a cura di Valentino Donà
Domanda:
In relazione alla recente pandemia di COVID-19, ci giungono svariate richieste in merito al comportamento che la scuola deve mantenere circa l’operatività delle Polizze assicurative in relazione al rimborso dei Viaggi di Istruzione da parte degli operatori economici interessati (Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Vettori Aerei, Marittimi e Terrestri). Cerchiamo nel limite del possibile di dare alcune indicazioni di massima, fermo restando che queste non potranno avere carattere esauriente in quanto gli aggiornamenti normativi e le Linee Guida si susseguono con un ritmo incalzante in relazione all’evolversi del problema.
Risposta:
Le polizze assicurative integrative nel mercato scolastico, di norma, prevedono il Ramo “Assistenza” che comprende la garanzia “Annullamento Viaggio”.
Tanto premesso occorre evidenziare che le condizioni contrattuali di queste polizze riguardano il rimborso della penale applicata dall’operatore (Agenzie di Viaggio e/o T.O.) esclusivamente per i casi in cui il partecipante al viaggio non possa partire a causa di infortunio o di malattia che impediscano al singolo la partecipazione al viaggio.
Ne deriva necessariamente che l’impossibilità ad effettuare il viaggio alla luce delle recenti restrizioni poste a fronte del contenimento dell’epidemiaCOVID-19, non rientrano nella casistica normalmentecompresa in polizza.
Volendo fare una rapida cronologia delle indicazioni normative di riferimento è bene ricordare che il primo DPCM del 25.02.2020 all’Art. 1, comma 1, lettera (b), sospendeva i Viaggi di Istruzione esclusivamente per le Regioni: Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguriae Piemonte, fino alla data del 15.03.2020 indicando, nel contempo,l’obbligo degli operatori economici interessati (Agenzie di Viaggio e/o T.O.) al rimborso di quanto percepito, come previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del viaggio.
Il successivo DPCM del 01.03.2020 all’Art. 1, comma 1, lettera (e) estendeva la restrizione a tutte le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio nazionale, fino alla data del 15.03.2020.
Il DPCM del 04.03.2020, l’ultimo fino ad oggi emesso, che richiama l’argomento, all’Art. 1, comma 1, lettera (e), estende il divieto relativo ai Viaggi di Istruzione su tutto il territorio nazionale fino alla data del 03.04.2020.
La FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo), l’associazionedi riferimento delle imprese turistiche, nonché delle associazioni locali di settore, con le circolari n. 8 del 26.02.2020 e n. 12 del 05.03.2020,sottolinea l’obbligo del rimborso alle scuole fino alla nuova data del 03.04.2020.
In data 2 marzo 2020 è stato emanato il DECRETO-LEGGE, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
L’Art. 28 - Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici, al comma 9, rimanda al già sopracitato articolo del Codice del Turismo e all’Art. 1463 - Impossibilità totale, del Codice Civile, introducendo l’opportunità, per l’operatore economico, di effettuare il rimborso: “…anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione”.È bene evidenziare che il Decreto Legge indica come il rimborso possa essere effettuato “anche” e non “esclusivamente” attraverso l’emissione di un voucher.
Alcuni Istituti Scolastici evidenziano come, proprio in questi giorni, alcune Agenzia di Viaggio stiano già provvedendo al rimborso dei servizi annullati e non godibili esclusivamente attraverso l’emissione di voucher.
Senza entrare nella dinamica giurisprudenziale e/o dell’opportunità,già evidenziata anche dalla stampa nazionale, di accettare, da parte dell’Amministrazione scolastica il rimborso attraverso un documento rilasciato da un'Agenzia di Viaggio come attestazione del diritto a usufruire entro 12 mesi di uno o più servizi già pagati,a nostro parere si presentano almeno tre possibili problemi:
1. Le famiglie degli alunni, soprattutto quelli delle classi 5°, che il prossimo anno scolastico, con tutta probabilità, non saranno più iscritti all’Istituto, come potranno rientrare in possesso del danaro versato alla scuola e da questa già pagato a titolo di anticipo o di saldo all’Agenzia di Viaggio? Nella stessa situazione si troveranno anche gli alunni delle altre classi che per motivi diversi dovessero non frequentare più l’Istituto.Appare infatti quantomeno improbabile che l’Amministrazione Scolastica possa restituire le somme versate alle famiglie che ne faranno richiesta, sostenendo l’onere colproprio bilancio senza ricadere nel possibile danno erariale.
2. Qualora l’Agenzia di Viaggio, per motivi diversi e indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Scolastica, smettesse di operare nel mercato, l’Istituto Scolastico verso chi e in che modo, potrebbe far valere, in tempi ragionevoli (…entro un anno dall'emissione), il proprio credito?
3. Un ultimo aspetto, ma non ultimo per importanza è quello di carattere procedurale. Il servizio relativo ai Viaggi di Istruzione è stato acquistato dall’Istituto Scolastico attraverso procedure ad evidenza pubblica, in ottemperanza al Codice dei Contratti (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Il Codice prevede un preciso iter procedurale e sostanziale nel merito del servizio acquistato tra cui l’importo messo a base d’asta. Nel caso in esame, per cui l’esecuzione dell’appalto sia differita nel tempo, proprio per la natura peculiare e mutabile del servizio (es.: costi di biglietteria, degli alberghi, dei servizi ancillari, ecc.), non esiste nessuna certezza per l’Istituto Scolastico che lo stesso servizio possa essere erogato successivamente dall’operatore economico che s’è aggiudicato l’appalto, con lo stesso prezzo e alle stesse condizioni.
Risulta evidente che questo stato di cose, se non chiarito nelle sedi opportune, potrebbe scatenare una serie infinita di contenziosi tra la Pubblica Amministrazione scolastica, le Agenzie di Viaggio e le famiglie degli alunni.