Tribunale Catania: supplenze fino al 30 giugno estese al 31 agosto

Il Tribunale del Lavoro di Catania ha dichiarato illegittima l’attribuzione dei contratti con scadenza al 30 giugno e ha riconosciuto ai precari il diritto a percepire le stesse progressioni stipendiali del personale di ruolo, pertanto ha imposto al Miur il rispetto della normativa primaria per quanto riguarda il conferimento degli incarichi di supplenza annuale, ribadendo il diritto degli insegnanti all'estensione al 31 agosto di cinque contratti stipulati senza soluzione di continuità in provincia di Cataniae al risarcimento delle mensilità di luglio e agosto.

La sentenza riconosce anche il “diritto di parte ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo” e conseguentemente condannato il Miur“a corrispondere in favore della stessa le relative differenze retributive”.

L’Anief, che ha patrocinato i ricorsi, sottolinea che le sentenze rimarcano come la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 7 novembre 2016, n. 22558, ha statuito che” la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.

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