Nella sentenza del 15 febbraio scorso (n.3830/2021), la Corte di Cassazione ha riconosciuto la natura abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, risolvendo le problematiche ingenerate dalle affermazioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che comportavano l’impossibilità per i diplomati magistrali di non ottenere l’inserimento nelle graduatorie di istituto nella fascia riservata ai docenti abilitati e anche, addirittura, di non insegnare.

Purtuttavia, anche confermando il valore abilitante del diploma magistrale, la Cassazione ha sostenuto che il conseguimento di un titolo abilitante prima della chiusura delle graduatorie permanenti non sarebbe sufficiente a legittimare l’inserimento in GAE, in quanto l’art. 1, comma 605, della l. n. 296/2006, nel trasformare le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, si sarebbe limitata a fare salvo il diritto all’ inserimento solo dei docenti che avrebbero potuto richiedere l’inserimento nelle soppresse graduatorie permanenti.

In conclusione: i diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/2002 non possono richiedere l’inserimento in GAE, in quanto la precedente normativa avrebbe consentito l’inserimento nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie permanenti ai soli docenti che, oltre al possesso del diploma, avevano anche superato una procedura selettiva.

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