraio 2023, il MIM fornisce le prime indicazioni operative condivise con l'Avvocatura Generale dello Stato (circolare n. 326 del 17/02/23).
Scontata la precisazione che l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa di un dipendente dello Stato laddove ricorra piena coincidenza tra la posizione del dipendente medesimo e quella dell'Amministrazione e senza che, quindi, possano ipotizzarsi posizioni di conflitto di interesse, la circolare indica la specifica procedura per l’attivazione del patrocinio in sede sia penale che civile in favore del personale della scuola, che tenga conto della peculiare articolazione organizzativa dell’Amministrazione scolastica.
In primo luogo, il Dirigente scolastico, ricorrendo i presupposti sopra ricordati, riceve l’istanza del dipendente corredata di ogni utile documentazione (denuncia, querela, verbale redatto dalle forze dell’ordine, ecc.…), comprensiva di apposita autorizzazione dell’interessato al trattamento dei dati personali necessari ai fini della tutela giudiziale, e la inoltra tempestivamente al competente Ufficio Scolastico Regionale, accompagnata da idonea relazione sui fatti e da ogni altro documento ritenuto utile alla disamina della richiesta di patrocinio erariale e, conseguentemente, ad escludere la possibilità di richieste palesemente infondate e temerarie.
Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, espletata l’ulteriore attività istruttoria resasi eventualmente necessaria, effettua una prima valutazione amministrativa della ricorrenza dei presupposti per l’attivazione della tutela accordata dall’art. 44 R.D. n. 1611/1933 e trasmette, con urgenza e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, la documentazione a questo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, che provvede a formalizzare la richiesta di patrocinio all’Avvocato Generale dello Stato.
Al riguardo si precisa altresì che, fermo restando che la valutazione e la verifica circa l’opportunità e i presupposti per concedere il patrocinio è dell’Avvocato Generale ex art. 44 cit., il giudizio seguirà le ordinarie regole della competenza e, pertanto, sarà poi seguito dalle Avvocature distrettuali competenti, con le quali il dipendente si rapporterà per gli ulteriori seguiti.