C.M. n. 5 del 17 gennaio 2007 

Con C.M. n. 5 del 17 gennaio 2007 il MPI ha fornito indicazioni alle istituzioni scolastiche relativamente agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a.s. 2006-2007 in recepimento delle disposizioni contenute nella legge 11/1/2007 n. 1.

Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche un quadro articolato dei profili costitutivi del nuovo esame, nella circolare si esplicitano gli aspetti salienti, che troveranno formale sistemazione nell'annuale Ordinanza Ministeriale, di imminente emanazione.

  • Giudizio di ammissione all'esame di stato. Per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell'art. 3, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica. 
  • Abbreviazione per merito. L'abbreviazione di un anno per merito viene consentita agli studenti che, oltre ad aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
  • Prove scritte e colloquio. Nella imminente sessione d'esame 2007 nessuna modifica interverrà nelle modalità di svolgimento della 1^, 2^ e 3^ prova scritta. Per quanto riguarda il colloquio, esso si svolge, come enunciato dall'art.1, capoverso art.3-comma 4, della legge.
  • Composizione della Commissione giudicatrice. È costituita al massimo da sei componenti, di cui tre interni e tre esterni, ai quali si aggiunge un Presidente anch'esso esterno. Per ogni singola classe si costituisce una Commissione. I membri esterni e il Presidente sono comuni per ogni due Commissioni. I membri interni viceversa sono i docenti rappresentanti di ciascuna classe. Ad ogni classe - commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.
    Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.
  • Punteggio. La nuova ripartizione del punteggio di credito scolastico non potrà essere operante nel corrente anno scolastico; conseguentemente, il punteggio massimo attribuibile al colloquio resta fissato nella misura massima di punti 35 e quello del credito scolastico di punti 20. Nessuna modifica è intervenuta nella determinazione del punteggio massimo complessivo (100 punti) da attribuire al termine delle prove. Già dalla sessione d'esame 2007 è consentita l'attribuzione della lode ai candidati che avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti. 

D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007 

Con D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007 il MPI fornisce indicazioni in merito alle modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore.La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.Le materie affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto entro il 31 gennaio. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova. Quando la prima prova e' affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa. 

Le commissioni sono nominate dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale. Ogni commissione di istituto statale, paritario, legalmente riconosciuto, pareggiato, è composta da un presidente esterno all'istituto e da non più di sei componenti, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto.Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre.Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.I Presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio. 

I Presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza, tra:

  • i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;
  • i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;
  • i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
  • i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di dirigente scolastico;
  • i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico; 
  • i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica; 
  • i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
  • i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo;
  • i ricercatori universitari confermati;
  • i direttori degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria superiore, collocati a riposo da non più di tre anni;
  • i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni. 

I commissari esterni sono nominati, in base al seguente ordine di precedenza: 

  •  tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria superiore, che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
  • tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali; 
  •  tra i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che insegnano, nell'ordine, nelle classi terminali e nelle classi non terminali;
  • tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell’abilitazione posseduta; 
  • tra i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali d'istruzione secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d'insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore. 

I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto di esame.Le nomine sono effettuate secondo il seguente ordine:

  1. per la materia d'insegnamento; 
  2. per la classe di concorso in cui e' compresa la materia d'insegnamento; 

I commissari interni, invece, sono designati dai competenti consigli di classe tra i docenti che insegnano nella classe materie non affidate ai commissari esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati. Non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento.

L'impedimento a espletare l'incarico deve essere comunicato immediatamente al dirigente preposto all’Ufficio Scolastico regionale nel cui ambito ha sede la commissione, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento.La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai capi di istituto e dai docenti, rispettivamente, al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale e al proprio capo d'istituto, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso. 

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati a svolgere la funzione di commissario interno. I medesimi docenti, qualora ne abbiano titolo, hanno facoltà di presentare la scheda di partecipazione agli esami di Stato come presidenti o commissari esterni.Qualora vengano nominati, sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa. 

Non si dà luogo alla nomina del personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:

  • qualsiasi tipo di assenza o di aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in epoca posteriore alla data di inizio degli esami; 
  • collocamento fuori ruolo o utilizzazione in altri compiti; 
  • astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro; 
  • aspettativa o distacco sindacale; 
  • personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente ovvero che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o che si sia reso autore di comportamenti scorretti nel corso di precedenti esami, previamente contestato in sede disciplinare. 

D.M. n. 8 del 17 gennaio 2007 

Il D.M. n. 8 del 17 gennaio 2007 disciplina le norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2006-2007 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate. 

I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura.In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all’indirizzo sperimentale prescelto e presente nell’istituto scolastico sede d’esame.

I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con Decreto Ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali ad indirizzo linguistico dell’istituzione scolastica sede di esami.

I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. “Progetto Sirio” dell’istruzione tecnica. Qualora ne fosse consentita l’ammissione nelle commissioni del citato indirizzo di “Progetto Sirio”, i medesimi sostengono l’esame di Stato sui programmi del corso ordinario. 

Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.

La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.Per l'anno scolastico 2006-2007, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti d’arte e licei artistici le modalità di svolgimento della seconda prova scritta tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro.

La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento. Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.Per l’anno scolastico 2006-2007, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima e la seconda prova.

Materie oggetto della seconda prova scritta dei corsi ordinari e dei corsi di progettazione assistita 

Clicca qui per collegarti all’elenco del MPI 

Materie oggetto della seconda prova scritta dei corsi sperimentali

 Clicca qui per collegarti all’elenco del MPI 

Copyright © 2010 Euroedizioni Torino
Via Osasco 62 - 10141 (TO)
Tel. +39 0112264714 Fax. +39 011 2730803 P.I. 07009890018