Il Tar Lazio, dopo aver espresso parere favorevole alle prove suppletive del concorso straordinario per i candidati impediti dal Covid, ci ripensa e interviene ancora in merito (sentenza del 30 novembre), rilevando la piena legittimità delle operazioni concorsuali fino alla sospensione disposta dal DPCM del 3 novembre e puntualizzando che il semplice “timore” per il pericolo di contagio che ha indotto qualche candidato a non presentarsi alla prova, non determina alcun diritto ad essere ammesso a prova suppletiva, essendo ammissibile quest’ultima solo in presenza di impedimento dovuto a causa di forza maggiore.

Per il TAR le misure adottate dall’Amministrazione ministeriale erano pienamente conformi a quanto normativamente previsto, stante il fatto che l’Amministrazione aveva depositato in giudizio il “Protocollo di sicurezza per lo svolgimento delle prove scritte”, comunicato a tutti i candidati, e in particolare l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia aveva altresì specificato che per lo svolgimento della prova per la quale era stato convocato il ricorrente, l’aula avrebbe contenuto “non più di 7 1/12/2020 6/8 candidati compreso il ricorrente nel rispetto della prescritta distanza tra le postazioni adibite allo svolgimento della prova scritta”.

La sentenza prosegue citando l’art. 5 del bando di concorso (D.D. n. 510 del 2020) che prevede espressamente al comma 2 che i candidati “..sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta.. La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore comporta l’esclusione dalla procedura”. La previsione quindi pone in capo ai candidati un vero e proprio onere di presentarsi, pena la esclusione dalla procedura concorsuale senza possibilità alcuna di richiedere il differimento della prova. Al riguardo tuttavia, ribadisce la sentenza, non appare necessario, ai fini del giudizio espresso, sindacare sulla legittimità della esclusione di qualsiasi impedimento (tra cui anche l’obbligo di quarantena o di isolamento da Covid), atteso che nel caso di specie parte ricorrente dichiara di aver deciso di non partecipare alla prova prevista per il 28 ottobre 2020 “per il timore” dell’epidemia in corso, specie con riferimento al territorio della regione Lombardia. Egli pertanto non versava in una situazione né di isolamento, perché persona infetta


 

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