Nella tarda serata del 13 dicembre, all’ARAN, è stato firmato il nuovo contratto per 7.452 dirigenti scolastici e 353 dirigenti delle università e degli enti di ricerca, inclusi quelli andati in pensione tra il 2016 e il 2018.Si tratta del primo contratto della dirigenza che viene rinnovato.
“È un risultato di grande importanza”, ha dichiarato il Ministro Marco Bussetti, evidenziando che “il nuovo contratto è stato, da subito, uno dei nostri obiettivi prioritari. Ritengo particolarmente importante che i dirigenti scolastici ottengano finalmente una retribuzione che li avvicina agli altri dirigenti dello Stato. Ringrazio anche i sindacati per il clima costruttivo in cui si è potuta svolgere la trattativa”.
Per la prima volta da quando, nel 1998, ne fu istituita la figura, ottengono l’equiparazione stipendiale con gli altri dirigenti statali.Sul piano economico c’è stato il recupero del potere d’acquisto in linea con l’Accordo del 30 novembre 2016, di circa 155 euro medi mensili lordi dal 1° gennaio 2018.
Il contrattoarriva dopo un blocco quasi decennale della contrattazione e acquisisce molti dei punti significativi della piattaforma unitaria FLC CGIL, CISL e UIL: conferimento degli incarichi dirigenziali, valutazione, tutela della salute e sicurezza, formazione e aggiornamentosono tornate ad essere materie oggetto di negoziazione contrattuale.
Il contratto prevede un nuovo modello di relazioni sindacali, improntate a una partecipazione consapevole e al dialogo costruttivo e trasparente. Inoltre, aggiornato il codice disciplinare, per tenere conto delle novità legislative intervenute in questi anni e per una migliore tutela degli studenti e della corretta funzionalità dei servizi.
Il contratto prevede la possibilità di “cedere” giornate di ferie: “Su base volontaria ed a titolo gratuito, i dirigenti possono cedere, in tutto o in parte, ad un altro dirigente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute: a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; tali giornate eccedenti sono quantificate in 8 giorni sia nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni sia nel caso di articolazione su 6 giorni.
Inoltre, si aggiungono anche le quattro giornate di risposo per le festività soppresse affrontate all’articolo 13 del contratto”.