Istruzione adulti di secondo livello. Disposizioni dal Miur
Con circolare n. 3 del 17/3/16 il Miur comunica le disposizioni a carattere transitorio per l’a.s. 2015/2016 relativamente ai percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello: In riferimento alla valutazione periodica e finale si richiamano le disposizioni dettate dall’art. 4 del DPR 122 del 2009, che si intendono confermate anche per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello con le seguenti precisazioni.
La valutazione, periodica e finale, è definita, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DPR 263/12, sulla base del Patto formativo individuale - elaborato dalla Commissione di cui all’articolo 5 comma 2 del DPR 263/12 - con cui viene formalizzato il percorso di studio personalizzato relativo al periodo didattico frequentato dall’adulto.
La valutazione periodica si effettua secondo la suddivisione prevista dall’art. 74, comma 4 del D.L.vo 297/94, come deliberata dal Collegio Docenti ai sensi dell’art. 7, comma lett. c - del D.Lgs.297/94; la valutazione finale si effettua al termine del periodo didattico.
Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all’art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l’esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili.
Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all’art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l’esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili.






.png)








.jpg)







.png)


.png)


.png)


.jpeg)
.jpeg)



