L’articolo 2, comma 6, e l’articolo 4, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, ha modificato, rispettivamente, l’articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e abrogato l’articolo 38 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. A seguito di tali interventi, il termine per la presentazione dei modelli REDDITI e IRAP 2024 è fissato al 31 ottobre 2024 (in luogo del 15 ottobre 2024).
Per i soggetti IRES, il termine è fissato all’ultimo giorno del decimo mese (in luogo del quindicesimo giorno del decimo mese) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Il modello Irap deve essere presentato in via telematica:
- per le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, Dpr 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni)
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ai fini della presentazione non assume, quindi, rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma soltanto la data di chiusura del periodo d’imposta.