Con sentenza 189/2017 del 29 giugno 2017 il Tribunale di Novara ha accolto il ricorso di un insegnante al quale il dirigente scolastico aveva inflitto la sospensione di un giorno dal servizio. Il provvedimento disciplinare è stato annullato facendo riferimento al T.U. sul pubblico impiego, che limita la competenza del dirigente scolastico a infrazioni di minore gravità. La sospensione dal servizio è sanzione che non può essere erogata dal dirigente scolastico ma che, ai sensi del comma 4 art. 55 bis dell’art. 492 del D.L. 297/94, dall’Ufficio dell’amministrazione scolastica. Il dirigente scolastico si deve limitare ad inquadrare la fattispecie della violazione imputata al docente, comminando una sanzione solamente se rientra nei casi di sua competenza. Se la violazione è meritevole di sospensione, il dirigente scolastico deve lasciar decidere all’Ufficio dell’amministrazione.

Per questo motivo, il Tribunale di Novara ha rigettato la tesi del Ministero, che sosteneva la valutazione ex ante del dirigente, perché ciò avrebbe introdotto una valutazione soggettiva.

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