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Con Circolare n. 21 del 3/06/2005 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha fornito alle pubbliche amministrazioni interessate le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 137 e 138 dell'articolo unico della Legge 311/2004 (Finanziaria 2005). Con l'articolo unico, comma 137 della suddetta legge è stato abrogato l'art. 34 del DPR n. 180/1950 recante "Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" e modificato l'art. 54, mentre con il comma 138 è stato abrogato l'art. 47 del DPR n. 1032/1973. I predetti articoli stabilivano l'impossibilità da parte delle P.A. di effettuare le ritenute per prestiti, cessioni e delegazioni concessi da istituti diversi dall'Inpdap. In altre parole, le pubbliche amministrazioni erano tenute ad applicare le ritenute sugli stipendi dei propri dipendenti solo per prestiti contratti con l'INPDAP. A far data dal 1/01/2005, invece, sono consentite, con carattere in alternatività, cessioni a carico o garantite dall'INPDAP o quelle concesse dagli istituti elencati nell'art. 15 del DPR 180/1950. Pertanto con la Finanziaria 2005 sussiste l'obbligo per le p.a. di applicare le ritenute sugli stipendi dei propri dipendenti per prestiti contratti con gli istituti di cui all'art. 15 del DPR 180/1950, anche se garantiti da organismi diversi dall'Inpdap. Le disposizioni introdotte con la Finanziaria 2005 hanno lo scopo di assicurare maggiore competitività nel settore del credito, migliori condizioni per l'accesso ai mutui dietro cessione del quinto dello stipendio da parte degli utenti interessati, con conseguenti benefici in termini di riduzione dei costi. La circolare ricorda anche i principali vincoli contenuti nei DPR 180/1950 e DPR 895/1950 (regolamento attuativo del primo DPR):
Rischi oggetto di assicurazione (art. 32, DPR 180/50)
Consistenza e durata del prestito (art. 5, DPR 180/50) I prestiti possono essere estinti con cessione di quote dello stipendio fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni.
Stipula del contratto (art. 21, DPR 180/50) I prestiti devono risultare da contratti per iscritto tra gli impiegati che richiedono il prestito e l'istituto erogante. I contratti si perfezionano con il provvedimento dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia.
Limiti del prestito (artt. 23 e 43, DPR 180/50) Se all'impiegato richiedente mancano meno di dieci anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, questi non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo. Se la cessazione dal servizio avviene prima dell'estinzione della cessione, l'efficacia del prestito si estende di diritto sulla pensione o su altro assegno continuativo equivalente. La quota da trattenere non può comunque eccedere il quinto della pensione o dell'assegno.
Determinazione della quota cedibile (art. 13, DPR 895/50) Gli stipendi devono essere depurati delle ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norma di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito per i dipendenti dello Stato.
Adempimenti per la cessione La suddetta Legge n. 311/2004, agli artt. 137 e 138, prevede che:
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