Educare la meraviglia per migliorare il rapporto insegnamento-apprendimento
Editoriale a cura di Vittorio Venuti
“Una buona pratica, preliminare a qualunque altra, è la pratica della meraviglia. Esercitarsi a non sapere e a meravigliarsi. Guardarsi attorno e lasciar andare il concetto di albero, strada, casa, mare e guardare con sguardo che ignora il risaputo e vede ora”.
Così scrive Chandra Candiani nel suo pregevole libro “Questo immenso sapere”, pubblicato da Einaudi (2018, pag. 9) ampliandone il senso con la suggestiva precisazione che “La pratica della meraviglia è una pratica che cura anche il cuore più ferito della terra”.
E poi, ancora: “Ho sempre avuto la sensazione scomoda e stupefacente di non sapere niente. A scuola mi sembrava che, anche studiando qualcosa, le lacune aumentassero a dismisura, fino a farmi smettere anche solo di provare a colmarle. Restavo allibita dal non sapere.
Lo stesso poi con la letteratura e con la poesia: più leggevo e più mi sfuggiva tutto di mano.
Imparando a meditare, sono entrata in familiarità, lentamente, con il non sapere”.
Ecco, mi son detto, è questa la formula che dovrebbe ispirare gli insegnanti: educare la meraviglia negli alunni ed ampliarne gli effetti e i significati attraverso la meditazione. È il non sapere, “questo immenso non sapere” che aggrega le persone, le vincola, le fa coabitare, le fa dipendere da qualcuno o da qualcosa. È il non sapere che porta i bambini a scuola, il non sapere al quale li si pone obbligatoriamente di fronte, espropriandoli del tempo e della prospettiva del loro stesso non sapere ed offrendo loro limiti e spazi entro cui muoversi, dimenticando di incuriosirli piacevolmente, di affascinarli, di sedurli e avviarli verso la conoscenza come mondo di meraviglie. “Esercitarsi a non sapere e a meravigliarsi” è lo spazio nel quale l’insegnante dovrebbe accompagnare i suoi studenti, piccoli o grandi che siano.
Senza meraviglia, la stessa disponibilità biologica all’apprendimento stenta ad esprimersi, latita o si lascia soffocare.
Gli alunni devono essere portati a scoprire il fascino dell’apprendimento, rifuggendo l’idea di “sapere abbastanza”, che studiare è noioso, che “tanto bon capisco e non ce la posso fare”. Occorre meravigliare, saper dare riscontro alla curiosità, al desiderio di scoperta che giace in ognuno di noi. Meravigliarsi per privilegiare la pratica della meraviglia. In fondo è questo ciò che li alunni invocano ogni qualvolta riconoscono che studiare è noioso, faticoso, persino inutile. E perché questo accada è importante valorizzare la capacità di pensare, di riflettere, di giocare con gli elementi della situazione dando loro nuove forme. La meraviglia si coniuga con l’azzardo della scoperta. Peraltro, è in questo modo che si rende possibile la serendipità, ovvero la capacita o la fortuna di fare, per caso, felici scoperte, attitudine complementare rispetto alle doti di concentrazione, che può essere stimolata attraverso la capacità di distrarsi, di giocare, appunto. E si gioca sempre, non c’è una sola età per giocare. Aveva ragione Montessori: si apprende giocando, divertendosi, scoprendo le relazioni tra gli oggetti, tra le situazioni, tra le persone.
In chiusura d’anno scolastico, e nell’attesa che il successivo abbia inizio, sarebbe opportuno riflettere non solo sul piano di lavoro, ma più ancora sul modo di indurre negli alunni la gioia di scoprire che apprendere può essere divertente, è divertente e sarà divertente quanto più saranno e si sentiranno coinvolti.
Gli articoli di questo numero:
Francesco G. Nuzzaci propone la seconda parte dell’interrogativo “Verso la valutazione della dirigenza scolastica contro la sua volontà?” approfondendo i termini della questione e inizialmente focalizzando l’attenzione sul primo contratto d’ingresso nella qualifica dirigenziale, in particolare sull’articolo 27 del CCNL 01.03.2002, laddove prevede che il sistema di valutazione va organizzato “in procedure essenziali e snelle volte ad apprezzare i contenuti concreti della funzione dirigenziale” (comma 4), in perfetta sintonia con la normativa primaria. È censurabile, in quanto contra legem, quando, subito dopo, tali procedure si propongono “innanzitutto” la valorizzazione e lo sviluppo professionale del dirigente.
Tullio Faia tratta del “Piano educativo individualizzato. I correttivi e le novità introdotte dal decreto 153/2023”, che modifica il decreto interministeriale 29/12/2020, n. 182, nonché i modelli di PEI per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le Linee Guida concernenti la definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.L.gs 66/2017 e il modello di PEI da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. Le modifiche riguardano anche la scheda per l’individuazione del debito di funzionamento e la tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza. Come di consueto, ogni comma del dispositivo è corredato da un breve commento.
Gianluca Dradi propone “Il danno erariale da irregolare dismissione dei beni mobili scolastici” avendo ad ispirazione il caso di una scuola veneta che, nel luglio 2020, richiedeva al commissario straordinario per l’emergenza Covid 40 “banchi a rotelle”, consegnate a novembre, rimaste inutilizzate e stoccate in aula magna ed in biblioteca. Nel 2021 l’istituzione scolastica provvedeva al discarico inventariale e la fotografia dei banchi accatastati in fase di smaltimento, e pubblicata sui social network, sollecitò una polemica politica tale da indurre la Procura della Corte dei Conti ad aprire un’indagine che portò alla quantificazione di un danno di 38.771,08 euro contestato al DS e al DSGA
Anna Armone pone la questione di “Quando il dirigente può accordare il differimento della presa di servizio nei confronti del personale docente neo assunto” e che si trovi in una situazione tale da impedirgli transitoriamente la prestazione del servizio. Si ricorda che il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è caratterizzato da un obbligo di esclusività della prestazione, così come prescrive l’art. 98 della Costituzione e che ogni dipendente è obbligato – all’atto della stipulazione di contratto di lavoro individuale (a tempo determinato o indeterminato) – a dichiarare di non avere rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità. Si fanno salve le attività di lavoro subordinato o autonomo per le quali la legge ne preveda l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza.
Filippo Sturaro presenta la seconda parte de “Il nuovo decreto sulla disabilità: valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” (vedi Precedente n. 7 di Dirigere la Scuola), proponendo schede operative su: Il progetto di vita; l’unità di valutazione multidimensionale; la valutazione multidimensionale; forma e contenuto del progetto di vita. E, ancora, riflettendo sul referente per l’attuazione del progetto di vita, sulla formazione del personale, sulla sperimentazione e le sue fasi. Un lavoro decisamente pregevole.
Stefano Callà puntualizza su “L’assegnazione del personale docente e del personale ATA ai plessi”, impegno che coinvolgerà tutti i dirigenti scolastici all’avvio del prossimo anno scolastico, ricadendo su di loro la corretta applicazione del procedimento che presiede all’assegnazione ai plessi e alle classi del personale, come anche tutte le ordinanze della Corte di cassazione evidenziano nel merito, fino anche a ribadire che la funzione dirigenziale attribuita ai dirigenti scolastici non ha fatto venire meno le competenze del consiglio di istituto al quale - ai sensi del comma 4, dell’articolo 10, del dlgs 297/94 - spetta il potere di fissare i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, peraltro non incidendo sul potere del collegio dei docenti di esprimere un parere obbligatorio recente proposte per dare attuazione alla delibera del consiglio d’istituto.
Vittoria Striato pone l’interrogativo “Educazione sessuale: è troppo disturbante?” segnalando che non ha bisogno dell’introduzione nella scuola di un’altra disciplina o insegnamento, essendo sufficiente il riferimento alla Costituzione e ai più importanti documenti programmatici della scuola: le Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo del 2012 e le Linee guida per gli Istituti tecnici e professionali del 2010. Basterebbe averli presenti ed attuarne il dettato, anche se altri fondamentali documenti possono costituire comunque un’utile guida. A seguire, il riferimento a tali documenti, certamente utili per la realizzazione dei percorsi progettuali richiamati nella Direttiva del MIM del 24/11/ 2023.
Mario Di Mauro, per La Scuola in Europa pone l’interrogativo “Ma poi perché tanto allarme per l’IA se di vera intelligenza seppure artificiale si tratta?”. La risposta si può leggere nella constatazione che, per quanto sappiamo realmente, in effetti oggi è la natura ancora incompresa del ‘digitale’ a costituire la mina vagante per l’umano per come lo pratichiamo sempre più dilatato e sparso tutto intorno come della luce che si espande senza ostacoli: una fabbrica di manufatti sempre meno copie fisiche di un modello materiale e sempre più di procedure digitali nel loro essere sempre più prossimi a sistemi capaci di esprimersi con algoritmi originali di specie ancora sconosciuta.
Alessandra Morazzano, per I Casi della Scuola, tratta del “Trattenimento alla scuola dell’infanzia. Responsabilità del Dirigente Scolastico”, mettendo a fuoco la situazione che si verifica quando al Dirigente Scolastico viene avanzata richiesta di trattenimento di un bambino con certificazione alla scuola dell’infanzia da parte dei genitori e degli specialisti di riferimento. In relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziale. quali sono le principali azioni che il DS può mettere in atto in tale situazione?
Vittorio Venuti ci coinvolge sul valore della comunicazione consapevole in “Il quadrato di Schulz Von Thun per comunicare efficacemente”, un contributo che riflette sull’importanza che, in un contesto come quello scolastico, la comunicazione debba commisurarsi con il linguaggio delle diverse professionalità che vi operano, perché deve mirare, comunque, ad accrescere l’efficacia del personale, influire positivamente sulla motivazione dei singoli e sull’organizzazione del lavoro. Comunicare in maniera efficace comporta che lo si faccia in ogni situazione con qualunque interlocutore, ritenendo fondamentale che essa sia chiara e coerente con il proprio stato d’animo e con l’esigenza di rispetto per l’altro. Esemplare il modello proposto dallo psicologo Schulz von Thun.
Stefano Callà, per la rubrica La Scuola nella Giurisprudenza, espone una situazione ben presente nella scuola: “In cosa consiste la dispensa per incapacità didattica?”. Un quesito che trova risposta nelle diverse sentenze sull’argomento che si sono evidenziate negli anni: l’incapacità didattica è riconducibile a una inettitudine grave e permanente a svolgere le mansioni inerenti alla funzione esercitata, “manifestatasi nel corso del rapporto ed incidente sulla causa della relazione negoziale intercorrente tra l’insegnante e l’amministrazione statale (vizio funzionale della causa), mentre il persistente ed insufficiente rendimento è riconducibile ad un comportamento volontario consistente in una particolare violazione di doveri inerenti all’ufficio ed alle modalità di svolgimento del rapporto (analogamente a quanto si verifica per i comportamenti che assumono rilievi per profili disciplinari)”.
Valentino Donà, per lo Sportello Assicurativo, propone “Food Truck nel cortile della scuola”, nel quale si espone il caso di un istituto che, non disponendo di uno spazio adeguato per ospitare un bar all’interno dell’edificio, valuta di ospitare il Food Truck nel cortile della scuola. Si tratta di un servizio per il quale è necessario avviare la procedura di gara? Per il Food Truck ricorrono particolari avvertenze assicurative?