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Mobilità professionale CCCNI personale ATA: chiarimenti del Miur PDF Stampa E-mail

Con nota 5043 del 17 maggio il Miur ha fornito i seguenti chiarimenti in ordine alle modalità applicative di talune disposizioni contenute nel C.c.n.i./2009 e nel decreto direttoriale n. 979/2010.
1) titoli di accesso e titoli di servizio
La prima distinzione si riferisce alla diversa valenza che è possibile ascrivere al servizio utilizzabile sia come requisito di accesso al profilo professionale sia come titolo di servizio valutabile che permette, poi, la collocazione in graduatoria. Nel primo caso il requisito della avvenuta prestazione lavorativa è utile per poter partecipare alla procedura e accedere alla mobilità. Nel secondo, il servizio concorre alla costituzione del punteggio che consente di conseguire una determinata collocazione (posto) nella graduatoria richiesta.
I due concetti sono disgiunti. In talune situazioni (v. Dsga) il medesimo periodo di servizio può essere valutato per entrambe le finalità.
2) possesso dei requisiti
Possono essere valutati i titoli in possesso fino al 15 aprile 2010, che rappresenta il termine finale della prima fase di trasmissione al Sistema informativo della domanda. Entro quella data l’aspirante alla mobilità doveva trovarsi, infatti, nelle condizioni di poter partecipare alla selezione concorsuale. Tale termine, per uniformità delle procedure e certezza della situazione giuridica, è il solo da considerare anche ai fini della valutazione dei titoli, che può operare esclusivamente su quelli posseduti entro detta data.
3) titolo di studio per l’accesso al profilo professionale
Deve essere quello previsto dalla tabella allegata alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008. In alternativa, è ritenuto valido il titolo di studio previsto, nella medesima tabella, per l’accesso al profilo professionale di attuale titolarità, purché congiunto ad un’anzianità di servizio di almeno cinque anni, per il cui vale il servizio prestato nel profilo di appartenenza. È valutabile, altresì, il servizio prestato nel profilo professionale di destinazione. Entrambi i servizi possono essere anche non di ruolo, a tempo determinato.
L’eventuale servizio prestato in altro profilo professionale non è utile per il computo del suindicato requisito del servizio di cinque anni.
4) profilo professionale di assistente tecnico
Ai sensi di quanto stabilito al comma 3 dell’articolo 8 del Contratto, l’esame finale viene sostenuto per una sola area, a scelta del candidato.
Fase transitoria: mobilità dall’area “B” all’area “D”
5) individuazione del servizio valutabile
Qualora si sia sprovvisti dei titoli di studio indicati nella tabella della sequenza contrattuale del 2008, per l’accesso al profilo di Dsga, il servizio valutabile per il computo dei due o dei tre anni necessari quale titolo di accesso è esclusivamente quello prestato, dopo il 1° settembre 2000, a seguito dell’istituzione del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi.
Con la previsione della nuova figura apicale è stato, infatti, portato a compimento l’assetto funzionale previsto per le istituzioni scolastiche, in conseguenza dell’attribuzione dell’autonomia scolastica di cui alla legge 59/97. In sostanza, la nuova figura professionale del Dsga ha rappresentato un’innovazione rispetto all’esistente tant’è che per il passaggio dei Responsabili amministrativi di ruolo nella nuova qualifica è stata prevista specifica, apposita
attività di formazione.
Di conseguenza, nel mentre i profili oggi previsti dal vigente contratto trovano tutti una figura corrispondente nelle previgenti denominazioni delle qualifiche, la medesima analogia non è concretizzabile per il profilo di Dsga. Pertanto, laddove si prevede, nel modulo informatico di domanda, che l’interessato debba dichiarare se abbia prestato servizio in qualità di Dsga, il servizio dichiarabile risulta unicamente quello prestato, appunto, come Dsga, dopo il 1° settembre 2000 e non prima. (. Vedi quadro B” lettere B e C; articolo12.1 del Contratto -  con chiarimento dopo lett. D - ; articolo 7.1. del Decreto di rinvio al Contratto)
In conclusione, il rinvio contenuto all’articolo 8 del Decreto è finalizzato unicamente alla corrispondenza tra le varie denominazioni dei profili che si sono susseguiti nel tempo. (ad esempio, l’attuale collaboratore scolastico veniva denominato bidello; L’assistente amministrativo veniva definito come applicato di segreteria etc. etc.). Si è trattato, in sostanza, di denominazioni differenziate, ma che sono state riferite tutte a funzioni ascrivibili a medesima area contrattuale.
Ciò non esclude che ai soli fini del punteggio da attribuire per l’anzianità di servizio (vedi precedente punto 1), venga valutato anche quello prestato in qualità di Responsabile amministrativo o Coordinatore amministrativo, in quanto qualifiche confluite nel profilo professionale di Dsga.
6) tipologia e durata del servizio
per la individuazione della tipologia della nomina che dà luogo alla prestazione del servizio valutabile al fine della partecipazione alla mobilità per l’area “D” è necessario fare riferimento a quanto espressamente contemplato dall’articolo 12 del Contratto nonché all’elencazione analitica riportata nella relativa tabella di valutazione dei titoli.
Nel Decreto, al comma 2 dell’articolo 7, si è proceduto alla individuazione del servizio necessario affinché un determinato periodo possa essere considerato valutabile come anno intero. È stato quindi ribadito che la prestazione lavorativa per un periodo di sei mesi (180 giorni anche non continuativi) nel medesimo anno scolastico, dell’espletamento delle funzioni di Dsga, debba essere valutato quale intero anno scolastico. Al contempo, si è considerato che esperienze lavorative di minor durata ed in anni scolastici differenti, sempre che dal 2000/2001 in poi, possano rappresentare una significativa esperienza lavorativa nell’attività di sostituzione della figura del Dsga. Pertanto, è stato previsto che l’anno di servizio risulti valutabile qualora corrisponda “…a dodici mesi di servizio effettivo conseguente alla sommatoria di periodi di servizio breve….anche se prestato…..in anni scolastici differenti….”
L’accezione di servizio breve implica, inevitabilmente, che debba essere valutato, indifferentemente, il servizio prestato per:
1) utilizzazione in altra scuola ai sensi delle utilizzazioni di cui al contratto sulla mobilità avente effetto limitato all’anno scolastico;
2) incarico conferito nella medesima scuola ai sensi dell’articolo 47 del ccnl;
3) titolarità delle posizioni economiche di cui all’articolo 7 del ccnl/2005 ovvero dell’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
Appare evidente che il servizio valutabile non possa essere quello decorrente dall’attribuzione del beneficio bensì esclusivamente quello di effettivo espletamento delle funzioni del profilo professionale di Dsga.
All’atto del conseguimento della mobilità professionale tali periodi devono essere attestati da idonea certificazione, rilasciata dal competente Dirigente scolastico.
7) cumulabilità del servizio
Il requisito richiesto, del servizio prestato nel profilo di attuale titolarità, può essere surrogato unicamente dal solo servizio che possa rappresentare valore aggiunto nell’ambito della presente mobilità e che sia quindi tale da garantire non solo il livello di prestazione del servizio richiesto ma, ancor più, di eccellenza. Si tratta, in sostanza, del servizio che l’interessato ha prestato, ad esempio, per effetto di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 59 del ccnl/2007. In tal caso, il servizio prestato nel quinquennio dall’assistente amministrativo è valutabile sia ai fini del computo del medesimo quinquennio sia per il conteggio dei due o dei tre anni necessari per partecipare alla mobilità dall’area “B” all’area “D”.

 

 

Quando il potere ha difficoltà a dialogare

 di Vittorio Venuti

Editoriale di Anna Armone 



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