La questione dei diplomati magistrali, secondo la senatrice Malpezzi, secondo la senatrice vaaffrontato nel contesto più ampio del reclutamento dei docenti, come la proposta di legge da lei presentata suggerisce.

La finalità del provvedimento, sostiene Malpezzi, deve essere quella di “rispondere all’emergenza educativa, soprattutto nelle aree a maggior rischio sociale, potenziando il tempo scuola”.Per questo occorre “partire dai bambini e non dai docenti”. Allo scopo si propone un piano di assunzioni triennali per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, al 50% dalle GAE e al 50%dalle GM.

Al fine di stabilizzare il personale ed assicurare la continuità didattica, anche in relazione a quanto espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato, secondo la proposta di Legge “vengono istituite Graduatorie di Merito Regionali (GMR) sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria. Alle GMR accedono, dopo il superamento di una prova orale selettiva, i laureati in scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 che abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni scolastici”.

“Gli aspiranti che abbiano superato la prova orale – continuaMalpezzi – vengono collocati in graduatoria a seguito di valutazione dei titoli posseduti e del punteggio ottenuto nello svolgimento della prova orale, tenendo conto dei seguiti criteri: 1) alla prova orale è riservato il 40% del punteggio complessivo attribuibile 2) nella valutazione dei titoli culturali posseduti è opportunamente valorizzato il possesso della laurea in scienze della formazione primaria”.

Secondo le dichiarazioni della Malpezzi le GMR verrebbero“utilizzate per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, una volta esaurite le GAE, destinando a queste procedure di assunzione il 50% dei posti annualmente disponibili e fermo restante che l’altro 50% è destinato allo scorrimento delle Graduatorie di Merito del concorso. I docenti assunti saranno sottoposti ad un periodo di formazione e prova. L’anno di prova eventualmente superato, alla data di entrata in vigore della legge, è considerato valido ai fini dell’immissioni in ruolo a seguito di scorrimento delle GMR”.

 

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