La Corte di Cassazione ha sancito (sentenza 21264) come lesive del decoro e della professionalità del docente i giudizi espressi a mezzo lettera da un genitore che protestava contro la bocciatura del figlio, di cui il docente avrebbe “sapientemente” ignorato i progressi, insinuando una volontà di ingiusto trattamento dell’alunno.
La sentenza è stata emessa a seguito del ricorso presentato da un genitore contro la decisone del Tribunale di Latina, sezione staccata di Gaeta che, confermando la decisione del giudice di pace, aveva ritenuto il genitore colpevole di ingiuria.
La Cassazione ha rigettato la tesi avanzata dal genitore che si trattasse solo di uno sfogo (nella lettera indirizzata all’insegnante si ribadiva che l’insegnante non era “degna” di avere per alunno un ragazzo come il figlio e che aveva “sapientemente” dimenticato di tener conto dei suoi progressi) e si è soffermata “sull’attitudine delle parole usate ad esprimere un dispregio e un’offesa alla dignità personale e professionale dell’insegnante, trattata come persona di spessore umano e culturale inferiore a quello dell’allievo”. Lo sfogo, quindi, è andato “oltre l’esercizio del diritto di critica”. Il genitore è stato condannato per ingiuria e costretto a liquidare al docente la somma di 1200 euro per le offese subite.
 

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