Come si ricorderà il TAR Lazio (sezione terza) con la sentenza n. 8655/2019 aveva accolto il ricorso di una ricorrente mettendo in dubbio la correttezza formale dello svolgimento del concorso dei dirigenti scolastici.
Nel frattempo il ministero ha proceduto alle assunzioni dei Dirigenti vincitori in questi ultimi due anni scolastici.
Un sospiro di sollievo per i dirigenti vincitori che hanno visto confermata la correttezza della procedura da parte del Consiglio di Stato.
Difatti la Sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 12 gennaio 2021, ha respinto in appello le motivazioni che avevano indotto il TAR ad accogliere il ricorso proposto da una ricorrente non ammessa al concorso e che aveva lamentato vizi di legittimità
In particolare la ricorrente aveva impugnando gli atti di approvazione della graduatoria dei candidati ammessi alle prove orali, gli atti presupposti di nomina della commissione esaminatrice e di predisposizione dei cd. quadri di riferimento (criteri), nonché avverso i verbali inerenti la valutazione delle prove scritte.
La ricorrente tra i motivi del ricorso aveva tra l'altro lamentato che i criteri di valutazione dovevano ritenersi ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito a cagione della partecipazione di alcuni commissari di concorso incompatibili.
Il TAR Lazio considerando fondati i motivi dedotti dalla ricorrente in accoglimento del ricorso aveva disposto l'annullato dell'intera procedura concorsuale.
Il consiglio di stato riformando il giudizio di primo grado annulla la sentenza del TAR LAZIO.
Il Consiglio di Stato, come si legge nella motivazione della sentenza, ha considerato “non circostanziati e privi di adeguato corredo probatorio i profili di censura per cui della commissione esaminatrice avrebbero fatto parte soggetti svolgenti attività in corsi di formazione e preparazione al concorso de quo, così come del tutto carente di prova sono rimasti l’incidenza causale sulle determinazioni dell’organo collegiale in sede di fissazione dei criteri valutativi e l’eventuale correlativo favoreggiamento di taluni candidati in danno di altri. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, deve escludersi che sia stato violato il principio di imparzialità e neutralità della commissione esaminatrice“.
In allegato la sentenza del Consiglio di stato. SCARICA LA SENTENZA





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