Comunità Educante VS Istituzione Educativa
Editoriale a cura di Vittorio Venuti
In apertura d’anno scolastico, in una intervista apparsa su “Il Corriere della Sera” del 3 settembre 2023, il Ministro Valditara espresse la sua forte preoccupazione in ordine alla diffusione, sempre più evidente, di aggressioni, da parte di studenti e genitori, nei confronti degli insegnanti: ben 5 al mese da settembre 2022 a maggio 2023, secondo un monitoraggio disposto dal ministro stesso. Non sappiamo se il numero delle aggressioni, nel frattempo, sia percentualmente aumentato, fatto è che la cronaca ancora ci riporta episodi di bullismo e di aggressioni a danno dei docenti che non possono non preoccupare, perché la scuola appare impreparata a fronteggiare il fenomeno, indecisa sulle misure di contenimento da adottare alla bisogna o preventivamente.
Il Ministro ha giustamente evidenziato l’importanza di esemplari provvedimenti anche ricorrendo al supporto dell’Avvocatura dello Stato. Non possiamo nascondere che, in certi casi, la reazione lecita sarebbe quella di ricorrere finanche alla “espulsione da tutte le scuole del Regno” per gli studenti, così da “punire” anche i genitori, ormai “sindacalisti” dei figli e pronti ad etichettare con il termine “ragazzate” comportamenti anche penalmente perseguibili. Di recente, anche qualche insegnante si è espresso in questo senso e non possiamo escludere che tali opinioni siano più diffuse di quanto si possa pensare.
Non vogliamo entrare nel merito del “giusto o sbagliato”, ma una qualche riflessione occorre pur farla per cercare di riportare la questione sui binari della operatività razionale, sul “cosa fare” come istituzione e, più importante, come “comunità”. Deve essere successo qualcosa per cui la scuola ha perso il suo “appeal”, il credito o la fiducia, la credibilità quanto meno per una fascia di popolazione studentesca o genitoriale, che sembra misconoscere il significato di “rispetto” come valore, sentimento, diritto. Ricordiamo che il rispetto nelle relazioni si coniuga con l’atteggiamento attraverso il quale si evidenzia che le persone coinvolte godano dello stesso valore, pur con le inevitabili diversità. Già solo questa specificazione richiederebbe che se ne tenesse conto come motivo ispiratore del senso di comunità, che dovrebbe aleggiare nella scuola tra tutte le persone coinvolte, specificazione che dovrebbe porsi alla base della rete di relazioni che si intrecciano in ogni classe.
Il punto di snodo, a nostro parere, si centra sui diversi significati che la scuola si riconosce e sui quali incentra il proprio progetto … educativo o educante (?). La distinzione tra i due termini è di fondamentale importanza, perché sottintendono significati e modalità operative diverse. L’istituzione educativa designa soltanto la struttura che si dedica all’accoglienza, all’educazione e alla formazione degli alunni, quindi una immagine in sé statica, nella quale si garantiscono azioni che danno senso al termine “educante”, qualcosa che risponde ad una progettualità che si svolge man mano e che tiene conto della maturazione e maturità progressive degli alunni e della necessità di assicurare loro gli “strumenti” per riconoscersi e costruirsi un’identità che consenta di inserirsi attivamente nel mondo frequentato e/o che frequenteranno.
Una prima, pregnante riflessione, ciascuna scuola dovrebbe farla in questo senso, recuperando anche il dettato dell’art. 24 del Contratto Collettivo del comparto scuola:
“1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994”
La scuola non smette mai di essere educante, nemmeno quando è contraddetta, quando i cattivi comportamenti la mettono alla prova, perché quelli sono i momenti in cui deve trovare il coraggio della coerenza istituzionale, di quella coerenza che non esclude, ma si interroga, ricerca e propone.
Non la punizione fine a se stessa, la sospensione per qualche giorno o l’espulsione sono i rimedi, ma la riprovazione e la ridefinizione di un percorso riabilitativo, che si sviluppi possibilmente parallelamente all’impegno scolastico e che sia esemplificativo dei valori che occorre riconoscere all’accoglienza dell’altro, alla collaborazione, al farsi strumento di servizio. Non si mette fuori il “peccatore” ma il “peccato”. Per quanto riguarda i genitori, occorre che la scuola riapra il dialogo con loro, facendosi forte del ruolo che svolge, non avendone timore e, come si dice, facendo quadrato attorno al personale, al fine di riqualificarsi come comunità educante, ambiente che, educando i figli, educa anche i genitori e la società tutta.
Lasciamo aperto l’argomento, fiduciosi che su di esso si possa avviare un dibattito su queste pagine come anche all’interno di ogni collegio docenti.
Gli articoli di questo numero.
Maria Rosaria Tosiani si sofferma, in “Il programma annuale 2024”, sulla programmazione delle risorse finanziarie avendo a riferimento la nota con cui il Ministero ha comunicato alle istituzioni scolastiche l’ammontare delle risorse finanziarie su cui possono contare per l’elaborazione di quello che rappresenta il principale documento contabile mediante il quale si dà concreta considerazione a tutte le operazioni finanziarie che ciascuna istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell’anno solare. Si tratta, dunque, di un atto di gestione che rientra nei compiti del Dirigente scolastico, che, allo scopo, si avvale del supporto e della collaborazione del Direttore SGA.
Stefano Callà porta all’attenzione “La gestione dei compensi accessori come politica di incentivazione del personale”, materia di pregnante interesse perché si riverbera sulla gestione delle risorse umane, quindi su uno dei principali strumenti dell’organizzazione del lavoro del personale dipendente: il sistema di incentivazione del personale svolge sicuramente un ruolo importante, rappresentando una formidabile leva motivazionale.
A seguire, Rocco Callà riflette su “La contrattazione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, esponendo gli adempimenti e le regole a cui attenersi nella contrattazione delle risorse destinate al personale dipendente. Si ricorda che tutta la materia delle relazioni sindacali in ambito scolastico è stata riscritta dal nuovo CCNL 2019/2021, per cui, a seguito della firma definitiva, ad esso bisogna fare riferimento e non più al precedente CCNL del 2018.
Anna Armone incentra il suo intervento su “La responsabilità amministrativa del dirigente scolastico in caso di violazione del diritto alla Privacy”. Nella trattazione del tema, si fa riferimento al pronunciamento della Procura Regionale della Corte dei Conti dal Lazio, che, nel 2018, conviene in giudizio il dirigente e tre docenti condannandoli al pagamento di una sanzione amministrativa irrogata dal Garante per la Protezione dei dati Personali, in conseguenza dell’avvenuta pubblicazione sulla rete internet di una circolare d’Istituto contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute di alunni minori di età ed affetti da disabilità.
Antonietta Di Martino riferisce di una “Condanna penale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”: una sentenza che fa riflettere anche in ambito scolastico. Si tratta del primo caso di coinvolgimento penale, insieme al datore di lavoro, di un RLS, che, si ricorda, non ricopre una posizione di garanzia nel sistema prevenzionistico normato dal D.L.gs n. 81/08, Testo unico salute e sicurezza sul lavoro (di seguito T.U.S.).La pronuncia della Corte di Cassazione Penale, Sez.4, del 25 settembre 2023, n. 38914, impone una riflessione sul ruolo e sulle responsabilità di questa fondamentale figura, che, nell’articolo, vengono ripercorsi anche in riferimento ai contenuti della sentenza.
Fede Pagni richiama “Le Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 e il Piano delle attività della scuola” per rappresentare il caso della “competenza linguistica” e gli adempimenti del Collegio Docenti e del Dirigente Scolastico. Scopo dell’intervento è focalizzare l’attenzione sull’importanza che l’apprendimento dell’italiano assume nelle Indicazioni e sugli impegni conseguenti, che il Piano delle Attività di ogni scuola dovrebbe prevedere per la sua promozione e realizzazione.
Michele De Filippo riprende ed estende il discorso avviato nel numero 9 di Dirigere su “Regionalismo differenziato e autonomia scolastica”. Nell’ottica del regionalismo asimmetrico, l’autonomia didattica dovrebbe essenzialmente esprimersi nella definizione del curricolo di scuola (istanza della differenziazione) da costruire sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) determinati su scala nazionale (istanza dell’omogeneità) e di Indicazioni e Linee guida regionali /territoriali. L’autonomia scolastica si configura, dunque, come uno strumento essenziale per conseguire progressivamente livelli sempre più elevati di qualità dell’offerta formativa e dell’intervento educativo-didattico.
Mario Di Mauro, per La Scuola in Europa, tratta de “Il valore educativo di una storia di civiltà tra uguali e diversi: la Bulgaria” prendendo a riferimento le vicende della nazione bulgara, che ha vissuto storie incredibili proprio nel riconoscersi “comunità” dopo anni di continua ricerca di sé. Una storia, quella della Bulgaria, che ha sempre cercato in ogni presente un po’ di futuro progettandosi in continuità per un domani tanto più vicino quanto più libero.
Stefania Cera, per I Casi della Scuola, presenta “Richiesta di pensionamento anticipato Collaboratrice Scolastica per lavori gravosi”, ove si rappresenta la richiesta, pervenuta a un Dirigente Scolastico, da parte di una collaboratrice di scuola dell’infanzia, di rilascio di certificazione che attesti lo svolgimento di lavoro usurante ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato. Vengono evidenziate, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del Dirigente nella situazione e nel contesto professionale descritto.
Vittorio Venuti, per Psicologia della Gestione, propone “Impegno irrinunciabile della scuola: educare la creatività”, nel quale si evidenzia l’importanza di educare la creatività e l’immaginazione già fin dal primo momento in cui il bambino entra nel percorso scolastico. Se la creatività sottende la capacità di rielaborare gli elementi acquisiti, l’immaginazione definisce la facoltà dell’individuo di rappresentarsi mentalmente quel che accade, quel che gli stimoli e le percezioni gli suggeriscono secondo le sue proprie esperienze, quindi di trasformarle, svilupparle e anche deformarle; un processo alla cui origine dobbiamo sempre riconoscere l’efficacia della dotazione genetica e dell’impianto neurofisiologico dell’individuo, la cultura nella quale si forma e gli stili di vita che gli fanno da sfondo.
Gianluca Dradi, per La scuola nella giurisprudenza, propone “Annullamento della bocciatura e riedizione del potere di decisione della commissione d’esame”, avendo come spunto la sentenza nella quale il TAR Veneto si pronuncia sul tema dell’elusione del giudicato di un’ordinanza cautelare in tema di mancato superamento dell’esame di Stato di uno studente delle scuole secondarie superiori.
Valentino Donà, per Sportello Assicurativo, pone all’attenzione il caso di “Infortunio all’ingresso della scuola della nonna che accompagna il bambino”, esponendo la vicenda di una nonna che, accompagnando la nipote a scuola, attraversando l’atrio d’ingresso inciampava contro il bordo della nicchia di incasso dello zerbino, in quel momento rimosso per essere pulito, e riportava la frattura dell’anca con conseguente intervento chirurgico. Qualche settimana dopo, il legale della Signora ha fatto richiesta di pagamento di tutte le spese e dell’invalidità residua. X