RSecondo Corte di Cassazione (sez. VI Penale, sentenza 19 novembre 2020 – 27 gennaio 2021, n. 3459)se un docente apostrofa un alunno con epiteti come deficiente, coglione o fetente equivale a maltrattarlo e non come una presunta strategia educativa con l’intenzione di correggere il comportamento. Rileva la sentenza che l’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto e punito dall’art. 571 c.p., consiste nell’uso non appropriato di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi od educativi, in via ordinaria consentiti dalla disciplina generale e di settore nonché dalla scienza pedagogica, quali, a mero titolo esemplificativo, l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate.
L’uso di essi deve ritenersi appropriato quando ricorrano entrambi i seguenti presupposti: a) la necessità dell’intervento correttivo, in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’alunno, dei doveri di comportamento su di lui gravanti; b) la proporzione tra tale violazione e l’intervento correttivo adottato, sotto il profilo del bene-interesse del destinatario su cui esso incide e della comprensione che ne determina come delitto di “maltrattamenti”, ai sensi dell’art. 572 c.p.
Nello specifico del caso trattato, è risultato accertato in fatto che l’imputato apostrofasse sistematicamente la vittima, allora appena dodicenne, durante le lezioni e comunque dinanzi ai compagni di classe, con epiteti dall’indiscutibile valenza ingiuriosa (“fetente”, “deficiente”, “coglione”, “fituso”, che sta per sporco, e “vucca aperta”, nel senso di stolto), ma anche umiliante, considerando la differenza di ruolo, oltre che di età, tra costoro.
Di contro, non è risultato che un siffatto contegno si rendesse necessario a scopi correttivi, ma anzi è indiscutibile che, in ogni caso, e cioè quand’anche il suo autore avesse agito con quegli intenti, tale suo comportamento non fosse affatto adeguato a questi ultimi, perciò mancando anche del necessario requisito della proporzione.
Nel caso specifico la Corte ha stabilito di dovere applicare il reato di maltrattamento che, in base all’articolo 572, prevede: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi”.
Per la cronaca, la Corte di Cassazione ha ritenuto,ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di condannare l’insegnante alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa