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La mobilità del personale docente, educativo e ATA della scuola è regolata annualmente dal contratto nazionale di lavoro sottoscritto tra l'Amministrazione e le OO.SS. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2002/2003 il contratto nazionale è stato sottoscritto il 21/12/2001. L'ordinanza ministeriale applicativa dell'accordo fissa il termine al:
VALUTAZIONE TITOLI
LE NOVITA' SUI TRASFERIMENTI 2002/2003 Per i neo-immessi in ruolo, è stato specificato che:
Per il personale docente e ATA che, avendo ottenuto a decorrere dal 2000/2001 il trasferimento sulla prima sede richiesta in modo puntuale (circolo/scuola/istituto o comune), è vincolato a non produrre domanda di mobilità, si precisa con il nuovo accordo che tale vincolo è limitato alla mobilità territoriale in ambito provinciale. I docenti di scuola elementare che hanno ottenuto il trasferimento su posto di lingua non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua. E' stato soppresso l'art. 25 che riguardava le modalità d'assegnazione dei posti dell'organico funzionale di circolo ai docenti della scuola materna ed elementare. Fermo restando che le modalità d'assegnazione del personale ai plessi e alle scuole sono di esclusiva competenza del contratto integrativo d'istituto, l'assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole, nell'ambito dell'organico funzionale, del personale già titolare precede quella del personale neo-trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. In mancanza di contratto d'istituto, il dirigente scolastico si atterrà ai contenuti ed ai criteri dell'art. 25 del precedente contratto di mobilità. Il personale educativo può chiedere la mobilità sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili (in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 della legge 333 del 20/08/2001). Il trasferimento può essere chiesto per non più di tre province oltre a quella di titolarità. La norma che prevede il beneficio della precedenza a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al trasferimento d'ufficio, è stata estesa, oltre che al personale ATA, a coloro che vogliano rientrare in una delle scuole del proprio dimensionamento da cui sono stati trasferiti d'ufficio. E' stata unificata la modalità di individuazione dei perdenti posto tra scuola primaria e secondaria: sia all'art. 27 (elementari e materne) che all'art. 29 (secondaria) è stato inserito un comma nel quale si precisa che dall'anno scolastico 2003/2004, si unificano le procedure per l'individuazione dei perdenti posto. Sempre a partire dall'anno scolastico 2003/2004 per l'individuazione del soprannumero relativo all'organico, nel caso di concorrenza fra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola e per lo stesso tipo di posto, le modalità saranno unificate per tutti gli ordini e gradi di scuola e definite nella contrattazione decentrata nazionale. Per l'anno scolastico 2002/2003 le procedure per l'individuazione dei perdenti posto della scuola materna ed elementare saranno diverse da quelle per l'individuazione dei perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado.
MOBILITA' PROFESSIONALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003 Per il personale docente è stato chiarito che il passaggio di ruolo può essere chiesto per un solo ordine di scuola (materna - elementare - scuola secondaria di I grado - scuola secondaria di II grado) e per una sola provincia. Il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado può essere richiesto anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. Nei confronti del personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra transitati dai ruoli degli Enti locali ai ruoli dello Stato, è stato siglato un accordo sull'individuazione dei criteri per l'inquadramento e la riconversione professionale di tale personale. Con l'accordo siglato si conferma il mantenimento nella sede attualmente occupata da tale personale, in attesa di ultimare un puntuale censimento di tutte le attività di laboratorio svolte da tutto il personale suddetto, al fine dell'accertamento dei relativi insegnamenti sull'organico di fatto e di consentire, quindi, la mobilità territoriale sull'organico di fatto per l'anno scolastico 2002/2003. Resta fermo, comunque, che lo stesso personale che già possiede i titoli richiesti per la mobilità professionale possa regolarmente produrre domanda di passaggio di ruolo o di cattedra per l'anno scolastico 2002/2003. Per il personale non in possesso dei titoli di studio richiesti per l'inquadramento in una delle classi di concorso di cui alla tabella C allegata al D.M. 39/98, l'amministrazione effettuerà appositi corsi di riconversione professionale, ai fini dell'inquadramento suddetto.
GESTIONE DEL CONTENZIOSO Tutta la gestione del contenzioso è stata di recente innovata. Non esiste più la possibilità del ricorso gerarchico al Ministero e al CNPI per i docenti e al consiglio di amministrazione per gli ATA in caso di contestazioni relative alle operazioni di mobilità punteggi, graduatorie interne, precedenze, trasferimenti, ecc.) Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione da parte del personale interessato di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. Nei successivi 10 giorni il reclamo è esaminato e quindi accolto o respinto. Sulle controversie saranno possibili tre strade al fine di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione:
PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE E ATA Nel contesto della procedura dei trasferimenti e dei passaggi, ed indipendentemente dal comune di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
PRECEDENZE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92: DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI Tutta la documentazione deve essere prodotta unitamente alla domanda di trasferimento, tenendo presente che:
Si riporta il fac-simile in formato WORD della dichiarazione da allegare alla domanda di trasferimento per usufuire della precedenza di cui alla legge 104/92.
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