Sentenza pro docenti con oltre 36 mesi di servizio
Il Tribunale di Tolmezzo(Udine) ha condannato il Ministero dell'Istruzione al riconoscimento della progressione stipendiale per i docenti precari supplentiricorrenti,dichiarando illegittima la reiterazione dei contratti a tempo determinato e, di fatto, equiparando il servizio prestato dai docenti in qualità di supplenti al lavoro svolto dagli insegnanti di ruolo non solo per quanto riguarda le prestazioni lavorative ma anche sotto il profilo dell'esperienza professionale maturata.
A dare notizia della sentenza è lo studio degli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, gli stessi legali che si sono occupati del maxi ricorso dei 3000 insegnanti con diploma magistrale che hanno conseguito il diritto all'immissione in ruolo.
Il Tribunale di Tolmezzo chiama in causa il superamento del limite di36 mesi, riconoscendo l'illegittimità della successione dei contratti a termine quando, in particolare, oltrepassano tale limite: in questo caso il docente non fa altro che svolgere analoghe mansioni presso lo stesso datore di lavoro. La sentenza parla di violazione di un termine di durata, fissato dall'Unione Europeaquale misura di tutela a favore del personale scolastico, proprio al fine di evitare gli abusi riconducibili all'utilizzazione di forme di impiego non stabili. Il Tribunale friulano ha ordinato il risarcimento di unacifra ammontante a circa 30.000 euro destinata a ciascun ricorrente, per effetto dellaricostruzione della carriera.
Secondo il Tribunale friulano “il superamento del limite di 36 mesi è presupposto necessario e sufficiente a determinare l’illegittimità dei contratti a termine di cui si discute in questa sede, tale limite andrà meglio identificato all’interno di un preciso lasso temporale, il cui inizio si colloca al momento dell’entrata in vigore della L. n. 247/2007 (1/1/2008), e la cui fine va individuata, appunto, nella data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 (14/05/2011). Tale verifica, compiuta alla luce delle non contestate allegazioni dei ricorrenti (v. pagg. 1 e 2 del ricorso) e delle risultanze documentali in atti (v. contratti depositati nel fascicolo attoreo, comprensivi degli incarichi di docenza stipulati con l’Università di XXX ex art. 1, comma 10 della L n. 230/2005), consente di concludere, così, che la sommatoria dei vari rapporti comunque alle dipendenze del Ministero della istruzione nello svolgimento di mansioni equivalenti ha superato i 36 mesi. E’ inevitabile, da ciò, trarne la conclusione dell’effettiva illegittimità della successione dei contratti a termine per cui è causa, nella parte in cui detta successione, essendosi protratta per oltre 36 mesi con lo svolgimento, da parte del ricorrente, di analoghe mansioni presso lo stesso datore di lavoro, ha finito per violare un termine di durata costituente misura di tutela comunitariamente imposta per reprimere gli abusi derivanti dall’utilizzo di forme di impiego non stabili”.