Su richiesta della Regione Toscana ed altri soggetti istituzionali, subito dopo il decreto MIUR-Salute,  il Garante è intervenuto specialmente per quanto attiene la necessità che i dati personali (sensibili e non) degli alunni vengano trattati in modo corretto dalle scuole e dalle aziende sanitarie.

In sostanza, il Garante ribadisce che il passaggio di dati personali da una amministrazione pubblica all'altra è consentita solo quando è prevista dalla legge, mentre il trattamento dei dati sensibili deve sempre prevedere un apposito regolamento.

 Pertanto, le scuole – pubbliche e private – e i servizi educativi per l'infanzia possono trasmettere l'elenco degli iscritti alle aziende sanitarie territorialmente competenti, in virtù del fatto che gli elenchi nominativi contengono solamente dati personali e il loro invio è necessario per perseguire compiti istituzionali (attivazione della procedura prevista dal decreto legge 73/2017).

Asserito ciò, il Garante evidenzia che: “Al momento, invece, manca un'adeguata base regolamentare che consenta il flusso inverso, ovvero la trasmissione di dati sensibili dalle Asl alle scuole. Resta naturalmente ferma la nostra disponibilità a esaminare ogni soluzione normativa che possa eventualmente introdurre ulteriori semplificazioni"

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