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Organici di fatto: pubblicata la circolare PDF Stampa E-mail

In data 23 luglio il Miur ha pubblicato la circolare n. 59 relativa agli organici di fatto, con cui si impartiscono istruzioni e indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto. Tale adempimento preliminare rispetto alle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed Ata relative al prossimo anno scolastico è finalizzato alla piena realizzazione delle condizioni di funzionalità ed efficacia dei servizi scolastici che non sia stato possibile definire in sede di elaborazione dell’organico di diritto.
Relativamente al quadro delle disposizioni che attualmente presiedono alla definizione degli organici, si rinvia ai contenuti del D.I. n. 55/2010 (in corso di registrazione), al quale, occorrerà fare riferimento per la trattazione e per la soluzione delle numerose questioni che caratterizzano la materia degli organici. Viene anche richiamata l’attenzione su quanto previsto dall’art. 1, comma 4/bis, della legge 24 novembre 2009, n. 167 che ha prorogato al 31 agosto il termine del 31 luglio fissato dalla legge n. 333/2001 per ultimare le operazioni di sistemazione, utilizzazione, immissioni in ruolo e incarichi a tempo determinato, tutte finalizzate ad assicurare un corretto e regolare avvio dell’anno scolastico.
I criteri e i parametri per la formazione delle classi sono definiti dal regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola (D.P.R. n. 81/2009), che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999, n. 141 concernente le classi che accolgono gli alunni disabili.
Le disposizioni, contenute nella circolare sugli organici  non consentiranno di recuperare la diminuzione di posti effettuata al momento della definizione degli organici di diritto; prevedono,però, alcune possibilità, seppure modeste, di recupero per le scuole maggiormente in difficoltà. Per esempio, riguardo all’organico dei collaboratori scolastici le USR potranno derogare nei casi in cui il numero dei collaboratori assegnati con l’organico di diritto non consenta il regolare funzionamento di tutti i plessi o quando fra il personale assegnato si registri un’alta percentuale di soggetti non idonei al servizio per motivi di salute.
Per quanto riguarda la scuola primaria, la dotazione organica è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime e seconde, di 30 ore per ciascuna delle classi successive alla seconda e in 44 ore per le classi a tempo pieno. Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, comunque disponibili nell’organico di istituto, dovranno essere utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani). L’insegnamento della lingua inglese deve essere impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente specialista facente parte dell’organico di istituto. Qualora non sia possibile coprire le ore di insegnamento di inglese con una distribuzione equa dei carichi di lavoro, si possono istituire posti per docenti specialisti entro i limiti del contingente regionale (un posto ogni 7 o 8 classi).
Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, l’insegnamento di Italiano, storia e geografia, il D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, ha previsto globalmente  nove ore per classe, rimettendo all’autonomia della scuola  la quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina.
Per le scuole secondarie di II grado i criteri per gli organici di fatto saranno rivisti e si baseranno sul doppio regime legato ai nuovi ordinamenti delle classi prime e ai previgenti ordinamenti delle classi successive. Relativamente alla quota del 20% riservata all’autonomia, considerato che  la stessa è stata utilizzata in organico di diritto, in questa fase di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto, sarà possibile sanare solo quelle situazioni, già richieste in organico di diritto e che non è stato possibile attivare per motivi tecnici.
Riguardo all’Ufficio tecnico, i posti sono coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni. In presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero sarà possibile attivare l’Ufficio tecnico in via di fatto.
Per i posti di sostegno,si tiene conto che la Corte Costituzionale, con sentenza la n. 80 del 22 febbraio 2010, ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale (tetto stabilito dalla legge finanziaria n. 244/07 per problemi di contenimento della spesa pubblica),  nonché della disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili. La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive o posti di sostegno, è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili in condizione di particolare gravità; perciò sarà oggetto di  un intervento mirato, non estensibile a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tenendo in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta il soggetto interessato. Comunque, la raccomandazione è di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni.

 

 

Quando il potere ha difficoltà a dialogare

 di Vittorio Venuti

Editoriale di Anna Armone 



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