Con sentenza del 21.11.2019 n. 47241 la Cassazione Penale Sez. V, dopo aver analizzato la funzione del registro di classe e dell’insegnante ha rilevato che il registro elettronico è tutt’altro che obbligatorio, almeno fino a quando non troverà applicazione il piano di dematerializzazione previsto da apposita legge.
I giudici, quindi, confermano l’attualità del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 41 nel quale esplicitamente si contempla che “Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni. In fine d’anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento”, con ciò evidenziando che tale strumento rappresenta la verbalizzazione dell’andamento e del rendimento dell’alunno nel corso dell’anno, in appoggio alla relazione finale, propedeutica alle decisioni del Consiglio di Classe al termine di ciascun anno scolastico. Se ne evince che le funzioni connesse si qualificano come atto pubblico essendo “attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti (come sostenuto dalla pronuncia di Sez. 5, sentenza n. 12862 del 21/09/1999.
I giudici richiamano al riguardo anche la giurisprudenza amministrativa, che qualifica i documenti in esame come atti fidefacenti (Consiglio di Stato sez. VI, 10/12/2015, n. 5613), per cui “i registri degli insegnanti sono atti pubblici aventi fede privilegiata, le cui risultanze possono essere poste in discussione soltanto a seguito di eventuale querela di falso; e va rimarcato che eventuali vizi o irregolarità nella tenuta dei registri degli insegnanti non possono riflettersi sulla legittimità del giudizio finale posto che il registro medesimo rappresenta una mera verbalizzazione dell’andamento e del rendimento dell’alunno nel corso dell’anno; mentre il giudizio si concretizza, poi, in modo conclusivo, nella decisione che il Consiglio di classe assume al termine di ciascun anno scolastico”.
Intervenendo sulla questione del registro elettronico, la sentenza richiama il D.L. n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, che aveva introdotto, per le istituzioni scolastiche e i docenti, l’obbligo di dotarsi di registro elettronico a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, concedendo al MIUR sessanta giorni di tempo dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per predisporre un piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; piano che non risulta essere stato predisposto, con ciò vanificando di fatto il processo normativo, rendendo non obbligatorio l’utilizzo del registro e pagelle elettroniche, con conseguente coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica.