Con il Disegno di legge “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati” approvato in via definitiva dal Senato ieri 25 settembre 2024 sono state apportate modifiche al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Di seguito un riassunto delle modificazioni apportate.
Per la scuola primaria: a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l’insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti (ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente). Sempre nella scuola primaria la valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
Per la scuola secondaria di primo grado: la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
- Nel caso in cui la valutazione del comportamento fosse inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.
- Nel caso in cui la valutazione del comportamento fosse pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo.
- Il credito scolastico può essere attribuito solo caso in cui il voto di comportamento fosse pari o superiore a nove decimi, sempre sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale. Se il voto di comportamento fosse inferiore a nove decimi, il credito scolastico non viene attribuito.
L’allontanamento dello studente dalla scuola è previsto per un massimo di quindici giorni se si configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto, tramite queste modalità:
- Fino a un massimo di due giorni, l’allontanamento dalla scuola comporta il coinvolgimento degli studenti in attività di apprendimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.
- Per più di due giorni comporta lo svolgimento da parte degli studenti di attività di cittadinanza solidale, presso strutture convenzionale con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito. Queste attività possono, su decisione del consiglio di classe, essere prolungate anche al rientro dello studente in classe.
Scuole con metodo didattico differenziato
Le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi di scuola primaria già gestite dall’Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori. A partire dall’anno scolastico 2025/ 2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l’istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori secondo i princìpi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale.
L’attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell’organico assegnato all’ufficio scolastico territorialmente competente, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria a metodo Montessori;
b) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato, di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
c) servizio di refezione scolastica;
d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l’apprendimento secondo i princìpi montessoriani;
e) quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata e assegnate dall’ufficio scolastico territorialmente competente.
Risarcimento dei danni e pagamento somme di denaro
All’articolo 3, infine, si legge che lo studente o la famiglia per lui con una sentenza di condanna per i reati commessi in danno al dirigente scolastico o a qualsiasi membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, dovrà provvedere al pagamento di una somma da 500 a 10.000 euro (determinata dal giudice) a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istruzione scolastica di appartenenza della persona offesa.