Con un emendamento al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili in atto in sede di conversione al Parlamento sarà inserita la norma che  consentirà agli alunni inferiori di 14 anni di poter uscire da scuola da soli.

Il testo prevede che i genitori, i tutori o i soggetti affidatari possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezione.

La norma si applica a tutte le istituzioni scolastiche pubbliche e private facenti parte del sistema nazionale d'istruzione.

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

In caso contrario, cioè in mancanza di autorizzazione, la scuola non potrà far uscire l'alunno se a riprenderlo non ci sarà un adulto autorizzato dalla famiglia. Quindi, è opportuno che la scuola faccia dichiarare ai genitori con quali modalità e a chi desiderano che avvenga la riconsegna dei figli. Ma se i genitori tardano ad arrivare, l'alunno non può essere lasciato senza vigilanza, neppure se vi è stato accordo con i genitori di lasciarlo, in un certo luogo, in attesa che questi lo raggiungano

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