EDITORIALE di Vittorio Venuti
Il personale ata parteintegrante della comunità educante. Finalmente!
1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali dell’ordinamento italiano.
2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994. (CCNL 2018, art. 24, c. 1 e 2).
Il CCNL sottoscritto il 9 febbraio 2018 ha finalmente sancito che la “comunità scolastica”è composta da una pluralità di soggetti, non più circoscritta al personale docente e dirigenti, ma comprensiva anche di educatori e personale ATA. Un data storica che mette fine ad una annosa miopia, assurda e colpevole, dei “gestori”del nostro sistema d’istruzione. Finalmente si introduce il concetto di scuola come “comunità educante” di dialogo, riconoscendo che, quanti vi operano, le danno consistenza e partecipano all’azione educativa; il che colma un vuoto culturale che ha avuto il suo culmine con la legge 107/2015, che aveva “dimenticato” del tutto il personale ATA cancellandolo perfino nella nomenclatura.
Nella questione, ha sicuramente pregio anche l’art. 40, c. 3 laddove evidenzia: All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all’elaborazione del PEI ai sensi dell’articolo 7 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017.
Si tratta del rilievo di un contenuto già presente, comunque importante da ricordare. Quel che manca, ci sembra, è un atto di coraggio che miri da includere il personale ATA nei momenti collegiali importanti dell’istituzione scolastica, quando si definiscono le modalità di funzionamento complessivo dell’istituzione scolastica, quando si definiscono gli indirizzi e si determinano i progetti, quando si fa il consuntivo al termine dell’anno. Può sembrare assurdo che, pur presente nel Consiglio d’Istituto, il personale ATA sia stato visto sempre a margine, identificato come personale ombra nonostante sia ampiamente “a vista”.
Passando ad altro, hanno avuto buon rilievo le “Linee Guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo del MIUR”,volute dalla Ministra Valeria Fedeli per sostenere “l’uso corretto del genere grammaticale nel linguaggio amministrativo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (…) per rafforzare l’uguaglianza di genere e favorire il rispetto delle differenze nell’ambito del sistema istruzione”.
Non ci addentriamo criticamente nella questione, limitandoci ad apprezzare l’intenzione, che ribadisce ed ampliando, con opportuni riflessioni e novità, quanto il buon senso linguistico e le competenze grammaticali di base inducevano a fare seppure sbrigativamente privilegiando l’uso del maschile inclusivo.
Il documento introduce molte novità che riguarderanno verbali e documenti della scuola. Tra queste, segnaliamo le proposte di intervento sul lessico, per cui si prevede che la forma estesa dei termini sia adottata sempre la prima volta e solo successivamente espressa in forma abbreviata:
i docenti - i docenti e le docenti; i/le docenti; i/le docenti;
i candidati privatisti - i candidati privatisti e le candidate privatiste; i/le candidati/e privatisti/e;
i collaboratori - i collaboratori e le collaboratrici; i/le collaboratori/trici;
il Presidente - il/la Presidente;
il dirigente scolastico - il dirigente scolastico e la dirigente scolastica; il/la dirigente scolastico/a;
il coordinatore - il coordinatore e la coordinatrice; il/la coordinatore/trice;
il Collegio dei docenti - Collegio docenti/CD.
Questo numero si apre con il contributo “Scuola: è crisi della leadership? Crisi della convivenza democratica”, nel qualeMichela Lella rileva le difficoltà con cui deve confrontarsi un leader che voglia garantire un percorso relazionale costruttivo all’interno di una qualsivoglia organizzazione. Mantenere insieme le persone per fare un buon lavoro è un’impresa particolarmente impegnativa, che richiede esperienza, buona preparazione, competenze specifiche e una buona dose di vocazione al rischio. In una scuola che appare sempre più in crisi, ai dirigenti scolastici tocca comunque di tutelare e valorizzare il patrimonio delle risorse umane con una forte attenzione ai flussi di comunicazione che intercettano tutti gli attori organizzativi.
Come ben sappiamo, un nodo strutturale del sistema d’istruzione è lo stato giuridico degli insegnanti, sul quale però ci si ostina a non voler mettere mano. Angelo Muratore propone l’argomento in particolare soffermandosi su “La questione dell’orario di lavoro dei docenti”,avendo a sostegno un interessante ventaglio di opinioni degli interessati. Nella situazione attuale, è evidente che occorra urgentemente abbandonare la dannosa logica di contenere la remunerazione chiedendo, ufficialmente, un orario ridotto di lavoro e pretendendo la garanzia della qualità di un servizio che, invece, richiederebbe un surplus di ore lavorative.
In “La legittimazione passiva nei giudizi per omessa vigilanza nella scuola statale e paritaria comunale”,Anna Armone chiarisce il ruolo delle istituzioni scolastiche nei procedimenti giudiziari per casi di omessa vigilanza. Legittimato passivo, per le azioni di condotte di alunni e insegnanti, è unicamente il Ministero e non le singole istituzioni scolastiche che, seppure soggetti con personalità giuridica, restano comunque organi dell’Amministrazione centrale, e l’autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce loro di riferire a questa gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di servizio personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso.
Fa riferimento alle votazioni dello scorso 4 marzo Paolo Pieri, per riflettere su “I rischi interferenziali nei seggi elettorali”,ossia di tutti quegli incidenti che avrebbero potuto generare degli infortuni al personale e agli utenti e di cui gli organi di stampa non si sono occupati, in quanto eventi poco significativi. Dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, è indubbio che, in occasione delle votazioni, si siano create interferenze sia tra i lavoratori di diversi datori di lavoro e sia tra gli elettori e altre terze parti. Lo spunto è buono per riflettere sulle disposizioni di merito e su quanto prescrive l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
A seguire, Giacomo Mondelliritorna ad interessarci agli “Aspetti preliminari dell’elaborazione del PTOF”, segnalando alcune delle operazioni che dovrebbero essere effettuate preliminarmente per consentire una efficace progettazione e ri-progettazione del documento, sulla base degli Orientamenti forniti in proposito dalla Legge 107/2015. Si evidenzia l’opportunità di ripartire dal Rapporto di AutoValutazione e di riflettere accuratamente sul fatto che il PTOF è triennale e non è un documento annuale moltiplicato per tre.
“Dammi un feedback Che caratteristiche deve avere un feedback a scuola?”è la suggestione sulla quale si incentra il contributo di Viviana Rossi. Il feedback, che si compone delle informazioni fornite allo studente dopo una prestazione, si definisce come momento importante che l’insegnante deve saper gestire per dare un riscontro motivante all’azione prodotta dall’alunno in quanto fattore chiave nel miglioramento dei risultati di apprendimento, molto più efficace dell’assegnazione di un voto o di un giudizio relativo alla stessa prestazione. In chiusura, un interessante riferimento ai feedback del dirigente scolastico.
Dopo aver ricordato che le prestazioni d’opera degli esperti esterni nei PON sono assoggettate alla normativa delle prestazioni di lavoro autonomo, Pasquale Annesesi sofferma su“La vexata quaestio dell’affidamento diretto nelle procedure di gara ad evidenza pubblica e nei progetti PON”prendendo a riferimento il codice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e il successivo D.Lgs. 56/2017 laddove si danno indicazioni in ordine ad appalti inferiori a 40.000 euro anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Le disposizioni vengono lette avendo sullo sfondo le Linee Guida PON dell’Autorità di Gestione del MIUR. A corredo del contributo si riscontrano modelli di determine.
Il Decreto sul F.O.I.A. (Freedom of Information Act), in vigore dal 23 giugno 2016, ha capovolto i principi della Legge 241, riconoscendo a chiunque la facoltà di accesso agli atti pubblici, da esercitare in assenza di particolari motivazioni, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e per promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Filippo Cancellieri approfondisce il tema in “Accesso agli atti dopo il F.O.I.A.”, con riguardo anche al coinvolgimento della scuola, proponendo modelli utili per l’esercizio del Diritto di Accesso.
Filippo Sturarosi occupa del “Sistema integrato di educazione ‘zerosei’. I primi passi”, richiamando la recente nota n. 404 del 19 febbraio 2018, emessa in attuazione del Decreto istitutivo del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, con la quale il MIUR fornisce i primi orientamenti operativi affinché gli Uffici Scolastici Regionali si attivino consapevolmente. Dal canto suo il MIUR ha previsto un Gruppo di supporto operante presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro.
Per La Scuola in Europa, Mario Di Mauro, in “Quale scuola quella della nuova Presidenza Macron?” ci conduce a visitare il sistema educativo francese, interessato da ristrutturazioni e riprogettazioni dopo il cambio al vertice della nazione e dopo le dichiarazioni del nuovo ministro dell’educazione di voler “disfare e rifare”, fruendo comunque di un consolidato credito personale.
Per Appunti di Psicologia, Vittorio Venutiricerca e propone “Il senso dell’insegnare nella volta della Cappella Sistina”,soffermandosi sulla Creazione di Adamo e analizzando la vibrante e intensa relazione che lega Dio con la Creatura, simile a quella che intercorre, o dovrebbe intercorrere, tra un genitore e il proprio figlio, un insegnante e gli allievi. La riflessione evolve dall’osservazione dell’intervallo che separa l’indice delle due mani e si allarga a comprendere le due figure in un succedersi di rimandi alla relazione tra l’insegnante e l’allievo.
Per Giurisprudenza del Lavoro, Rosanna Visocchi nel suo pezzo intitolato “Il Consiglio di Stato richiama il principio di specificità dei motivi dell’appello”, analizza una sentenza del Consiglio di Stato con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso in appello del MIUR per carenza di motivi. La vicenda del ricorso in appello prende le mosse da un annullamento d’ufficio fatto in via di autotutela dal dirigente di un liceo di una gara di appalto per un vizio di procedura. Non era stato individuato il RUP. Il Consiglio di Stato nel merito ha stabilito che un simile vizio non è tale da inficiare la procedura di gara e renderla illegittima.X