La mobilità del personale docente, educativo e ATA della scuola è regolata annualmente dal contratto nazionale di lavoro sottoscritto tra l'Amministrazione e le OO.SS. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2002/2003 il contratto nazionale è stato sottoscritto il 21/12/2001.

L'ordinanza ministeriale applicativa dell'accordo fissa il termine al:

  • 14/02/2001 per il personale docente

  • 21/02/2001 per il personale ATA.

 

VALUTAZIONE TITOLI

  1. E' stato precisato che il punteggio una tantum di 10 punti per chi non presenta domanda di mobilità non spetta solo per le domande di trasferimento provinciale: in caso di domanda interprovinciale, sia di trasferimento che professionale, tale punteggio aggiuntivo si matura ugualmente.

  2. E' stato chiarito inoltre che nella scuola materna e nella scuola elementare, il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

 

LE NOVITA' SUI TRASFERIMENTI 2002/2003

Per i neo-immessi in ruolo, è stato specificato che:

  1. il personale docente assunto con decorrenza giuridica dal 1/09/1999oppure dal 1/09/2000 può produrre domanda di trasferimento in ambito provinciale;

  2. il personale docente assunto con decorrenza giuridica almeno dal 1/09/1999 può produrre domanda anche in ambito interprovinciale;

  3. il personale docente assunto in ruolo con decorrenza giuridica dal 1/09/2001 al fine di ottenere la sede definitiva di titolarità in ambito provinciale, partecipa alla seconda fase del movimento contestualmente all'altro personale titolare nella provincia;

  4. per il personale in servizio nelle scuole situate nelle aree a rischio, è stato precisato che nello stesso è compreso anche il personale ATA, e che il vincolo a non produrre domanda di mobilità territoriale riguarda il personale docente e ATA impegnato in tali attività e per le quali percepisce il compenso integrativo.

Per il personale docente e ATA che, avendo ottenuto a decorrere dal 2000/2001 il trasferimento sulla prima sede richiesta in modo puntuale (circolo/scuola/istituto o comune), è vincolato a non produrre domanda di mobilità, si precisa con il nuovo accordo che tale vincolo è limitato alla mobilità territoriale in ambito provinciale.

I docenti di scuola elementare che hanno ottenuto il trasferimento su posto di lingua non potranno essere trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello in cui sono stati trasferiti su posto di lingua.

E' stato soppresso l'art. 25 che riguardava le modalità d'assegnazione dei posti dell'organico funzionale di circolo ai docenti della scuola materna ed elementare.

Fermo restando che le modalità d'assegnazione del personale ai plessi e alle scuole sono di esclusiva competenza del contratto integrativo d'istituto, l'assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole, nell'ambito dell'organico funzionale, del personale già titolare precede quella del personale neo-trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. In mancanza di contratto d'istituto, il dirigente scolastico si atterrà ai contenuti ed ai criteri dell'art. 25 del precedente contratto di mobilità.

Il personale educativo può chiedere la mobilità sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili (in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 della legge 333 del 20/08/2001). Il trasferimento può essere chiesto per non più di tre province oltre a quella di titolarità.

La norma che prevede il beneficio della precedenza a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al trasferimento d'ufficio, è stata estesa, oltre che al personale ATA, a coloro che vogliano rientrare in una delle scuole del proprio dimensionamento da cui sono stati trasferiti d'ufficio.

E' stata unificata la modalità di individuazione dei perdenti posto tra scuola primaria e secondaria: sia all'art. 27 (elementari e materne) che all'art. 29 (secondaria) è stato inserito un comma nel quale si precisa che dall'anno scolastico 2003/2004, si unificano le procedure per l'individuazione dei perdenti posto. Sempre a partire dall'anno scolastico 2003/2004 per l'individuazione del soprannumero relativo all'organico, nel caso di concorrenza fra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola e per lo stesso tipo di posto, le modalità saranno unificate per tutti gli ordini e gradi di scuola e definite nella contrattazione decentrata nazionale. Per l'anno scolastico 2002/2003 le procedure per l'individuazione dei perdenti posto della scuola materna ed elementare saranno diverse da quelle per l'individuazione dei perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado.

 

MOBILITA' PROFESSIONALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003

Per il personale docente è stato chiarito che il passaggio di ruolo può essere chiesto per un solo ordine di scuola (materna - elementare - scuola secondaria di I grado - scuola secondaria di II grado) e per una sola provincia. Il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado può essere richiesto anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

Nei confronti del personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra transitati dai ruoli degli Enti locali ai ruoli dello Stato, è stato siglato un accordo sull'individuazione dei criteri per l'inquadramento e la riconversione professionale di tale personale. Con l'accordo siglato si conferma il mantenimento nella sede attualmente occupata da tale personale, in attesa di ultimare un puntuale censimento di tutte le attività di laboratorio svolte da tutto il personale suddetto, al fine dell'accertamento dei relativi insegnamenti sull'organico di fatto e di consentire, quindi, la mobilità territoriale sull'organico di fatto per l'anno scolastico 2002/2003. Resta fermo, comunque, che lo stesso personale che già possiede i titoli richiesti per la mobilità professionale possa regolarmente produrre domanda di passaggio di ruolo o di cattedra per l'anno scolastico 2002/2003.

Per il personale non in possesso dei titoli di studio richiesti per l'inquadramento in una delle classi di concorso di cui alla tabella C allegata al D.M. 39/98, l'amministrazione effettuerà appositi corsi di riconversione professionale, ai fini dell'inquadramento suddetto.

 

GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Tutta la gestione del contenzioso è stata di recente innovata.

Non esiste più la possibilità del ricorso gerarchico al Ministero e al CNPI per i docenti e al consiglio di amministrazione per gli ATA in caso di contestazioni relative alle operazioni di mobilità punteggi, graduatorie interne, precedenze, trasferimenti, ecc.)

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione da parte del personale interessato di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato.

Nei successivi 10 giorni il reclamo è esaminato e quindi accolto o respinto.

Sulle controversie saranno possibili tre strade al fine di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione:

  1. tentativo obbligatorio di conciliazione in applicazione dell'art. 1 dell'accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato del personale della scuola sottoscritto all'Aran il 18/10/2001;

  2. tentativo obbligatorio di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro e l'eventuale successivo ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro;

  3. tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera arbitrale ed il successivo ricorso all'arbitro, ai sensi del CCNQ 23/01/2001. Questa terza possibilità si può realizzare solo se tutte e due le parti sono consenzienti.

 

PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Nel contesto della procedura dei trasferimenti e dei passaggi, ed indipendentemente dal comune di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

  • personale non vedente ed emodializzato;

  • personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio e che richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. Tale precedenza spetta a condizione che nel quinquennio si sia richiesto sempre di rientrare e che si esprima come prima preferenza la scuola o circolo dove si era titolari oppure una preferenza sintetica che la comprenda;

  • personale portatore di handicap di cui all'art. 21 della legge 104/92 e personale bisognoso di particolari cure a carattere continuativo per gravi motivi di salute;

  • personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio che chiede il rientro nel comune di precedente titolarità, nel caso in cui non ottenga il trasferimento nella scuola di precedente titolarità;

  • personale che presta assistenza al coniuge, al figlio o al genitore handicappato ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92. In caso di genitore handicappato la precedenza spetta al figlio/a che lo assiste a condizione di essere figlio unico o comunque l'unico figlio in grado, per motivi oggettivi, di prestare assistenza;

  • personale disponibile ad operare nelle scuole situate in aree a rischio: in questo caso, chi dovesse ottenere il trasferimento, è poi vincolato a permanere in quella scuola per la durata del progetto e comunque per almeno tre anni;

  • personale coniuge di militare o di categorie equiparate;

  • docenti che ricoprono cariche pubbliche nell'amministrazione degli Enti locali per l'intera durata del mandato: hanno titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espletano il proprio mandato amministrativo.

 

PRECEDENZE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92: DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI

Tutta la documentazione deve essere prodotta unitamente alla domanda di trasferimento, tenendo presente che:

  • Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge 104/92.

  • Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla richiesta di visita medica, la situazione di handicap sarà documentata in via provvisoria con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato e con espresso riferimento che sono trascorsi i 90 giorni dalla presentazione della domanda. L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge 104/92; l'accertamento definitivo deve essere presentato entro 10 giorni da parte dell'interessato.

  • Per avvalersi dei benefici previsti dall'art. 21 della legge 104/92, è necessario che nella certificazione medica sia indicato il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A di cui alla legge n. 648 del 10/08/1950.

  • Per avvalersi dei benefici previsti dall'art. 33 della legge 104/92, è necessario che nella certificazione medica sia indicata la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di assistenza continuativa, globale e permanente prevista dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92.

  • Il rapporto di ascendenza, discendenza, coniuge con il soggetto handicappato deve essere comprovato mediante stato di famiglia oppure dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi della legge n. 15/68 modificata e integrata dalle leggi n. 127/97, n. 191/98 e dal D.P.R. 4403/98.

  • La situazione di non ricovero dell'handicappato a tempo pieno presso istituti specializzati deve essere comprovata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi della legge 15/68 modificata ed integrata dalle leggi n. 127 /97, n. 191/98 e dal D.P.R. n. 403/98.

  • L'attività di assistenza con carattere continuativo ed esclusivo a favore del soggetto handicappato deve essere documentato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi della legge n. 15/68. Qualora si tratti di figlio che assiste il genitore handicappato, la mancanza di altri figli in grado oggettivamente di assistere l'handicappato, deve essere comprovata mediante stato di famiglia oppure con dichiarazione sotto la propria responsabilità redatta ai sensi della legge n. 15/68, in cui si attesta di essere l'unico figlio/a in grado di provvedere a tale assistenza in quanto non vi sono altri o sorelle, ovvero non sono in grado di provvedere all'assistenza perché minorenni, handicappati, residenti all'estero, ecc.

 

Si riporta il fac-simile in formato WORD della dichiarazione da allegare alla domanda di trasferimento per usufuire della precedenza di cui alla legge 104/92.

 

Dichiarazione per la precedenza ai sensi della legge 104/92

 

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