La Corte Costituzionale, con sentenza n. 11 del 27 gennaio 2007 ha stabilito che il raddoppio del punteggio di servizio previsto per i precari che hanno lavorato in scuole di montagna è incostituzionale.La maggiorazione del punteggio è legittima solo se i servizi siano stati effettuati da insegnanti elementari in scuole situate oltre i 600 metri di altitudine, in comuni giudicati di montagna, ma solo ed esclusivamente in scuole elementari con pluriclassi. In tutti gli altri casi l’attribuzione del doppio punteggio è illegittima. I Giudici si sono espressi in merito ai giudizi di legittimità costituzionale promossi dal TAR della Sicilia e dal TAR del Molise, per quanto concerne la tabella di valutazione dei titoli allegata al D.L. n. 97 del 7 aprile 2004, successivamente modificato dal D.L. n. 136 del 2004, secondo la quale il raddoppio del punteggio doveva essere attribuito esclusivamente al servizio prestato "nella sede scolastica, ubicata in Comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche a quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola, a partire dall'anno scolastico 2003-2004". La sentenza stabilisce che è fondata la questione sollevata dal Tar Sicilia, nella parte della lettera h) della citata tabella, in cui considera il beneficio del raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole situate nei comuni di montagna esteso ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, "anziché limitarlo al servizio prestato nelle scuole elementari di montagna di cui alla legge n. 90 del 1957". Infatti, secondo i Giudici, il "riconoscimento del meccanismo premiale sulla base del solo criterio altimetrico contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost." in quanto è "inidoneo" e "casuale" per l'attribuzione di benefici.Il suddetto criterio non basta per differenziare la posizione di chi insegna in scuole di montagna rispetto alla generalità degli insegnanti: il mero dato orografico non è in grado, se non ancorato alle condizioni dell'insegnamento, di fondare un diverso criterio di valutazione dei titoli di servizio. Sussiste anche una violazione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto l'attribuzione del punteggio raddoppiato a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado solo perché situate nei comuni di montagna configura "un trattamento diverso di situazioni che, non essendo idoneamente differenziate, risultano sostanzialmente identiche". È valido, invece, il criterio di attribuzione del doppio punteggio per il servizio prestato nelle scuole elementari pluriclasse, in quanto tale orientamento si fonda ed è disciplinato dalla legge n. 90 del 1957 che prevedeva una legislazione di favore per le sole scuole elementari di montagna, "secondo la quale la differenziazione rispetto a tutti gli altri insegnanti trova fondamento nell'insegnamento in scuole pluriclassi, quindi nell'effettiva gravosità dell'impegno didattico richiesto, consistente nel contemporaneo insegnamento ad alunni della scuola primaria appartenenti a classi diverse".Secondo i Giudici, infine, sussiste anche una violazione dell’art. 97della Costituzione, sotto il profilo del buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto nell’attribuzione del doppio punteggio sono stati favoriti soggetti con minore esperienza didattica (le scuole di montagna sono sedi residue scelte dai docenti inseriti in posizione inferiore nelle graduatorie permanenti) e "il maggior punteggio così attribuito prescinde totalmente dall'esperienza didattica e, quindi, dai criteri di merito che devono essere alla base del reclutamento dei docenti".





.png)








.jpg)






.jpeg)

.png)





.jpeg)




