Licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio in vigore dal 13 luglio 2016

Andrà in vigore a partire dal 13 luglio il decreto legislativo n.116/2016  relativo al licenziamento disciplinare dei dipendenti che attestano la falsa presenza in servizio e siano colti in flagrante.

La questione interessa, quindi, anche il personale della scuola, docente e Ata. Contro i dipendenti colti in flagrante il dirigente potrà disporre la sospensione cautelare nel giro di 48 ore ed attivare il procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni. Per il dirigente che, avendo avuto notizia dell’illecito, non si sia attivato senza giustificato motivo, è prevista la responsabilità per omessa adozione del provvedimento di sospensione e mancata attivazione del procedimento disciplinare, con segnalazione all’Autorità giudiziaria.

Al dipendente sospeso, e per tutto il periodo della sospensione cautelare, è riconosciuto il diritto alla percezione di un assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Con il provvedimento di sospensione, si procede anche alla contestuale contestazione d’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. La convocazione del dipendente dovrà essere fatta con preavviso di almeno 15 giorni. A sua volta, il dipendente potrà farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale.

 

 

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