Firmato il contratto integrativo per la didattica a distanza da ANIEF, CISL e FLCGIL il Ministero ha divulgato una nota con la quale vengono date indicazioni basandosi sul testo di accordo raggiunto.
In particolare si ribadisce che il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, anche nel caso in cui siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti, con gli eventuali recuperi, e alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente, nelle modalità previste dal Piano DDI.
Il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando le attività in modalità asincrona a completamento dell’orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto nel Piano DDI. L’art. 5 del contratto prevede che, per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.
Restano intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza.
Le attività funzionali all’insegnamento si svolgeranno secondo il calendario annuale delle attività, che può essere rivisto a seconda delle specifiche situazioni, Resta ferma la necessità di svolgere le riunioni degli organi collegiali in modalità a distanza, fermo restando quanto disposto all’articolo 22, comma 4, punto c8 del CCNL 2016/18.
Nell’attività didattica a distanza, il docente ha facoltà di introdurre, come previsto nell’attività didattica in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti.
Nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, la dirigenza adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioniLa dirigenza scolastica, per l’attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l’erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l’attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata.