La terza sezione del Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla chiusura dei nidi e delle scuole dell’infanzia in Umbria dichiarandola legittima, perché l’aumento dei rischi di contagio da Covid-19, determinata dalle varianti del virus, che non risparmia nemmeno i bambini giustifica le misure restrittive adottate dalla regione Umbria fino al 21 febbraio (decreto 749/2021 pubblicato il 15.02.2021).
Il giudice monocratico ha accolto il ricorso presentato dalla regione Umbria contro un decreto del presidente del Tar della stessa regione, che aveva dato ragione alla madre di un alunno di scuola dell’infanzia, la quale lamentava che la chiusura, disposta dalla governatrice della regione umbra, le avrebbe cagionato un danno in riferimento alla impossibilità di recarsi al lavoro per prendersi cura del proprio figlio, motivando anche che nelle zone rosse la normativa generale non prevede la chiusura dei nidi e delle scuole dell’infanzia.
La regione però aveva impugnato il decreto e il presidente della terza sezione del Consiglio di stato ha accolto il ricorso, rilevando che la normativa generale prevede la possibilità per gli enti territoriali di inasprire le misure restrittive in presenza di condizioni emergenziali che giustifichino tali misure, considerandole doverose vista la diffusione più rapida delle varianti brasiliana e inglese del <covid-19. In merito alle doglianze della madre circa ilo danno patrimoniale il giudice le ha ritenuto infondate ricordando che il legislatore ha adottato importanti misure compensative che prevedono anche congedi parentali retribuiti per i genitori che si trovino in tali situazioni.